Per la Cassazione, la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito suscettibile di revocatoria a meno che non si dimostri l'adempimento di "un dovere morale"

di Redazione - La costituzione del fondo patrimoniale non è, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge ma configurando un atto a titolo gratuito che non trova contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. Per cui è un atto suscettibile di revocatoria, a meno che non si dimostri, in concreto, l'esistenza di una situazione tale da integrare gli estremi del "dovere morale" e il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere tramite l'atto in questione. Sono questi i principi fissati dalla Cassazione con la decisione n. 2077/2020 (sotto allegata).

Casa vacanze nel fondo patrimoniale

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Nella vicenda, la corte d'Appello di Firenze, confermando la pronuncia di primo grado, dichiarava inefficace l'atto di costituzione, da parte di un'imprenditrice, dichiarata successivamente fallita, di un fondo patrimoniale (con il consenso del coniuge) nel quale veniva conferito un immobile usato per le vacanze.

Per i giudici di prime cure, il fondo patrimoniale era stato costituito nel biennio ed aveva natura di atto a titolo gratuito; non ricorreva quindi l'ipotesi dell'adempimento di un obbligo giuridico non comportando quello di contribuire ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c. il dovere di vincolare parte del patrimonio a tali bisogni sottraendoli alla garanzia dei creditori, salve ipotesi eccezionali non sussistenti nella specie.

Tale motivazione veniva condivisa in appello, dove veniva precisato che nel caso di specie non sussiste la causa di esclusione della revocatoria costituita dall'adempimento di un debito morale, dal momento che il bene costituito nel fondo patrimoniale è una residenza di vacanza e, conseguentemente, non si ravvisa una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.

Il ricorso della fallita e della curatela

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Avverso tale pronuncia adivano la Cassazione sia l'imprenditrice che la curatela. Veniva dedotto, in particolare, il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla non ritenuta destinazione ai bisogni della famiglia del bene conferito nel fondo patrimoniale.

Il bene in questione era residuale rispetto al patrimonio immobiliare complessivo messo a disposizione per le pretese dei creditori, non aveva attitudine a produrre reddito perché modestissimo ed in precarie condizioni manutentive e strutturali. Pertanto, non poteva ritenersi integrato il requisito della sproporzionalità tra istituzione del fondo e patrimonio della fallita e, conseguentemente rimane priva di motivazione, l'esclusione.

Destinazione del fondo quale adempimento di un dovere morale

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Per gli Ermellini, però, la censura è infondata. La destinazione del fondo all'adempimento di un dovere morale, ritengono, "è meramente affermata senza alcuna indicazione in ordine alla avvenuta allegazione e prova di tale finalità liberale nel giudizio di merito e senza alcuna concreta valutazione comparativa della dedotta proporzionalità tra la destinazione del bene al fondo patrimoniale ed il patrimonio della fallita. In ricorso sono stati soltanto genericamente enunciati alcuni elementi di fatto quali la non attitudine del bene alla redditualità per dedurne la natura di presidio familiare, ma, a parte l'intrinseca equivocità della circostanza, in relazione alla corrispondente indicazione dell'esistenza di altri immobili, anche per questo elemento fattuale non è stato indicato se e dove nel giudizio di merito fosse stata evidenziata tale peculiare caratteristica".

Il motivo difetta di specificità e presenta quindi un profilo d'inammissibilità, specie in relazione al rigoroso onere della prova che grava sul fallito in sede di azione revocatoria per sottrarre il bene sul quale è stato costituito il fondo patrimoniale alla massa.

La decisione e i precedenti

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Al riguardo, il Palazzaccio richiama la giurisprudenza in materia, sentenziando che: "La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 l. fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del 'solvens' di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione" (cfr Cass. n. 29298/2017).

Da qui il rigetto del ricorso.

Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 2077/2020

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