Atto di Citazione per Revocatoria Fondo Patrimoniale
L'azione revocatoria ordinaria (o pauliana) è lo strumento che consente al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. La costituzione di un fondo patrimoniale può essere oggetto di revocatoria quando integra i presupposti dell'art. 2901 c.c.
- Credito valido ed esistente (anche se non liquido ed esigibile)
- Eventus damni: pregiudizio alle ragioni del creditore
- Scientia damni: consapevolezza del pregiudizio
- Atto a titolo gratuito: solo consapevolezza del debitore
- Termine: 5 anni dall'atto (art. 2903 c.c.)
Per i sigg. _________________________, nato/a a _________________ il ____________, residente in _____________________, via _________________ n. ___, codice fiscale _________________________, e _________________________, nato/a a _________________ il ____________, residente in _____________________, via _________________ n. ___, codice fiscale _________________________, rappresentati e difesi dall'Avv. _________________________ del Foro di _________________ (C.F. _________________________, PEC: _________________________, fax: _________________), elettivamente domiciliati presso il suo studio in _____________________, via _________________________ n. ___, giusta procura in calce al presente atto
ATTORI
CONTRO
1) _________________________ (C.F. _________________________), residente in _____________________, via _________________ n. ___
2) _________________________ (C.F. _________________________), residente in _____________________, via _________________ n. ___
CONVENUTI
ELEMENTI DI FATTO
1. Gli odierni attori sono creditori di _________________________ in forza di:
□ sentenza n. __________ del _____________ emessa dal Tribunale di _____________
□ decreto ingiuntivo n. __________ del _____________ emesso dal Tribunale di _____________
□ [ALTRO TITOLO] _________________________
per l'importo di € _________________________ oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, oltre spese legali.
2. Il credito è sorto in data _____________ [DATA IMPORTANTE per anteriorità].
3. In mancanza di adempimento spontaneo, il titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto è stato ritualmente notificato in data _____________.
4. I debitori convenuti, coniugi in regime di _________________________ [separazione/comunione dei beni], hanno costituito fondo patrimoniale con atto stipulato in data _____________ [POSTERIORE al sorgere del credito] presso il Notaio _________________________ di _________________, repertorio n. __________, raccolta n. __________, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di _________________ in data _____________ ai nn. _________________________.
5. Nel fondo patrimoniale i convenuti hanno conferito i seguenti beni immobili:
a) [DESCRIZIONE IMMOBILE 1] _________________________
Dati catastali: Foglio ___, Particella ___, Sub. ___, Cat. ___
b) [DESCRIZIONE IMMOBILE 2] _________________________
Dati catastali: Foglio ___, Particella ___, Sub. ___, Cat. ___
c) [ALTRI BENI] _________________________
6. La costituzione del fondo patrimoniale ha sottratto alla garanzia patrimoniale generale [SPECIFICARE]:
□ la totalità dei beni del debitore
□ la parte più consistente del patrimonio
□ i beni di maggior valore e più facilmente aggredibili
7. Il patrimonio residuo del debitore risulta [insufficiente/inidoneo] a garantire il soddisfacimento del credito, in quanto _________________________.
8. La costituzione del fondo appare posta in essere al solo scopo di recare
pregiudizio ai creditori e non per far fronte ai bisogni della famiglia, come
dimostrato da:
a) tempistica sospetta (posteriore al sorgere del credito)
b) _________________________
c) _________________________
ELEMENTI DI DIRITTO
1. Sulla natura gratuita dell'atto
La costituzione del fondo patrimoniale configura un atto a titolo gratuito, con conseguente applicazione dell'art. 2901 n. 1 c.c., che richiede per la revocatoria la sola consapevolezza del debitore di recare pregiudizio al creditore, senza necessità di provare la partecipazione del terzo beneficiario.
2. Sull'eventus damni
Il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto dispositivo:
- rende più difficoltosa o incerta l'esazione coattiva del credito
- determina una variazione qualitativa o quantitativa del patrimonio
- sottrae beni alla garanzia generica ex art. 2740 c.c.
Non è necessaria l'impossibilità assoluta di soddisfacimento, essendo sufficiente la maggiore difficoltà nell'esecuzione forzata.
3. Sulla scientia damni
Trattandosi di atto gratuito posteriore al sorgere del credito, è sufficiente la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio, presunta iuris tantum dalla:
- conoscenza dell'esistenza del debito
- entità dell'atto dispositivo
- sproporzione tra patrimonio residuo e debiti
4. Sull'onere probatorio
Il creditore deve provare:
- l'esistenza del credito
- l'atto di disposizione
- il pregiudizio (anche solo potenziale)
Spetta al debitore dimostrare l'insussistenza del pregiudizio o la capienza del patrimonio residuo.
"La costituzione del fondo patrimoniale effettuata successivamente all'insorgenza del debito, essendo atto a titolo gratuito, può essere legittimamente revocata in quanto costituisce astratto pregiudizio alle ragioni creditorie" (Trib. Genova, 30.10.2012; conf. Cass. Civ. n. 15862/2019)
Tutto ciò premesso, gli attori come sopra rappresentati e difesi
CITANO
I sigg. _________________________ e _________________________, come sopra generalizzati, a comparire innanzi al Tribunale di _____________________, all'udienza del __________________ ore di rito, dinanzi al Giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno 70 giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Accertare e dichiarare che la costituzione del fondo patrimoniale avvenuta con atto del Notaio _________________________ del _____________, rep. n. __________, è stata posta in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie degli attori;
2) Per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti degli attori il predetto atto di costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c.;
3) Conseguentemente, dichiarare che gli attori possono promuovere azioni esecutive sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, come se l'atto non fosse mai stato compiuto;
4) Disporre l'annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si producono i seguenti documenti:
1. Copia autentica titolo esecutivo (sentenza/decreto ingiuntivo)
2. Atto di precetto notificato
3. Atto costitutivo fondo patrimoniale
4. Certificato notarile/visure ipocatastali
5. Visure camerali/patrimoniali del debitore
6. [ALTRI DOCUMENTI] _________________________
Con riserva di articolare mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € _________________________ [importo del credito o valore dei beni] ed è soggetto a contributo unificato pari ad € _________________________
_________________, lì _________________
Avv. _________________________
(firma)
MANDATO ALLE LITI
I sottoscritti _________________________ e _________________________ delegano a rappresentarli e difenderli in ogni fase e grado del presente giudizio l'Avv. _________________________ del Foro di _________________, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, nominare sostituti, promuovere esecuzioni mobiliari, immobiliari e presso terzi, richiedere misure cautelari.
Eleggono domicilio presso lo studio del predetto difensore in _____________________, via _________________________ n. ___
Dichiarano di essere stati informati ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione.
Autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.
_________________, lì _________________
_________________________
_________________________
(firme)
Vere ed autentiche
Avv. _________________________
(firma)
Guida all'Azione Revocatoria del Fondo Patrimoniale
1. Presupposti dell'Azione Revocatoria
A) Credito anteriore all'atto:
- Il credito deve essere sorto PRIMA della costituzione del fondo
- Non occorre che sia liquido ed esigibile
- Può essere anche litigioso o sottoposto a condizione
B) Eventus damni (pregiudizio):
- Non è necessaria l'insolvenza del debitore
- Basta la maggiore difficoltà nell'esecuzione
- Rilevante la sproporzione tra debiti e patrimonio residuo
- Il pregiudizio può essere anche solo potenziale
C) Scientia damni (elemento soggettivo):
- Per atti gratuiti: solo consapevolezza del debitore
- Non serve il dolo (consilium fraudis)
- Presunta se il debito era già esistente
- Irrilevante la conoscenza del coniuge
2. Termine di Prescrizione
3. Legittimazione
Attiva:
- Qualsiasi creditore, anche se il credito non è scaduto
- Creditore chirografario o privilegiato
- Anche il creditore condizionale
Passiva:
- Entrambi i coniugi (litisconsorzio necessario)
- Eventuali terzi subacquirenti in mala fede
4. Onere Probatorio
| Il creditore deve provare | Il debitore può provare |
|---|---|
|
• Esistenza e anteriorità del credito • Atto di costituzione del fondo • Diminuzione della garanzia patrimoniale • Data dell'atto impugnato |
• Capienza del patrimonio residuo • Assenza di pregiudizio • Ignoranza del credito • Altri beni sufficienti |
5. Particolarità del Fondo Patrimoniale
- Sempre atto gratuito: anche se costituito da un solo coniuge
- Inefficacia relativa: solo verso il creditore agente
- Beni aggredibili: per debiti anteriori alla costituzione
- Annotazione: la sentenza va annotata nei registri immobiliari
6. Effetti della Sentenza di Revoca
- Inefficacia dell'atto SOLO nei confronti del creditore vittorioso
- Il fondo resta valido verso terzi e altri creditori
- Possibilità di esecuzione sui beni come se fossero liberi
- Limite: fino a concorrenza del credito
7. Strategia Processuale
- Produrre subito: titolo, atto del fondo, visure
- CTU estimativa: valutare se richiederla per provare il pregiudizio
- Indagini patrimoniali: su tutto il patrimonio del debitore
- Sequestro conservativo: valutare se richiederlo in via cautelare
8. Differenze con Altre Azioni
Revocatoria vs Simulazione:
- Revocatoria: l'atto è reale ma inefficace verso il creditore
- Simulazione: l'atto è fittizio e nullo erga omnes
9. Casistica Giurisprudenziale
- Conferimento totalità beni: sempre revocabile
- Conferimento parziale: valutare caso per caso
- Beni futuri: non revocabili se acquistati dopo
- Trust/Atti fiduciari: stessi principi del fondo
10. Errori da Evitare
- Agire oltre i 5 anni dall'atto
- Non citare entrambi i coniugi
- Confondere data del credito con data del titolo
- Non provare il pregiudizio concreto
- Omettere la richiesta di annotazione
Attenzione: Questo è un modello generico di atto di citazione per revocatoria del fondo patrimoniale. Il contenuto deve essere adattato al caso specifico. La valutazione dei presupposti dell'azione richiede un'analisi approfondita. Si consiglia sempre l'assistenza di un professionista esperto in diritto delle obbligazioni.