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Assunzione dei mezzi di prova

L'assunzione dei mezzi di prova determina la acquisizione delle prove costituende. Come si svolge e cosa sono la prova delegata e la rogatoria

Guida di procedura civile

La fase processuale con la quale i mezzi istruttori proposti dalle parti e ammessi dal giudice vengono acquisiti è denominata di assunzione dei mezzi di prova.

Se, ad esempio, è stata ammessa una prova testimoniale, l'assunzione consisterà nella convocazione del teste davanti al magistrato al fine di ascoltare la sua deposizione.

Occorre precisare che non tutti i mezzi di prova proposti dalle parti trovano ingresso nel procedimento, ma il giudice ammette con ordinanza solo quelli che risultano ammissibili e rilevanti.

L'assunzione dei mezzi di prova è riservata al giudice istruttore e ha ad oggetto, sostanzialmente, le prove costituende. Le prove costituite, infatti, entrano nel processo attraverso l'esibizione e la produzione.

Secondo quanto previsto dall'art. 202 c.p.c., il giudice, quando dispone dei mezzi di prova, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce le condizioni di tempo, di luogo e di modo con cui procedere all'assunzione.  

L'udienza di assunzione dei mezzi di prova

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L'udienza di assunzione dei mezzi di prova, alla quale le parti possono assistere personalmente, è disciplinata in via generale dall'articolo 184 c.p.c., il quale si limita a prevedere che "nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi".

Dell'udienza viene redatto processo verbale sotto la direzione del giudice e le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e lette dal dichiarante.

Si precisa che il verbale di udienza ha valore di atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, della sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e delle dichiarazioni in esso contenute.

Se la parte che ha presentato istanza per l'inizio o la prosecuzione della prova non si presenta all'udienza, il giudice la dichiara decaduta dal diritto di far assumere la prova, a meno che non sia l'altra parte a chiederne l'assunzione.

In ogni caso, all'udienza successiva la parte può chiedere la revoca dell'ordinanza con la quale è stata dichiarata decaduta dall'assunzione della prova e il giudice vi provvede se ritiene che la mancata comparizione sia dipesa da causa ad essa non imputabile.

Assunzione dei mezzi di prova: la prova delegata

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Anche se generalmente l'assunzione delle prove avviene nella sede del tribunale nella quale si sta svolgendo il processo, può talvolta accadere che sia necessario procedervi fuori dalla circoscrizione.

In tal caso, il giudice delega il magistrato del tribunale ove sia necessario assumere la prova: si parla di prova delegata.

La valutazione circa la necessità di procedere a prova delegata è rimessa alla totale discrezionalità del giudice, il quale non è obbligato a disporla neanche se vi è un'espressa richiesta di parte.

Nell'ordinanza di delega il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. Il giudice delegato, dal canto suo, procede, su istanza della parte interessata, all'assunzione del mezzo di prova e, d'ufficio, ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita.

In ogni caso, le parti possono presentare al giudice delegante istanza per la proroga del termine, direttamente o a mezzo del giudice delegato.

Può anche accadere che le parti chiedano concordemente che la prova venga assunta direttamente dal giudice istruttore, senza essere delegata ad altro magistrato. Compito di autorizzare o meno il trasferimento del giudice è del presidente del tribunale.

Assunzione dei mezzi di prova: le rogatorie

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Laddove sia necessario procedere all'esecuzione di provvedimenti istruttori all'estero, le rogatorie dei giudici italiani sono trasmesse alle autorità competenti per via diplomatica.

Quando, poi, la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente, che vi provvede secondo la legge consolare.

In ogni caso, l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio seguono quanto stabilito per la prova delegata.


Chiusura della fase di assunzione dei mezzi di prova

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Una volta completata l'assunzione oppure nel caso in cui vi sia stata una decadenza dall'assunzione e non vi siano prove residue o quando queste siano ritenute superflue dal giudice, la fase viene dichiarata chiusa.

A questo punto, generalmente, il giudice istruttore fissa udienza per la precisazione delle conclusioni. 

Data: 15 novembre 2019