Per molte serie mancano anche il decreto ministeriale e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Dal febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha emesso innumerevoli pronunce, tutte di egual tenore, in ordine alla vicenda dei buoni postali cartacei emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 19.12.2000, per i quali, essendo privi di qualsivoglia indicazione relativa alle condizioni, era previsto che dovesse consegnarsi al sottoscrittore, oltre alla chartula, anche un Foglio Informativo Analitico, poi denominato Regolamento del Prestito, contenente le caratteristiche dell'investimento. Poste Italiane S.p.A., collocatore dei buoni, ha quasi sempre omesso tale consegna cosicché l'investitore è rimasto ignorante sulle condizioni che regolavano la sottoscrizione del buono, specie quelle in ordine alla durata dello stesso e, quindi, alla decorrenza del dies a quo della prescrizione. Ciò è stato causa della perdita del capitale e degli interessi per una ingentissima massa di sottoscrittori che, spesso, ne chiedevano la liquidazione solo quando la prescrizione decennale, decorrente dalla scadenza del buono, era già irrimediabilmente decorsa. E' così insorto un vasto contenzioso, che ha impegnato i giudici di merito, i quali, per la gran parte, hanno individuato nella mancata consegna del Foglio Informativo Analitico un grave inadempimento che ha causato un danno al risparmiatore, spesso quantificato nella somma corrispondente al capitale versato al momento della negoziazione, ed hanno, quindi, condannato Poste al risarcimento a favore del risparmiatore. Il contenzioso, da ultimo, è approdato presso la Suprema Corte.

L'INTERPRETAZIONE DELLA SUPREMA CORTE

La Corte di Cassazione ha negato rilevanza alla violazione dell'obbligo informativo di Poste, atteso che il risparmiatore dovrebbe attingere tutte le informazioni relative al buono sottoscritto attraverso il decreto ministeriale che ne istituisce la serie e la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, circostanza che ne garantisce la "conoscenza legale".

Nello specifico, con le pronunce nn. 3169/26, 3686/26, 3787/26 et similia, emesse in riferimento a buoni postali serie AA1 e AA2, la Corte di Cassazione ha, in primis, ricordato che l'art. 2 del D.M 19.12.2000 ha stabilito che "l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro … ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata … nonché ogni altro elemento ritenuto necessario". Ha, quindi, ritenuto che "la sottoscrizione del buono postula che l'investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenziali dell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento.

Ciò sia ove il buono postale rechi la indicazione di tali elementi sia ove gli stessi non siano stati esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro regolante l'emissione della specifica serie cui il buono appartiene". Ed ancora: "Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all'acquisto del buono postale, infatti, non può non includere anche gli elementi regolatori delle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivo dell'emissione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". E di più: "Questo aspetto è dirimente. Infatti, poiché i medesimi decreti ministeriali, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sussiste una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori …".

Quindi, partendo dall'indefettibile, rectius, dirimente (come lo qualifica la S.C.) presupposto che il contenuto dell'investimento è conoscibile ai risparmiatori tramite la tassativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale indispensabile per istituire la specifica serie cui il buono appartiene, la Corte di Cassazione esclude che la mancata consegna del Foglio Informativo abbia un peso sulla eventuale ignoranza del risparmiatore circa la durata del buono e la decorrenza del dies a quo per la prescrizione. Il sottoscrittore, secondo la S.C., è, o, comunque, dovrebbe essere, secondo il principio di autoresponsabilità, a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui anche quello della durata, per cui è inconfigurabile un nesso causale tra l'inadempimento di Poste ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborso a causa della decorsa prescrizione, cosicchè ogni domanda di risarcimento deve essere respinta.

Le pronunce citate sono state subissate di valutazioni negative che hanno involto anche profili di incoerenza con i principi comunitari in ordine alla tutela del risparmiatore, in questi casi sempre piccolo o piccolissimo.

L'ORDINANZA N. 4659/26 E LA SERIE 18O

Orbene, tenendo da parte gli innumerevoli aspetti profili critici che tale orientamento di legittimità desta, appare istruttivo esaminare l'ordinanza del 2.03.26 n. 4659, appartenente al medesimo filone motivazionale, avente, però, ad oggetto non già i buoni serie AA1 e AA2 (di cui sono noti sia il decreto ministeriale istitutivo che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) bensì i buoni postali Serie 18O, della durata di appena diciotto mesi. La citata pronuncia, in realtà, omette di precisare a quale serie di buoni si riferisca, tanto che, per individuare tale dato, è stato necessario consultare il testo della sentenza cassata (Corte di Appello di Cagliari, 27.04.23 n. 136). In ogni caso, nelle motivazioni di detta ordinanza si prendono a prestito tutte le affermazioni espresse dalla Corte di Cassazione nelle pronunce nn. 3169/26, 3686/26, 3787/26, etc.. Premesso che, in forza delle previsioni del D.M 19.12.2000, l'emissione dei buoni postali fruttiferi deve essere effettuata per serie con decreti ministeriali ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse e la durata nonché ogni altro elemento ritenuto necessario, l'ordinanza ribadisce che detti decreti, contenenti appunto il regolamento legale ed economico dei buoni, sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, per cui sussiste una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori. Riafferma che tale aspetto è così dirimente da escludere qualsivoglia danno, e, quindi, qualsivoglia risarcimento a favore dei risparmiatori, pure nella accertata ipotesi di mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, di cui si ripete l'irrilevanza. Quindi, nella sottintesa esistenza del decreto ministeriale istitutivo della specifica serie di buoni di cui tratta e della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la pronuncia conclude per l'applicabilità del principio di autoresponsabilità dell'investitore e nega il risarcimento, esattamente negli stessi termini in cui è negato dalle pronunce sorelle.

Orbene, pur a voler aderire all'impostazione assunta dalla S.C., nel caso dei buoni postali Serie 18O di cui all'ordinanza del 2.03.26 n. 4659, occorre sottolineare un elemento di fatto fondamentale che esclude si possa giungere alle conclusioni cui è giunto il Giudice di legittimità. Tale elemento è costituto dalla plateale assenza di un decreto istitutivo della serie 18O e della conseguenziale mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di qualsivoglia informazione relativa ai termini - prezzo, taglio, tasso di interesse, durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario - dell'investimento rappresentato dalla sottoscrizione del buono serie 18O.

La macroscopica assenza - in via logica ancor prima che giuridica - non consente che il principio di autoresponsabilità in capo al sottoscrittore possa legittimamente operare considerato che esso procede proprio dalla tanto sbandierata conoscibilità del contenuto dell'investimento siccome individuato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Se la pubblicazione manca, si può solo ed esclusivamente concludere per l'inapplicabilità del principio di autoresponsabilità atteso che il sottoscrittore sicuramente non può venire a conoscenza del regolamento del titolo dalla Gazzetta Ufficiale.

LE SERIE 18O, 18N, 18X E LE ALTRE

Del resto, il peso e le implicazioni della mancanza di quel presupposto che, oggi, la S.C. qualifica come dirimente, non sono sfuggiti a molti giudici di merito che, con la diligenza dovuta da coloro che amministrano la giustizia, hanno verificato ed accertato il difetto del decreto ministeriale e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e ciò non solo in ordine alla Serie 18O ma anche ad altre.

E' il caso dei buoni postali Serie 18N, per i quali si segnala quanto affermato dal Tribunale di Pavia nella sentenza del 18.01.24 n. 144: "in relazione ai buoni di cui è causa, si evidenza che la G.U. del 30.09.06 n. 228 contiene soltanto il seguente avviso: "Ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 6.10.04, si rende noto che la Cassa Depositi e prestiti S.p.A., a partire dal 1° ottobre 2006 ha in emissione quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle B24, 18N I9 e M4". Con ciò si vuole anche smentire la considerazione della convenuta (Poste) secondo la quale le condizioni di cui ai bpf erano anche contenute nel decreto ministeriale istitutivo del buono" e dal Tribunale di Vasto, con l'ordinanza del 6.11.22: "A ben vedere, nel caso di specie non è dato rinvenire alcun decreto ministeriale pubblicato in G.U. che contenga la descrizione delle caratteristiche dei buoni postali della specifica serie 18N. … Stando così le cose, deve ritenersi che il FIA rappresenta l'unica fonte ufficiale di assunzione di notizie circa la durata e i termini di scadenza dei buoni".

Identica sorte per i buoni postali Serie 18X, in ordine ai quali il Tribunale di Pavia ha così affermato nella sentenza del 25.01.24: "Emerge pertanto la non corrispondenza a verità della affermazione di parte convenuta (Poste) secondo la quale le condizioni di cui ai buoni erano contenute nel decreto ministeriale istitutivo del buono".

Circa i buoni postali Serie 18O, valga, poi, la sentenza n. 644/26, emessa dal Tribunale di Ancona in data 30.03.26, nella quale la Giudicante, esaminata la attuale posizione della Corte di Cassazione - che dichiara, in via di principio, di condividere - conclude di non poterne fare applicazione in quanto l'unico provvedimento relativo alla Serie 18O pubblicato in G.U. è una mera "comunicazione del 31.10.06 pubblicata in G.U. n. 251, in cui si legge: "Ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 6.10.04, si rende noto che la Cassa Depositi e prestiti S.p.A., a partire dal 1° novembre 2006 ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle B25, 30B, 18O, I10 e M5 …". Il Tribunale di Ancona, inoltre, precisa che "L'ignoranza della disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi in causa non può essere rimproverata ai ricorrenti, tenuto conto che è per primo l'ente che ha negoziato e collocato sul mercato i buoni postali fruttiferi che non ha saputo - e non sa ancora, non avendo la difesa di parte resistente saputo individuare quale dm è applicabile alla Serie 18O - indicare la disciplina di riferimento". Ha, quindi, ritenuto di non poter applicare il principio di autoresponsabilità propugnato dalla S.C. atteso che non esiste alcuna normativa pubblicata in G.U. che contenga la descrizione delle caratteristiche della specifica serie 18O, o, almeno, ne precisi la durata e/o la scadenza.

I buoni postali 18O, 18X e 18N non sono i soli per i quali non v'è traccia del decreto ministeriale di istituzione della specifica serie alla quale appartengono e della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Identiche mancanze si rinvengono per le serie B21, B22, BD6, BD7, B24, B25, B26, B27, 30B, 18O, 18Q, 18L, 18K, 18P, I6, I7, I9, I10, I11, I12, M1, M2, M4, M5, M6, M7 e decine e decine di altre.

Appare, quindi, oltremodo necessario che si verifichi, serie per serie, l'emissione del decreto ministeriale e della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale, atteso che la previsione della loro esistenza, pur espressamente stabilita dalla legislazione, risulta violata in molteplici casi.

Avv. Filomena Zaccardi

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