Gli articoli 476 e seguenti del Codice penale sanzionano la falsità in atti distinguendo la falsità ideologica dalla falsità materiale

Che cos'è il falso ideologico

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Il falso ideologico è un comportamento consistente nell'attestare, in un documento che non sia stato materialmente falsificato, un contenuto non corrispondente alla realtà.

Il codice penale lo punisce, agli articoli 479 e seguenti, con diverse fattispecie di reato, sanzionando, in particolare, il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, quello commesso dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, quello commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e quello commesso dal privato in atto pubblico.

Le differenze tra falso ideologico e falso materiale

Il codice penale, accanto al falso ideologico, contempla un'altra fattispecie di falsità: la falsità materiale. Le due ipotesi, tuttavia, vanno tenute ben distinte.

Nel falso ideologico (come detto) abbiamo infatti a che fare con un atto che, seppur non materialmente falsificato (le firme sono vere e l'atto non è stato contraffatto), ha un contenuto non veritiero in quanto il suo autore afferma, in esso, circostanze false. Si pensi, ad esempio, al certificato sottoscritto dal medico che lo redige, ma nel quale si afferma di aver sottoposto a visita, con una certa diagnosi, un paziente che in realtà non è mai stato visitato e che non ha alcuna patologia. La falsità ideologica, insomma, non è altro che una menzogna contenuta in un documento vero, non contraffatto e non alterato.

Al contrario, nel falso materiale (punito dagli articoli 476 e seguenti del codice penale) abbiamo a che fare con una vera e propria alterazione della genuinità del documento consistente in una contraffazione o in una alterazione del testo. In sostanza, l'autore del falso crea un documento a firma di un altro autore oppure modifica un documento originale redatto da chi risulta esserne l'autore.

La distinzione in esame assume rilievo soprattutto dal punto di vista della punibilità, in quanto, al contrario delle falsità materiali, le falsità ideologiche per essere perseguibili richiedono che l'autore del falso sia venuto meno ad un obbligo giuridico di attestare o far risultare il vero.

Il falso ideologico commesso dal privato

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Abbiamo visto che il codice penale punisce non solo il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale o dall'esercente un servizio di pubblica necessità ma anche il falso ideologico commesso dal privato e ciò con il fine di tutelare sempre e comunque la fiducia riposta dai consociati negli atti pubblici.

In particolare, il privato commette falso ideologico quando, nonostante abbia il dovere giuridico di dire il vero, attesti falsamente (in via orale o per iscritto) al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, dei fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Ai fini della rilevanza penale della condotta la nozione di atto pubblico va intesa in maniera ampia e comprensiva anche degli atti preparatori, degli atti interni dell'ufficio e degli atti di corrispondenza tra un ufficio e un altro.

Va precisato che, posto che il falso ideologico si risolve nella rappresentazione o narrazione di un fatto non veritiero, esso è prospettabile unicamente per gli atti a contenuto descrittivo o narrativo, ma non anche rispetto ad atti che contengono deliberazioni o statuizioni o in cui si esprime un giudizio o un parere.

La pena per il falso ideologico

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Il codice penale punisce il falso ideologico in maniera differente a seconda delle diverse tipologie di reato contemplate.

In particolare, per quanto riguarda il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, l'articolo 479 c.p. stabilisce le stesse pene previste per la falsità materiale ossia la reclusione da uno a sei anni. Se poi la falsità riguarda un atto o parte di un atto, che fa fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni .

Per la falsità ideologica del pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, invece, l'articolo 480 c.p. stabilisce la pena della reclusione che va da tre mesi a due anni.

E ancora, l'articolo 481 del codice prevede, per la falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti una professione sanitaria o forense o un altro servizio di pubblica necessità, la pena della reclusione fino a un anno o della multa che va da 51 euro a 516 euro. Tali pene sono applicabili congiuntamente se il falso è commesso a scopo di lucro.

Infine, con riferimento alla falsità ideologica commessa dal privato la pena è quella della reclusione fino a due anni, con la precisazione che, se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Alcuni esempi di falso ideologico

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Per comprendere meglio a cosa si fa riferimento quando si parla di falso ideologico, proviamo a fare alcuni esempi di fattispecie con riferimento alle quali, a seconda dei casi, tale delitto è stato ritenuto o meno configurabile.

In particolare, va innanzitutto precisato che nel caso di un concorso pubblico, la falsità ideologica può essere consumata anche mediante un'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - ogniqualvolta il contenuto espositivo dell'atto sia, comunque, tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza ovvero attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero.

A nulla rilevando il fatto dello svolgimento delle mansioni proprie del suo ufficio, commette poi il reato di falso ideologico il pubblico dipendente che, in concorso o inducendo in errore i soggetti ai quali la pubblica amministrazione ha affidato la funzione di attestare l'orario di lavoro dei dipendenti, dichiara falsamente la propria presenza sul posto di lavoro.

Non integra invece il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, fermato dalla Polizia alla guida della propria auto, dichiara falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa, non sussistendo, in tal caso, l'obbligo del privato di dire la verità, posto che il verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati.

La giurisprudenza sul falso ideologico

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In ogni caso, nell'esatta identificazione del reato di falso ideologico, un ruolo di primo piano è stato svolto dalla giurisprudenza. Ad esempio, possiamo citare le seguenti sentenze della Corte di cassazione:

"In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione non solo quando il pubblico ufficiale non riporta le dichiarazioni ricevute, ma anche quando un'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero o negativo dell'esistenza di dati rilevanti (Sez. 5, n. 48755 del 04/11/2014, Kosara, Rv. 261295). In particolare, integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando una relazione di servizio, espone una parziale rappresentazione di quanto accaduto, tacendo dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, produce il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero" (Cass. n. 12069/2021).

"Integra il reato di falso ideologico previsto dall'art. 480 cod. pen. e non quello di falso in foglio di licenza di cui all'art. 220 cod. pen. mil. Pace, la condotta del militare che esponga nei fogli di viaggio circostanze non veritiere (nella specie, orari dichiarati di partenza e di rientro alla sede di servizio) sulla protrazione temporale delle missioni compiute" (Cass. n. 47926/2017).

"Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la falsa dichiarazione resa dal paziente al medico del pronto soccorso circa l'origine causale delle lesioni lamentate e sottoposte all'esame dei sanitari" (Cass. n. 37971/2017).

"Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale - e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 94-bis del codice della strada - la condotta di colui che dichiari all'operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario, sì da ottenerne la immatricolazione, di alcune autovetture, in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone egli solo l'intestatario fittizio per effetto di operazioni di compravendita simulata" (Cass. n. 37944/2017).

Guida aggiornata il 31 marzo 2021

Giovanna Molteni

Foto: giudice sentenza martello
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