Il Codice civile, nel libro sesto del titolo II, si occupa di disciplinare le prove. Vediamo, dunque, come funzionano le prove nel codice civile, a partire dall'onere sino alle singole tipologie di prove esistenti.
L'onere della prova
Le disposizioni in materia si aprono attraverso l'enunciazione del cd. onere della prova.
Con l'articolo 2697 c.c. si stabilisce, in via generale, che esso grava su chi voglia far valere un diritto, il quale è tenuto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento (fatti costitutivi). Chi contesta tale diritto deve, invece, provare i fatti sui cui si fondano le sue eccezioni (fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
In ogni caso, le parti possono stipulare in via convenzionale un'inversione dell'onere della prova, tranne nel caso in cui questa abbia ad oggetto diritti indisponibili o quando dall'inversione o dalla modificazione derivi un'eccessiva difficoltà di esercizio del diritto per una delle parti.
Dal punto di vista applicativo, non sempre risulta agevole identificare quando una circostanza debba assumere carattere costitutivo ovvero impeditivo. Nei casi in cui manchi una espressa indicazione legislativa, la giurisprudenza ha elaborato il "principio di vicinanza della prova", in forza del quale il relativo onere probatorio grava sulla parte che più agevolmente risulti in grado di assolverlo.
Le prove documentali
Dopo essersi occupato in via generale dell'onere della prova, il codice civile passa ad analizzare le cd. prove documentali, ovverosia quelle formate attraverso ogni cosa idonea a rappresentare un fatto e a renderne possibile la presa di conoscenza a distanza di tempo dalla sua formazione, distinguendole in atti pubblici e scritture private.
Concetto e natura di documento giuridico
Prima di passare alla rassegna delle tipologie di prove documentali rilevanti nel processo civile è necessario procedere all'analisi generale del concetto di documento.
Non è, infatti, rinvenibile una definizione legislativa esplicita del documento ma la stessa può essere recepita attraverso la lettura della disposizione di principio in materia di prova documentale penale (ex art. 234 c.p.p.) da cui si ricava che documento è qualsiasi "cosa rappresentativa di un fatto".
L'analisi del testo normativo consente di cogliere il complessivo profilo strutturale di valenza connotante triplice: a) cosa; b) rappresentazione; c) fatto rappresentato.
Ad esempio, in un documento fotografico, prodotto dell'operare umano con l'ausilio di apposita strumentazione, si distingue il supporto (cosa), capace di fissare (per incorporazione) una scena (il fatto rappresentato) che raffigura e riproduce, con fedele immediatezza, un frammento di realtà esteriore, quel fatto nella sua storicità (situazione reale); in un documento scritto si distingue il supporto (cosa), usualmente un foglio di carta, rappresentativo (per incorporazione) di un pensiero o di una disposizione (il fatto rappresentato), dichiarazione esteriorizzante un sentire, un sapere o un volere il cui reale è l'interno mentale.
E' ormai pacificamente riconosciuto che, perché si sia in presenza di un documento, occorre che si tratti:
quanto al supporto, di una cosa, res materiale che opera come un contenitore rappresentativo di un qualsiasi fatto purché d'interesse probatorio;
quanto alla rappresentatività, di una funzione impressa intenzionalmente alla cosa al fine di assicurare l'incorporazione del fatto, operazione che privilegia la riproduzione per equivalente, frutto di artificio umano, del fatto storico, rilevante cognitivamente nella sua identità;
quanto al fatto, inteso il termine in senso lato, comprensivo di situazioni di vita riferite anche a cose ed a persone, del contenuto rappresentativo riprodotto nella sua fedele esistenza oggettiva.
Occorre sottolineare due fondamentali connotazioni:
una, di pregnante rilievo cognitivo, relativa all'incorporazione, posto che la rappresentazione è fissata stabilmente, e simbioticamente, nel sostrato o supporto rappresentativo in modo che il fatto rappresentato nel documento viene appreso come coincidente con il fatto reale riprodotto;
l'altra, di rilievo prettamente giuridico, perché il dato fattuale rappresentato deve essere, oltre che legittimamente acquisibile, pertinente ad un interesse giuridicamente protetto e, nella sede processuale, ad un qualsivoglia tema probatorio, in relazione al quale il documento figura come prova reale artificiale, differenziandosi in tal modo da altre tracce ispezionabili nel reale.
In proposito, si noti che è prova reale ma non è qualificabile come documento la traccia consistente nella macchia ematica o nell'impronta lasciata sul terreno da una scarpa o da uno pneumatico, o da lesioni mortali rilevate sul cadavere dopo ispezione esterna, tutte costituenti tracce naturali lasciate occasionalmente ed incidentalmente, comunque non con intenzionale fissazione documentativa. La matrice artificiale, consistente nel fatto che il documento è intenzionalmente prodotto dall'uomo per finalità rappresentative, esclude che rientrino nella tipologia in esame talune prove, accomunate nel genus delle prove reali, che, figurando come tracce materiali del reato, sono parimenti acquisibili quali corpo di reato o quali cose pertinenti al reato. In generale il legislatore, nel disciplinare l'attività investigativa indirizzata alla ricerca delle fonti di prova, parla di "cose" acquisibili al processo assieme alle "persone", dal che trae origine la distinzione di fondo tra prove reali e prove personali; più propriamente si tratta di tracce di tipo materiale (cose) o mentale (persone), lasciate nel reale dal fatto compiuto, tracce che legano significativamente la loro rilevazione alla storicità del fatto. "Cosa", intesa meglio come traccia reale materiale, è termine di genere; la specificità consiste nel distinguere la qualità naturale o artificiale della traccia: cosa naturale è qualsiasi segno che si rinviene nel suo esistere materiale; cosa artificiale è quella creata dall'opera dell'uomo al fine riproduttivo e conservativo, a futura memoria, di un dato di fatto.
Resta definitivamente confermato che il documento giuridico funge da prova reale artificiale: l'artificialità implica un'attività umana operativa sorretta da un'intenzionalità finalizzata alla conservazione nel tempo di una informazione; la rappresentatività non può avvenire senza l'intenzione di base anche se può verificarsi una documentazione che vada oltre l'intenzione: si pensi ad un fotogramma che rappresenti un paesaggio e, per pura casualità, un'azione delittuosa che si commette contestualmente.
Si noti in proposito:
- che non si può escludere l'operatività intenzionale dell'uomo nel momento elaborativo del documento in quanto tutti i documenti sono artificiali;
- che necessita l'intenzionalità documentativa anche se non si tratta di connotarne l'intenzionalità probatoria impressa alla destinazione documentale dal momento che il documento è tale quale che sia stata l'intenzione specifica dell'operatore.
Il documento giuridico, che è cosa rappresentativa di un fatto e che si inquadra come prova reale artificiale, si caratterizza per un'altra qualità: la sua genesi extraprocedimentale. Al quesito se rientri nella tipologia in esame il documento endoprocedimentale, vale a dire l'atto documentato nel procedimento giudiziario occorre dare risposta negativa. Per prevenire l'equivoco il legislatore qualifica come documentazione l'attività posta in essere da un soggetto processuale e per i fini del procedimento stesso; il confine operativo della prova documentale viene individuato nella circostanza che la formazione di un documento avvenga fuori del procedimento nel quale si chiede che il documento stesso trovi ingresso. La conferma circa la fondatezza della genesi extraprocedimentale è agevole: un documento in senso proprio non ha bisogno di regole speciali per trasmigrare da un procedimento ad un altro, perché si esibisce e si produce ex novo ogni qualvolta necessiti.
Il documento assume valore probatorio generalizzato, potendo essere prodotto in qualsiasi procedimento nel rispetto dei noti limiti di legittimità e di rilevanza. Esula dalla tematica in esame, anche se il legislatore ne tratta nella sede documentale, la problematica della circolarità delle prove, che riguarda non i documenti ma la trasmigrazione di documentazioni (verbali ed annotazioni di varia tipologia) da un procedimento ad un altro.
Conclusivamente il documento giuridico è cosa incorporante un fatto di rilevanza giuridica e si qualifica come prova reale artificiale di genesi extraprocedimentale.
Gli atti pubblici
Esaurita la trattazione della definizione di documento giuridico, vediamo quali sono le tipologie di documenti che si possono utilizzare nel processo civile.
Innanzitutto, il documento può consistere in un atto pubblico, ovverosia redatto, con le formalità necessarie, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. In tal caso la provenienza del documento è pienamente provata, così come lo sono le dichiarazioni delle parti e i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da esso compiuti. Ciò significa che il giudice è tenuto a considerare come vere le suddette circostanze, fino a querela di falso.
Se tuttavia il pubblico ufficiale che ha formato il documento è incompetente o non ha osservato le formalità prescritte, l'efficacia probatoria sarà quella della semplice scrittura privata (c.d. conversione formale), purché vi sia la sottoscrizione delle parti.
Le scritture private
Il documento può anche presentarsi come semplice scrittura privata, quando sia stato scritto e sottoscritto dalle parti.
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, solo se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione o se questa è legalmente riconosciuta. La sottoscrizione è legalmente riconosciuta quando venga autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Nel caso in cui la sottoscrizione non sia stata autenticata, la data della scrittura privata è certa e computabile riguardo a terzi solo dal momento in cui è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
In ogni caso, la data della scrittura privata contenente dichiarazioni unilaterali non destinate a una determinata persona può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
I documenti informatici
Con l'espressione "documenti informatici" si fa riferimento a tutti i documenti contenenti la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Gli stessi sono disciplinati dal D.lg. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) che distingue tra:
- documento sottoscritto con firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale: equiparato alla scrittura privata autenticata:
- documento sottoscritto con firma elettronica avanzata;
- documento sottoscritto con altro tipo di firma elettronica qualificata;
- documento sottoscritto con firma digitale;
- documento formato previa identificazione elettronica dell'autore.
La prova testimoniale
La seconda tipologia di prova prevista dal codice civile è quella testimoniale.
Si tratta, in sostanza, di una prova resa in forma orale da un soggetto estraneo al contenzioso che, interrogato dinanzi al giudice, rende informazioni rilevanti per la decisione.
La prova per testimoni, in ogni caso, non può essere ammessa, salvo diversa decisione dell'autorità giudiziaria, quando abbia ad oggetto un contratto di valore superiore a € 2,58. Essa, poi, non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. Se viceversa si alleghi che la stipulazione è successiva alla formazione di un documento, essa può essere consentita se le aggiunte o modificazioni verbali appaiano verosimili.
Infine, la prova per testimoni non è ammessa se tende a provare un contratto che doveva essere stipulato (forma scritta ab sustantiam) o anche solo provato (forma scritta ab probationem) per iscritto, a meno che il documento sia stato smarrito dal contraente senza sua colpa.
L'ipotesi di smarrimento del contratto senza colpa da parte del contraente, insieme a quella in cui quest'ultimo sia stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta e a quella in cui vi è un principio di prova per iscritto, costituisce, peraltro, una delle condizioni che rendono ammissibile in ogni caso la prova per testimoni.
Le presunzioni
Il codice civile si occupa poi delle presunzioni, ovverosia delle conseguenze che la legge o i giudici traggono da un fatto notorio per risalire a un fatto ignorato.
Esse, se legali, dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali sono stabilite o, se semplici, sono lasciate alla prudenza del giudice.
Le presunzioni legali possono essere a loro volta assolute, se non ammettono prova contraria ovvero relative, se possono essere superate con prova contraria resa dalla parte.
La confessione
Un ulteriore mezzo di prova disciplinato dal codice civile è la confessione.
Si tratta, in sostanza, di una dichiarazione che una parte, capace di disporre del diritto, fa della verità dei fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
Essa può essere resa in giudizio o fuori. Nel primo caso forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili, mentre nel secondo caso tale efficacia è garantita solo se la confessione è fatta alla parte o a chi la rappresenta, essendo, in caso contrario, lasciata al libero apprezzamento del giudice. Si definisce, inoltre, qualificata la confessione consistente nel riconoscimento di fatti sfavorevoli alla parte che l'abbia resa.
La confessione può in ogni caso essere revocata solo se determinata da errore di fatto o da violenza, non essendo sufficiente la mera divergenza tra quanto dichiarato e quanto realmente accaduto.
Il giuramento
Infine vi è il giuramento. Esso può essere decisorio, se è deferito da una parte all'altra e da esso dipende la decisione totale o parziale della causa, o suppletorio, se è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti per decidere la causa, quando la domanda e le eccezioni non sono pienamente provate ma neanche del tutto sprovviste di prova, o per stabilire il valore della cosa domandata, qualora questo non possa essere diversamente accertato.
Se è stato prestato giuramento l'altra parte non è ammessa a provare il contrario.
