Più in generale, ai sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile, la chiamata del terzo può essere esperita da entrambe le parti, ogni qual volta si ritiene che la causa riguardi anche un altro soggetto, in considerazione della connessione tra il rapporto dedotto in giudizio e quello che fa capo a quest'ultimo.
- Modalità e termini per la chiamata del terzo dal convenuto
- La richiesta di spostamento della prima udienza
- L'atto di citazione del terzo
- Fac-simile di chiamata in causa del terzo
Modalità e termini per la chiamata del terzo dal convenuto
Il convenuto deve manifestare l'intenzione di chiamare il terzo in causa sin dalla comparsa di costituzione e risposta, da depositarsi presso la cancelleria del tribunale almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. Il decorso infruttuoso di tale termine di decadenza, previsto dall'ultimo comma dell'art. 167 c.p.c., è rilevabile d'ufficio e rende la richiesta inammissibile. Non ha alcuna rilevanza, ai fini del suddetto computo, l'eventuale rinvio d'ufficio della prima udienza da parte del giudice ai sensi dell'art. 168-bis quarto comma (cioè nel caso in cui il giudice non tenga udienza nel giorno indicato dall'attore nell'atto di citazione).
Ovviamente, nei procedimenti innanzi al giudice di pace, quanto sopra non trova applicazione, poiché, in assenza delle preclusioni proprie del procedimento davanti al tribunale, il convenuto può costituirsi direttamente in prima udienza e ivi richiedere, se del caso, anche l'autorizzazione alla chiamata del terzo. In caso di accoglimento, il giudice fisserà contestualmente una nuova data di udienza.
Come sopra ricordato, anche l'attore, a norma dell'art. 269 c.p.c. terzo comma, può chiamare in causa il terzo, se tale esigenza si riveli necessaria a seguito delle difese svolte dal convenuto nella sua comparsa di risposta.
La richiesta di spostamento della prima udienza
Oltre a dichiarare di voler procedere alla chiamata del terzo in causa, il convenuto deve chiedere al giudice, nella sua comparsa di costituzione, di spostare la prima udienza ad una data successiva a quella indicata nell'atto introduttivo dall'attore, in modo da rendere possibile la citazione del terzo e la sua comparizione entro i termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.
L'atto di citazione del terzo
A norma del primo comma dell'art. 269 c.p.c., la chiamata del terzo avviene con atto di citazione a udienza fissa, da notificarsi a cura del convenuto. La nuova udienza viene fissata dal giudice istruttore entro cinque giorni dalla richiesta del convenuto, con decreto comunicato dalla cancelleria alle parti costituite.
La citazione regolarmente notificata dev'essere poi depositata in cancelleria dal convenuto entro i termini indicati dall'art. 165 c.p.c., cioè entro dieci giorni dalla notificazione (o entro cinque giorni, in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163-bis secondo comma, ad esempio quando sussiste pericolo nel ritardo).
Allo stesso modo, la costituzione in giudizio del terzo deve avvenire secondo quanto disposto dall'art. 166 c.p.c., ovvero entro venti giorni dall'udienza fissata dal giudice con il decreto, per non incorrere a sua volta nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
Analogamente a quanto accade per il convenuto, anche in caso di mancata costituzione del terzo regolarmente citato, ne verrà dichiarata la contumacia e il processo avrà regolare seguito.
Fac-simile di chiamata in causa del terzo
Di seguito sono disponibili due utili modelli (allegati in pdf) per effettuare validamente una chiamata del terzo dal convenuto.
Il primo è un fac-simile di comparsa di risposta con chiamata del terzo e richiesta ex art. 269 c.p.c. di spostare la data della prima udienza ad un giorno successivo, rispetto a quello indicato dall'attore nel suo atto di citazione.
Il secondo è un modello di chiamata in causa del terzo sotto forma di atto di citazione a comparire alla nuova udienza fissata dal giudice, con invito al terzo a costituirsi almeno venti giorni prima della data di udienza, per non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.
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