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Il fondo patrimoniale della famiglia

Il fondo patrimoniale della famiglia è un istituto giuridico previsto dall'art. 167 del codice civile che consente di destinare un patrimonio al soddisfacimento dei bisogni familiari. Vediamo come si costituisce, quali sono i benefici, come si amministra

Indice:
Il regime patrimoniale della famiglia

Come si costituisce il fondo patrimoniale

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Il fondo può essere costituito da:

  • denaro
  • beni mobili
  • beni immobili

Attraverso questo istituto la proprietà dei beni resta dei coniugi i quali però non potranno disporne per scopi estranei agli interessi della famiglia.

Ai sensi dell'articolo 167 del Codice Civile, i coniugi singolarmente o insieme possono ricorrere al fondo patrimoniale, attraverso un atto notarile, per vincolare così determinati beni ai bisogni della famiglia.

Testo dell'art. 167 c.c.:

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi [2021 ss.] con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Nb: è possibile la costituzione del fondo patrimoniale ad opera del terzo

Cosa può far parte del fondo patrimoniale

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Possono far parte del fondo patrimoniale i beni immobili, i beni mobili registrati, le universalità di mobili, i titoli di credito. 

Il fondo patrimoniale può essere costituito non solo all'atto del matrimonio ma anche successivamente.

Gli adempimenti

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Il fondo patrimoniale va costituito necessariamente per atto pubblico da stipulare dinanzi a un Notaio. 

Una volta costituito, è necessario procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio

Tale annotazione è indispensabile per far sì che il fondo patrimoniale diventi opponibile a terzi. Si tratta in buona sostanza di una forma di pubblicità legale.

Quando il fondo patrimoniale ha per oggetto dei beni immobili è necessario procedere anche alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. Regole simili valgono anche per i beni mobili soggetti a registrazione.

Per quanto riguarda i titoli di credito, il vincolo deve essere annotato sul documento.

I benefici

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Il principale beneficio che si può conseguire attraverso la costituzione del fondo patrimoniale e che i beni che ne fanno parte non possono essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Nel caso in cui, però, un credito sia sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale il creditore ha la possibilità di tutelarsi proponendo la cosiddetta azione Revocatoria (art. 2901 Codice Civile). Il creditore in tal caso dovrà dimostrare che questo il fondo è stato costituito arrecando pregiudizio alle sue ragioni. Egli dovrà anche dimostrare che chi ha costituito il fondo patrimoniale fosse consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.

Se poi il fondo è stato costituito in epoca anteriore al sorgere del credito la revocatoria diventa possibile solo se si dimostra che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.

L'azione revocatoria ha l'effetto di rendere inefficace nei confronti del creditore la costituzione del fondo patrimoniale ma può essere proposta però entro determinati limiti temporali ossia entro cinque anni dal compimento dell'atto (in questo l'atto di costituzione del fondo patrimoniale).

L'amministrazione del fondo patrimoniale

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L'amministrazione del fondo segue le regole della comunione legale.

Bisogna anni in ogni caso distinguere tra gli atti di ordinaria amministrazione per i quali i coniugi possono agire anche disgiuntamente, e gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessario che i coniugi agiscano congiuntamente.

Naturalmente potrebbe anche accadere che i coniugi siano in disaccordo su atti di amministrazione che richiedono un comune assenso.

In tal caso se uno dei coniugi nega il proprio consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione l'altro coniuge può ottenere dal giudice l'autorizzazione a compiere l'atto se dimostra che questo risponde agli interessi della famiglia.

I frutti possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia e la vendita dei beni che fanno parte del fondo non può essere fatta se non con il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso in cui vi siano dei figli è necessaria anche l'autorizzazione del Tribunale.

L'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio determinano la cessazione del fondo salvo che vi siano figli minori.

Se ci sono figli, il fondo rimarrà in piedi fino a che non avranno compiuto la maggiore età e sarà il magistrato a stabilire come procedere all'amministrazione dei beni. 

I creditori e le azioni esperibili

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Il fondo patrimoniale non è del tutto al riparo dalle azioni dei creditori della coppia, sebbene queste siano sottoposte a limiti ben precisi.

Innanzitutto, va infatti ribadito che i debiti tutelati dal fondo non sono tutti quelli dei coniugi ma esclusivamente quelli che sono sorti dopo l'annotazione dello stesso sull'atto di matrimonio.

Inoltre, anche con riferimento ai debiti sorti successivamente a tale data, il fondo limita la sua efficacia a quelli che sono relativi al soddisfacimento di esigenze della famiglia, mentre non è opponibile ai crediti che sono sorti per finalità voluttuarie o per investimenti.

Di conseguenza, entro tali limiti i creditori potranno comunque aggredire i beni della coppia.

Azione revocatoria

I creditori possono rendere il fondo inefficace nei propri confronti esperendo la cosiddetta azione revocatoria, con la quale al giudice viene chiesto di accertare e dichiarare che la costituzione è avvenuta esclusivamente per frodarli.

Il termine per esperire tale rimedio è di cinque anni dall'annotazione nell'atto di matrimonio e, per poter vincere il relativo giudizio, è indispensabile che il creditore dimostri che il patrimonio residuo del debitore, non ricompreso nel fondo, non riesce a soddisfare le sue ragioni.

Fino a un anno dalla costituzione del fondo, in ogni caso, lo stesso è automaticamente inefficace rispetto alle ragioni dei creditori, che possono pignorare i beni in esso ricompresi senza dover ottenere una preventiva autorizzazione del giudice.

Limiti alla pignorabilità del fondo patrimoniale

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Alla luce di quanto abbiamo appena detto, il pignoramento dei beni ricompresi nel fondo patrimoniale è vietato ma solo se il fondo è stato istituito prima della nascita del debito e quest'ultimo è stato contratto per obbligazioni relative ai bisogni della famiglia.

In tutti gli altri casi, quindi con riferimento a debiti sorti prima della costituzione del fondo o a debiti sorti dopo ma per esigenze estranee ai bisogni della famiglia, i beni inseriti nel fondo restano pignorabili.

A tale ultimo proposito, occorre specificare che rientrano tra i debiti contratti per bisogni della famiglia anche quelli inerenti all'attività professionale o lavorativa.

Articoli sul fondo patrimoniale della famiglia

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Aggiornamento 9 marzo 2020