Affidamento esclusivo dei figli
In caso di separazione dei genitori, la regola generale prevede che i figli siano affidati in maniera condivisa a entrambi. In alcuni casi eccezionali, tuttavia, è possibile disporre l'affidamento esclusivo, purché ciò risponda all'interesse morale e materiale della prole.
L'affidamento dei figli (indice delle guide)
Affidamento esclusivo figli: la disciplina normativa
L'articolo 337-ter del codice civile dispone che, in caso di separazione o divorzio, il giudice "valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati". In ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
È chiaro, quindi, che tale norma impone al giudice di prediligere l'affidamento dei figli a entrambi i genitori per soddisfare il loro diritto a conservare un rapporto equilibrato con ciascuno di essi.
Anche in ragione di ciò, per espressa previsione normativa, il giudice deve determinare i tempi e le modalità della presenza della prole presso il padre e presso la madre e fissare il modo con cui ciascuno di loro deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Nulla esclude che tale decisione possa essere presa anche dai genitori mediante accordi dei quali il giudice è tenuto a prendere atto se non sono contrari all'interesse dei figli. Tale principio vale anche per l'affidamento dei figli di genitori non sposati che decidono di lasciarsi.
Ragioni che possono indurre all'affidamento esclusivo
In sostanza, in caso di separazione o divorzio dei genitori, l'affidamento condiviso è la regola, ma, se lo stesso risulta inopportuno e non adeguato a garantire un sano sviluppo della prole, nulla osta a che il giudice disponga l'affidamento esclusivo.
A tale proposito va considerato che non costituiscono circostanze preclusive dell'affidamento condiviso, ad esempio, la convivenza more uxorio di uno dei due genitori o il trasferimento del padre o della madre in una città o in uno Stato diverso da quello in cui ha vissuto il minore.
Quel che assume interesse di primario rilievo è il benessere del minore, il quale deve essere inserito in un contesto dove viene prestata la dovuta attenzione al suo sano sviluppo fisico, morale e psicologico attraverso un'adeguata assistenza affettiva e materiale. Ove manchino tali presupposti, è possibile disporre l'affidamento esclusivo, sia alla madre che al padre.
Affidamento esclusivo: esempi
Tra le circostanze considerate dalla giurisprudenza di merito tali da legittimare l'affidamento esclusivo si segnalano: l'incapacità oggettiva di uno dei genitori di prendersi cura del figlio; il totale disinteresse del genitore, che non rispetta mai il diritto di visita e si rende irreperibile; la strumentalizzazione del figlio per far valere le proprie convinzioni nei confronti dell'altro genitore e il tentativo di allontanarlo da questi; il carattere aggressivo e violento del genitore.
Affidamento esclusivo e ragioni della separazione
Le ragioni che possono indurre a prediligere l'affidamento esclusivo prescindono dalle motivazioni della separazione e si fondano esclusivamente sull'interesse morale e materiale del minore.
Nell'ipotesi di affidamento esclusivo il giudice deve prendere in considerazione esclusivamente l'interesse dei figli, anche nel decidere quale dei due genitori sia il più idoneo all'assolvimento della funzione di assicurare la tutela e lo sviluppo fisico, psicologico e morale del minore. A nulla rilevano a tal fine le cause che hanno determinato il fallimento del matrimonio.
Cosa comporta l'affidamento esclusivo
L'affidamento esclusivo non comporta la perdita della responsabilità genitoriale in capo all'altro genitore, ma solo il suo esercizio da parte dell'affidatario.
Resta fermo che la madre e il padre devono comunque continuare a prendere le decisioni di maggiore interesse (come quelle relative alla salute, all'istruzione e all'educazione dei figli) di comune accordo.
Il genitore affidatario, nell'esercizio del suo compito, deve rispettare le prescrizioni del magistrato e favorire il mantenimento dei rapporti tra il figlio e l'altro genitore. Quest'ultimo ha sempre il diritto (oltre che il dovere) di vigilare sull'educazione e sull'istruzione dei figli e di rivolgersi al giudice se rileva anomalie.
Solo se sussistono ragioni particolarmente gravi è possibile che venga disposta anche la decadenza della responsabilità genitoriale, che è cosa ben diversa dall'affidamento esclusivo.
La Riforma Cartabia e l'affidamento esclusivo
Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023), le norme sostanziali sull'affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.) non sono mutate, ma il rito processuale è stato ricondotto al nuovo Titolo IV-bis del Codice di procedura civile.
Tra le novità procedurali rilevanti: quando vi siano figli minori, al ricorso deve essere allegato il piano genitoriale (art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c.), che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli e le modalità proposte per la loro realizzazione. L'ascolto del minore è disciplinato dall'art. 473-bis.4 c.p.c., che impone al giudice di ascoltare il minore che abbia compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento. Il giudice può inoltre informare le parti della possibilità di rivolgersi alla mediazione familiare (art. 473-bis.10 c.p.c.), su base volontaria.
Giurisprudenza sull'affidamento esclusivo
Cassazione n. 14728/2016
In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale al quale deve attenersi il giudice della separazione o del divorzio è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, consacrato nell'art. 337-quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico in ordine alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno di essi ha svolto in passato il proprio ruolo.
Tribunale Siracusa n. 20/2018
Per poter disporre l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori è necessario e sufficiente che l'altro manifesti disinteresse e seguiti da diversi anni a non volere incontrare il figlio, o il padre non abbia presenziato o non abbia partecipato ai momenti significativi della vita del minore. Anche la lontananza geografica di uno dei genitori dal minore e la circostanza di avere sempre convissuto con l'altro possono comportare l'affidamento esclusivo.
Tribunale Roma 16.6.2017
Ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
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