Affidamento esclusivo dei figli
In caso di separazione dei genitori, la regola generale prevede che i figli siano affidati in maniera condivisa a entrambi. In alcuni casi eccezionali, tuttavia, è possibile disporre l'affidamento esclusivo, purché ciò risponda all'interesse morale e materiale della prole
- Affidamento esclusivo figli: la disciplina normativa
- Ragioni che possono indurre all'affidamento esclusivo
- Affidamento esclusivo e ragioni della separazione
- Cosa comporta l'affidamento esclusivo
- La Riforma Cartabia e l'affidamento esclusivo
- Giurisprudenza sull'affidamento esclusivo
Affidamento esclusivo figli: la disciplina normativa
L'articolo 337-ter del codice civile dispone infatti che, in caso di divorzio (e in forza del rinvio contenuto nell'articolo 155, anche in caso di separazione), il giudice "Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati". In ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
È chiaro, quindi, che tale norma impone al giudice di prediligere l'affidamento dei figli a entrambi i genitori per soddisfare il loro diritto a conservare un rapporto equilibrato con ciascuno di essi.
Anche in ragione di ciò, per espressa previsione normativa, il giudice deve determinare i tempi e le modalità della presenza della prole presso il padre e presso la madre e fissare il modo con cui ciascuno di loro deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei piccoli.
Nulla esclude, in ogni caso, che tale decisione possa essere presa anche dai genitori mediante accordi dei quali il giudice è tenuto a prendere atto se non sono contrari all'interesse dei figli.
Tale principio, e quanto diremo in seguito, vale anche per l'affidamento dei figli di genitori non sposati che decidono di lasciarsi.
Ragioni che possono indurre all'affidamento esclusivo
In sostanza, in caso di separazione o divorzio dei genitori, l'affidamento condiviso è la regola, ma, se lo stesso risulta inopportuno e non adeguato a garantire un sano sviluppo della prole, nulla osta a che il giudice disponga l'affidamento esclusivo.
A tale proposito va considerato che non costituiscono circostanze preclusive dell'affidamento condiviso, ad esempio, la convivenza more uxorio di uno dei due genitori o il trasferimento del padre o della madre in una città o in uno Stato diverso da quello in cui ha vissuto il minore.
Infatti, quel che assume interesse di primario rilievo è il benessere del minore, il quale deve essere inserito in un contesto dove viene prestata la dovuta attenzione al suo sano sviluppo fisico, morale e psicologico attraverso un'adeguata assistenza affettiva e materiale. Ove manchino tali presupposti, è possibile disporre l'affidamento esclusivo, sia alla madre che al padre.
Affidamento esclusivo: esempi
Sbirciando tra le decisioni della giurisprudenza di merito, negli anni sono state considerate circostanze tali da legittimare l'affidamento esclusivo, ad esempio:
- l'incapacità oggettiva di uno dei genitori di prendersi cura del figlio,
- il totale disinteresse del genitore, che non rispetta mai il diritto di visita e si rende irreperibile, con ciò danneggiando il minore,
- la strumentalizzazione del figlio per far valere le proprie convinzioni nei confronti dell'altro genitore e il tentativo di allontanarlo da questi, anche fisicamente,
- il carattere aggressivo e violento del genitore.
Affidamento esclusivo e ragioni della separazione
Le ragioni che possono indurre a prediligere l'affidamento esclusivo prescindono dalle motivazioni della separazione e si fondano esclusivamente sull'interesse morale e materiale del minore.
Nell'ipotesi di affidamento esclusivo, quindi, il Giudice deve prendere in considerazione esclusivamente l'interesse dei figli, anche nel decidere quale dei due genitori sia il più idoneo all'assolvimento della funzione di assicurare la tutela e lo sviluppo fisico, psicologico e morale del minore, garantendo soprattutto un ambiente che sia adeguato al soddisfacimento delle sue necessità.
A nulla rilevano a tal fine le cause che hanno determinato il fallimento del matrimonio.
Cosa comporta l'affidamento esclusivo
L'affidamento esclusivo, in ogni caso, non comporta la perdita della responsabilità genitoriale in capo all'altro genitore, ma solo il suo esercizio da parte dell'affidatario.
Resta fermo che la madre e il padre devono comunque continuare a prendere le decisioni di maggiore interesse (come quelle relative alla salute, all'istruzione e all'educazione dei figli) di comune accordo.
Il genitore affidatario, nell'esercizio del suo compito, deve rispettare le prescrizioni del magistrato e favorire il mantenimento dei rapporti tra il figlio e l'altro genitore. Quest'ultimo, poi, ha sempre il diritto (oltre che il dovere) di vigilare sull'educazione e sull'istruzione dei figli e di rivolgersi al giudice se rileva anomalie.
Solo se sussistono ragioni particolarmente gravi, è possibile che venga disposta anche la decadenza della responsabilità genitoriale, che è cosa ben diversa dall'affidamento esclusivo.
La Riforma Cartabia e l'affidamento esclusivo
Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022 - 28 febbraio 2023), sono state introdotte importanti novità anche in materia di affidamento dei figli, con l'obiettivo di rendere i procedimenti più rapidi e maggiormente orientati alla tutela del minore.
Maggiore tutela del superiore interesse del minore
La Riforma Cartabia pone il superiore interesse del minore al centro di ogni decisione in materia di affidamento, anche quando si tratta di valutare l'opportunità di disporre un affidamento esclusivo. In particolare:
- Viene rafforzato l'obbligo di ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni (o anche di età inferiore se capace di discernimento);
- Il giudice deve considerare con maggiore attenzione i bisogni psicologici ed emotivi del minore;
- Vengono introdotti strumenti più efficaci per valutare l'idoneità di ciascun genitore;
- Maggiore attenzione alla bigenitorialità, anche nei casi di affidamento esclusivo.
Piano genitoriale
La Riforma Cartabia ha introdotto il piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.), un documento che i genitori devono presentare al giudice anche nei casi in cui si richieda l'affidamento esclusivo. Il piano deve contenere:
- Le ragioni per cui si ritiene necessario l'affidamento esclusivo;
- Le modalità di contribuzione al mantenimento dei figli;
- I tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- Le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale;
- Le decisioni di maggiore interesse per i figli.
Il piano genitoriale consente al giudice di valutare con maggiore precisione se l'affidamento esclusivo sia effettivamente nell'interesse del minore o se sia possibile mantenere l'affidamento condiviso.
Mediazione familiare
La Riforma Cartabia promuove il ricorso alla mediazione familiare come strumento per la risoluzione consensuale delle controversie tra genitori, anche nei casi in cui uno dei due richieda l'affidamento esclusivo. La mediazione può aiutare i genitori a trovare soluzioni condivise nell'interesse dei figli, riducendo la conflittualità.
Procedimenti più rapidi
La riforma ha introdotto semplificazioni procedurali per ridurre i tempi dei procedimenti relativi all'affidamento dei figli:
- Decisioni più veloci grazie a procedure semplificate;
- Maggiore coordinamento tra Tribunale e servizi sociali;
- Riduzione delle udienze non necessarie;
- Digitalizzazione degli atti processuali.
Giurisprudenza sull'affidamento esclusivo
Esaminiamo da ultimo qualche pronuncia giurisprudenziale sull'affidamento esclusivo dei figli:
Cassazione n. 14728/2016
In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale al quale deve attenersi il giudice della separazione o del divorzio è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 ed oggi consacrato nell'art. 337-quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico in ordine alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno di essi ha svolto in passato il proprio ruolo, ed in particolare alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tribunale Siracusa n. 20/2018
Va rammentato che per poter disporre l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori è necessario e sufficiente che l'altro manifesti disinteresse e seguiti da diversi anni a non volere incontrare il figlio (Cfr. Tribunale Bologna,17/04/2008) o il padre non abbia presenziato o non abbia partecipato ai momenti significativi della vita del minore (Cfr.Tribunale minorenni L'Aquila, ...2007). Oltretutto, ed a prescindere da valutazioni sul comportamento paterno, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che anche la lontananza geografica di uno dei genitori dal minore e la circostanza di avere sempre convissuto con l'altro, possono comportare l'affidamento esclusivo (Cfr. Tribunale Catania, 23/05/2007).
Tribunale Roma 16.6.2017
Deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.
Avv. Daniele Paolanti
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Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2025
