La Cassazione conferma la deducibilità delle somme versate all'ex coniuge per coprire le imposte sull'assegno divorzile

Le somme corrisposte all'ex coniuge per compensare il carico fiscale sull'assegno divorzile possono essere portate in deduzione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2026, respingendo la posizione dell'Agenzia delle entrate.

Il caso nasce da una contestazione relativa all'anno d'imposta 2013: l'amministrazione finanziaria aveva escluso la deducibilità degli importi versati dall'ex marito per coprire le imposte dovute sull'assegno, ritenendoli frutto di un accordo autonomo rispetto all'assegno divorzile.

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento e, dopo i giudizi di merito, la controversia è giunta in Cassazione. I giudici hanno confermato la legittimità della deduzione, valorizzando anche precedenti decisioni tra le stesse parti riferite ad annualità diverse.

La Corte ha quindi ritenuto che la questione fosse già definita con efficacia di giudicato, escludendo la possibilità di un nuovo esame. Il ricorso dell'Agenzia delle entrate è stato rigettato, con conseguente condanna alle spese processuali.


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