Con la conversione in legge del D.L. n. 4/2019, il percorso per andare in pensione si arricchisce di altre vie d'uscita grazie all'introduzione di nuovi istituti e della proroga di altri

di Lucia Izzo - Dal 2019 il percorso per andare in pensione si arricchisce di nuove vie d'uscita a seguito dell'introduzione di alcuni istituti e della proroga di altri già noti. Essenziale, sul punto, è il ruolo assunto dal c.d. decretone, ovvero il D.L. n. 4/2019 (conv. in legge n. 26/2019) che ha recato disposizioni urgenti in materia di pensioni.


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Oltre all'introduzione di Quota 100, il provvedimento è intervenuto con alcune novità su altre misure pensionistiche tra cui Opzione donna (confermata), Ape social (prorogata), nonché pensione per lavoratori precoci. Il decreto ha anche stabilito il blocco dell'aumento dell'aspettativa di vita per le pensioni anticipate.


I canali per abbandonare il mondo del lavoro, dunque, ne sono usciti notevolmente implementati consentendo agli interessati di poter accedere a diverse opzioni.

Ecco nel dettaglio le 11 vie per andare prima in pensione:

Quota 100

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La maggiore novità, introdotta dal D.L. n. 4/2019, è rappresentata da Quota 100, una riforma pensionistica, introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021, che consentirà di andare in pensione in anticipo, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (in ogni caso la somma dell'età e degli anni di contributi versati dovrà essere pari a 100).


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Si rammenta che la pensione Quota 100 non è cumulabile, a partire dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.

Lavoratori privati

Per i lavoratori del settore privato che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, il diritto alla decorrenza della pensione è partito dal 1° aprile. Invece, chi ha raggiunto o raggiungerà i requisiti (62 anni di età + 38 anni di contributi) a partire dal 1° gennaio 2019, sono previste delle "finestre": in pratica, l'accesso alla pensione sarà consentito dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti.


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Lavoratori pubblici e comparto scuola

Per quanto riguarda i lavoratori pubblici, invece, l'accesso decorrerà dal 1° agosto 2019 per coloro che hanno maturato i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto; chi, invece, li matura successivamente, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguirà trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. La domanda di pensionamento andrà presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.


Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 449/1997. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato potrà presentare domanda per la cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno accademico o scolastico.

Opzione donna

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Il decretone ha anche prorogato al 2019 la c.d. "Opzione donna", misura che consente alle lavoratrici, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi esclusivi o sostitutivi che vantino contributi alla data del 31 dicembre 1995, di andare in pensione in anticipo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.


Nel dettaglio, l'opzione si rivolge alle donne che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti (59 anni per le lavoratrici autonome). I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.


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La decorrenza del trattamento pensionistico sarà posticipata: dopo 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei prescritti requisiti.

Ape sociale

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Il D.L. ha stabilito altresì la proroga, fino al 31 dicembre 2019, dell'Ape sociale, la misura previdenziale sperimentale, introdotta dalla legge di bilancio 2017, inizialmente in vigore sino al 31 dicembre 2018 (ora fino al 31 dicembre 2019).


L'anticipo pensionistico rappresenta un "prestito ponte" finanziato dallo Stato e volto ad accompagnare verso l'età pensionabile soggetti in determinate condizioni e soggetta a limiti di spesa, è concesso a lavoratori con almeno 63 anni di età, non già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.


In particolare, i richiedenti dovranno essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o alla gestione separata e devono trovarsi in una delle condizioni o in una delle categorie che la norma prende in esame.


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Ape volontario e aziendale

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Tra le scelte ancora praticabili, i futuri pensionati hanno la possibilità di prediligere l'anticipo pensionistico (APE) volontario, anche nella sua declinazione aziendale. L'Ape volontario è un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto.


L'APE volontario, riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta, avere un'età minima di 63 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni, nonché avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) oppure 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.

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I lavoratori che abbiano i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva dell'Ape volontaria, inoltre, potranno anche accedere all'Ape c.d. aziendale, misura sperimentale che si rivolge ai lavoratori e datori di lavoro del settore privato e punta a favorire l'accompagnamento alla pensione fino a 3 anni e 7 mesi prima rispetto ai requisiti ordinari.

Lavori usuranti

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Ai lavoratori che svolgono o hanno svolto prestazioni particolarmente faticose e pesanti (previste in apposito elenco) è consentito accedere alla pensione di anzianità con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.


Fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, l'età minima per accedere al pensionamento anticipato varia in relazione alla tipologia di attività lavorativa svolta.


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I lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, dovranno aver svolto una o più delle attività usuranti per un tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 oppure ad almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi.

Lavoratori precoci

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Con l'espressione lavoratori precoci, ci si riferisce a quei lavoratori che hanno iniziato a lavorare quando non erano ancora maggiorenni e che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età.

Come confermato dal D.L. n. 4/19, sarà ancora possibile per questi soggetti accedere alla pensione al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2026, di un'anzianità contributiva non inferiore a 41 anni. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si otterrà trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito. Nei loro confronti non scatterà l'adeguamento all'aspettativa di vita.

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Per accedere all'anticipo pensionistico, i lavoratori dovranno trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge, ad esempio: essere caregivers; invalidi almeno al 74%, aver svolto attività particolarmente faticose e pensanti (cfr. d.lgs. n. 67/2011); lavoratori gravosi; disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7, L. 604/1966, e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi.

Lavori gravosi

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Particolari agevolazioni sono riconosciute ai lavoratori che svolgono un'attività "gravosa": nell'elenco predisposto dalla legge vi rientrano, ad esempio, dalla legge: a titolo esemplificativo, nell'elenco figurano, ad esempio, gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, i conduttori di convogli ferroviari, mezzi pesanti e camion, ma anche gli insegnanti della scuola dell'infanzia e il personale delle professioni ospedaliere con lavoro in turni.

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I soggetti che svolgono professioni gravose, in primis, nel biennio 2019-2020 saranno dispensati dall'adeguamento dell'età pensionabile, stimato in relazione all'allungamento della speranza di vita. In sostanza, nei loro confronti la possibilità di andare in pensione resterà fissata a 66 anni e 7 mesi, e sarà possibile altresì accedere alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno le donne).

Isopensione

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L'isopensione è uno strumento utilizzato in caso di eccedenza del personale, per gestire gli esuberi e facilitare il pensionamento dei prossimi alla pensione, dalle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che abbiano stipulato apposito accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello aziendale. Tale accordo andrà poi validato dall'Inps che verificherà il rispetto delle condizioni, ad esempio la consistenza organica dell'azienda.

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La prestazione di accompagnamento alla pensione viene erogata in favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che matureranno i requisiti minimi contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione entro massimo 7 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ma questo termine agevolato durerà solo fino al 2020, anno a partire dal quale si potrà anticipare solo fino a 4 anni.

Pensione anticipata Legge Fornero

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La pensione anticipata "ordinaria" (ex art. 24, comma 10, D.L. 201/2011) è il trattamento previdenziale che consente ai lavoratori dipendenti e autonomi, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, di andare in pensione anticipatamente rispetto ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.

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Poichè il D.L. n. 4/2019 ha stabilito il blocco degli adeguamenti alla speranza di vita fino al 2026, alla pensione anticipata si potrà accedere con un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Cumulo dei contributi

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Si rammenta altresì che ai soggetti dalla carriera discontinua, i cui contributi sono stati versati presso casse previdenziali diverse, è consentito di unirli, senza oneri, ai fini pensionistici. Al cumulo non hanno diritto coloro che sono già titolari di pensioni diretta presso una delle gestioni a cui è stato iscritto.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

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I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione è possibile anche presso gli enti di previdenza privati.

Pensione di vecchiaia

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La pensione c.d. di "vecchiaia" è una prestazione economica della quale possono beneficiare i lavoratori, dipendenti e autonomi, che hanno raggiunto l'età anagrafica e l'anzianità contributiva e assicurativa richieste dalla legge.


Ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia, occorre distinguere tra il sistema retributivo o misto e quello contributivo, con le relative eccezioni. La pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto, viene erogata, a domanda, in favore dei lavoratori iscritti all'AGO e alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata con anzianità contributiva di almeno 20 anni.


Per approfondimenti La pensione di vecchiaia

Per quanto riguarda l'età anagrafica, nel 2019 il requisito è fissato per uomini e donne in 67 anni. La pensione di vecchiaia decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario ha compiuto l'età pensionabile richiesta oppure, se successivo, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva.

In ogni caso, per poter conseguire la pensione di vecchiaia è necessario interrompere il rapporto di lavoro subordinato, ma non l'attività di lavoro autonomo.


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