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Atto di citazione per la revocatoria di un fondo patrimoniale

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Formula a cura dell'Avv. Paolo Accoti

Vedi anche: La tutela del credito. Gli atti di disposizione del patrimonio del debitore e le "contromisure" del creditore: l'azione revocatoria ordinaria. In allegato la formula di un atto di citazione per revocatoria del fondo patrimoniale

TRIBUNALE CIVILE DI ___________________________

ATTO DI CITAZIONE

PER REVOCATORIA DI COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE

Per: i sigg. ________________________, nato il _________________ a _______________________, residente in _____________________________, Cod. Fisc. ____________________________ e ________________________, nato il _________________ a ___________________________, residente in __________________________, Cod. Fisc. ____________________________ rappresentati e difesi dall’avv. ___________________________ (C.F. __________ [Esegui il calcolo del codice fiscale] PEC _________ fax ___________), elettivamente domiciliati in _____________________, giusta procura stesa a margine del presente atto.

ELEMENTI DI FATTO

1. gli odierni istanti risultano creditori di _____________________, in forza di sentenza n. ________, depositata in data ____________, emessa dal Tribunale di _______________ delle seguenti somme: __________________ oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al soddisfo. Oltre al pagamento delle spese e competenze legali;

2. che in mancanza di adempimento spontaneo la predetta sentenza, in uno pedissequo con atto di precetto, è stata ritualmente notificata;

3. che il debitore qui convenuto ha costituito in data ____________, in epoca successiva al sorgere del credito, in uno con il proprio coniuge _________________ (in regime di separazione dei beni), fondo patrimoniale con atto stipulato ai rogiti del Notaio _____________, numero di repertorio _______________;

4. che in tale fondo patrimoniale i sigg. _______________ hanno destinato tutti i beni immobili di loro proprietà, in particolare tutti i beni dell’originario debitore, e precisamente: _____________________________________;

;

5. che la costituzione di tale fondo appare posta al solo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di sottrarsi alla garanzia patrimoniale e non a quello di far fronte ai bisogni della famiglia;

6. che, inoltre, tale atto appare indiscutibilmente compiuto nella consapevolezza di porre in essere tale pregiudizio e, in particolare, ciò emerge dalla circostanza per la quale il debito del convenuto è maturato in data _____________ (con la pubblicazione della sentenza sopra detta), mentre la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta solo in data _____________, dopo l’insorgenza del credito in favore degli istanti;

7. che, pertanto, le parti attrici intendono agire per far dichiarare inefficace nei loro confronti il predetto atto di costituzione del fondo patrimoniale per potersi soddisfare esecutivamente sugli immobili di proprietà della debitrice.

ELEMENTI DI DIRITTO

Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, consistenti nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra creditore - agente in revocatoria - e debitore disponente, nell’effettività del danno, quale lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che con l’atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori, devono ritenersi sussistenti in ipotesi di costituzione, da parte del debitore, di un fondo patrimoniale.

La funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, propria dell’azione revocatoria ordinaria, consente, invero, di ritenere sussistente l’interesse del creditore - da valutarsi ex ante e non anche con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione-, ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un atto che rende maggiormente difficile e incerta l’esazione del credito, tale che per la integrazione del profilo oggettivo dell’eventus damni, non è necessario che l’atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo della in capienza dei beni del debitore.

Nell’ipotesi concreta, sussistono tutte le condizioni di cui innanzi, considerato che la posteriorità dell’atto di disposizione al sorgere del credito e la gratuità dello stesso determinano l’irrilevanza della dolosa preordinazione dell’atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e della consapevolezza del pregiudizio nel terzo.

A tal proposito: “La costituzione del fondo patrimoniale effettuata successivamente all’insorgenza del debito, essendo atto a titolo gratuito, può essere legittimamente revocata in quanto costituisce astratto pregiudizio alle ragioni creditorie” (Cfr.: Tribunale Genova, 30.10.2012).

Detti principi si pongono perfettamente in linea col consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, secondo la quale, per il valido esercizio dell’actio pauliana da parte del creditore nei confronti dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale successivo all’insorgere del credito, sia sufficiente la contestuale presenza dell’eventus damni e della scientia damni.

Nel caso di specie, il dato documentale della sussistenza del debito alla data della costituzione del fondo, la circostanza che la costituzione di un fondo patrimoniale sia atto a titolo gratuito, risultano condizioni sufficienti ai sensi dell’art. 2901 n. 1 c.c., pertanto, l’azione in parola potrà essere validamente esercitata dal creditore dando prova da un lato, dell’astratta lesione realizzatasi con l’atto dispositivo della garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c. e, dall’altro, della mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.

Quanto alla prima condizione, si evidenzia come non sia richiesto, a fondamento dell’azione, un’effettiva compromissione della consistenza patrimoniale del debitore potendo l’eventus damni consistere anche solo nella maggiore difficoltà o incertezza nell’esazione coattiva del credito conseguente all’atto dispositivo, ovvero in una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore. Tale rilevanza deve essere addotta dal creditore che agisce in revocatoria anche mediante una mera valutazione ex ante; è invece onere del debitore che intenda sottrarsi agli effetti dell’actio pauliana dare prova dell’insussistenza del rischio e della ampia capacità del proprio patrimonio residuo di poter soddisfare gli interessi del creditore.

Per quanto riguarda il requisito della scientia damni, appare evidente come, trattandosi di debiti insorti anteriormente alla costituzione del fondo, sia sufficiente che il debitore sia semplicemente consapevole di arrecare pregiudizio delle ragioni del creditore, non essendo necessaria la dolosa preordinazione dell’atto né, tantomeno della conoscenza o partecipazione da parte del terzo. La prova del pregiudizio può essere fornita anche tramite presunzioni, a nulla rilevando l’intenzione del disponente.

A ciò si aggiunga come il debitore, con la costituzione del fondo patrimoniale, come detto successiva alla formazione del debito, ha vieppiù completamente <<dismesso>> tutto il suo patrimonio, sottraendo la totalità dei propri beni alla garanzia dei creditori.

A tal proposito: “Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria in relazione ai profili dell'eventus damni e della scientia damni rileva, oltre alla istituzione del trust oggetto della domanda, la generale attività dismissiva dell'intero patrimonio posta in essere dal debitore/disponente consistente nel conferimento dei residui cespiti immobiliari in fondo patrimoniale“ (Trib. Firenze, 11/04/2013).

Ed ancora: “Il trust, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, deve essere considerato quale atto a titolo gratuito, ben potendo trovare applicazione, in relazione a tale contratto, l'orientamento giurisprudenziale in materia di fondo patrimoniale, secondo cui l'atto di costituzione di un tale fondo è inquadrabile negli atti a titolo gratuito, con la conseguenza che la sua revocabilità presuppone che il disponente non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni assunte prima del trasferimento dei beni o anche a quelle assunte dopo, se il trasferimento era dolosamente preordinato” (Trib. L'Aquila, 27/02/2013).

La costituzione di un fondo patrimoniale è assoggettabile a revocatoria ordinaria laddove vi sia la mera consapevolezza degli autori di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, ricorra cioè la c.d. scientia damni, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assuma rilevanza l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica dei propri creditori, il c.d. consilium fraudis” (Trib. Vicenza, 13/10/2011).

Il presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria relativamente alla costituzione del fondo patrimoniale cui il debitore abbia conferito la totalità del suo patrimonio, è l'esistenza di una valida ragione di credito e l'effettività del danno ovvero l'idoneità dell'atto di disposizione a ledere la garanzia patrimoniale per il creditore (eventus damni) e la consapevolezza del debitore che con l'atto traslativo diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia fraudis). Quanto all'eventus damni non occorre alcuna valutazione del danno, sussistendo laddove venga dimostrata l'idoneità dell'atto dispositivo ad arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ovvero a rendere maggiormente difficoltosa ed incerta l'esazione coattiva del credito. In tal caso il creditore ha solo l'onere di dimostrare la variazione del patrimonio del debitore ma non anche l'entità del residuo” (Trib. Bologna, 07/03/2011).

Tutto ciò premesso gli istanti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

CITANO

la sig.ra ____________________, domiciliata in _____________________ nonché il sig. _______________________, domiciliato in _____________________________ a comparire innanzi al Tribunale di _____________________, all'udienza del ____________________, ore di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis cod. proc. civ., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cod. proc. civ., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate, dichiarare inefficace nei confronti degli istanti il predetto atto di costituzione di fondo patrimoniale, e precisamente l’atto pubblico rogitato dal Notaio _______________ il _____________,, Num. Rep. ____________________, con ogni conseguenza di legge. Con la condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, ex art. 93 c.p.c.”.

Con riserva di articolare idonei mezzi istruttori, entro gli assegnandi termini di cui all’art. 183, VI comma, c.p.c.

Si depositano i documenti indicati in narrativa, come da indice del fascicolo di parte.

Ai sensi dell’art. 13 T.U. delle Spese di Giustizia – D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i, si dichiara che il valore della presente controversia è di € __________________.

Si deposita: ____________________________.

Luogo e data

Firma

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