L'azione revocatoria ordinaria (artt. 2901 e ss. c.c.) è il rimedio in base al quale i creditori possono domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che recano loro pregiudizio

Cos'è l'azione revocatoria ordinaria

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Si tratta in sostanza di un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale dei creditori, che si prescrive in 5 anni dalla data dell'atto dispositivo.

L'art. 2901 del codice civile dispone che "il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione".

L'azione revocatoria ordinaria si distingue da quella penale ex art. 193 c.p. (leggi anche La revocatoria penale) e da quella fallimentare (leggi anche La revocatoria fallimentare), che hanno un'autonoma regolamentazione.

I presupposti dell'azione revocatoria

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Per il creditore non è, tuttavia, agevole avvalersi di tale rimedio. A tal fine, infatti, egli deve preventivamente accertarsi del fatto che il debitore fosse consapevole di arrecargli un danno attraverso il compimento dell'atto dispositivo (cd. scientia fraudis) o, se quest'ultimo è anteriore al sorgere del credito, del fatto che esso fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (cd. consilium fraudis).

Occorre inoltre che il creditore si sinceri del fatto che, se gli atti posti in essere dal debitore sono a titolo oneroso, i terzi fossero consapevoli del pregiudizio o fossero partecipi della dolosa preordinazione, nel caso di credito successivo.

È ovvio, poi, che l'azione revocatoria può essere esercitata solo laddove comporti un concreto pregiudizio per il creditore, impossibilitato a soddisfarsi sul patrimonio residuo del debitore (cd. eventus damni), mentre sarebbe del tutto impensabile porre un divieto assoluto per il debitore di compiere atti di disposizione del proprio patrimonio.

Gli effetti della revocatoria

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Una volta che il creditore, esperita l'azione revocatoria, abbia ottenuto la dichiarazione di efficacia dell'atto dispositivo posto in essere dal proprio debitore, potrà promuovere le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato nei confronti dei terzi acquirenti.

Il codice civile precisa che non è possibile per il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che sia stato soddisfatto il creditore.

Occorre specificare che, in coerenza con l'unica funzione dell'azione revocatoria, che è quella cautelare e conservativa del diritto di credito, essa "ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva per la realizzazione del credito" (Cass. civ. n. 5455/2003).

Azione revocatoria semplificata: l'art. 2929-bis c.c.

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Il decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 ha introdotto nel codice civile l'articolo 2929-bis, consentendo al creditore di procedere con l'azione esecutiva senza dover attendere l'esito dell'azione revocatoria nel caso di apposizione di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.

I presupposti per avvalersi della facoltà prevista da tale norma sono che l'atto pregiudizievole posto in essere dal debitore abbia per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e sia stato compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito. Il creditore, inoltre, deve necessariamente trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.

La disposizione si applica anche al creditore anteriore che intervenga nell'esecuzione promossa da altri entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.

Fac-simile per azione revocatoria ordinaria

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Di seguito un fac-simile di citazione ex art. 2901 c.c. per proporre azione revocatoria ordinaria:

Tribunale Civile di _______

Atto di citazione ex art. 2901 c.c.

per

__________ nato a _____________ il _________ e residente in ___________ alla via _____________ n. _____ (C.F.: ______________________), domiciliato in ___________ via ___________ n. ______, presso lo studio dell'Avv. __________________ (Codice Fiscale: _________________), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in allegato al presente atto ai sensi dell'articolo 83, comma 3, c.p.c. e art. 10 D.P.R. n. 123/2001, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 125 comma 1 c.p.c. e dell'art. 136 comma 3 c.p.c. al fax n. _______________ o al seguente indirizzo di P.E.C.:_______________

contro

___________________

premesso

- che è creditore di __________ della somma di Euro ________ in virtù di __________

- che …..(descrizione dei fatti dalla quale emerga il fatto che il debitore ha posto in essere l'atto dispositivo e l'impossibilità del creditore di soddisfarsi agendo sul patrimonio residuo)

- ...

- che l'alienazione compromette le ragioni creditorie di __________ ed è stata effettuata nella consapevolezza di tale pregiudizio da parte del Sig. ________ in quanto__________

Tutto ciò premesso

il Sig. ___________________ come in epigrafe rappresentato e difeso

cita

il Sig. _____________________ nato a __________ il _______ e residente in _________ alla via ___________ n. _____ C.F. ________ e il Sig. _____________________ nato a __________ il _______ e residente in _________ alla via ___________ n. _____ C.F. ________ a comparire dinanzi al Tribunale Civile di _________________, giudice designando, all'udienza che si terrà il giorno ________________, ore di rito, con espresso invito alla parte convenuta a ritualmente costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopraindicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di _________ stipulato in data ______ tra il Sig._______e il Sig._______ dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria si chiede, sin da ora, la prova testimoniale sui seguenti capitoli:

A)....

B).....

...

Si indicano a testi, salvo altri, i Sig.ri,_____________________

Con riserva di eventuali ulteriori produzioni ed istanze istruttorie nei termini di legge, con il presente atto si depositano i seguenti documenti:

1) …

2) ...

...

Luogo, data Avv. ________________________

Vedi anche il fac-simile di Citazione per la revocatoria di un fondo patrimoniale a cura dell'avv. Paolo Accoti

Valeria Zeppilli

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