Eventuali elementi sopravvenuti rilevano esclusivamente se integrano i presupposti dell'art. 630 c.p.p. in tema di revisione, ossia "prove nuove" idonee a scardinare il quadro probatorio consolidato. In assenza di tali requisiti, il rischio è quello di una delegittimazione mediatica del giudicato, che tuttavia resta presidio di certezza giuridica. Il nodo resta dunque il bilanciamento tra stabilità della decisione e apertura all'errore giudiziario.
Analisi criminologica: bias cognitivi e costruzione narrativa del delitto
Sul piano criminologico, il caso evidenzia dinamiche tipiche della crime narrative construction. L'interpretazione degli elementi indiziari può risultare condizionata da bias cognitivi, quali il confirmation bias (tendenza a selezionare informazioni coerenti con l'ipotesi iniziale) e il tunnel vision effect, che restringe il campo investigativo su un unico sospettato.
La sovraesposizione mediatica contribuisce a creare un frame interpretativo dominante, incidendo sulla percezione collettiva e, indirettamente, sul contesto decisionale. Ne deriva una possibile frizione tra verità processuale e verità fattuale, in cui la prima è il prodotto di regole probatorie e la seconda resta, talvolta, oggetto di ricostruzione ipotetica. Il caso Poggi si configura così come un laboratorio paradigmatico per l'analisi delle interazioni tra diritto penale, psicologia cognitiva e sociologia della comunicazione.
Dott. Alessandro Pagliuca
Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense- Criminologo esperto in Codice Rosso
alessandropagliuca12@gmail.com








