La scrittura privata è un documento sottoscritto da una o più parti che assume un valore legale ai sensi dell'art. 2702 c.c. ed è destinato a regolare determinati rapporti privati tra le parti che lo sottoscrivono

Cos'è la scrittura privata

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Per "scrittura privata" si intende un atto sottoscritto da una o più parti che assume un particolare valore legale giacchè ai sensi dell'art. 2702 del codice civile "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".

Cosa si può fare con la scrittura privata

Complice, verosimilmente, la presenza nel nostro ordinamento di sempre più numerosi negozi giuridici che vanno ad aggiungersi a quelli più noti, la scrittura privata conosce oggi, nella sua applicazione pratica, molteplici e diverse sfaccettature.

La si utilizza molto spesso per i contratti preliminari di compravendita, per fare degli ordini di forniture, per sottoscrivere quietanze di pagamento, per concludere una transazione, etc.

La forma scritta della scrittura privata

Essere a conoscenza di tutte le più diffuse ed importanti clausole che possono essere inserite in un contratto redatto per iscritto non è cosa facile, con la conseguenza che laddove l'ordinamento deroghi al principio di libertà delle forme e renda necessaria la forma scritta, come avviene ad esempio per la compravendita di beni immobili, è necessario prestare particolare attenzione ai rischi che possono derivare dalla stipula.

Ecco, quindi, una breve analisi delle più salienti caratteristiche di questo documento così diffuso nella prassi.

Il valore legale della scrittura privata

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Nella maggior parte dei casi la scrittura privata ha valore legale ed è anche possibile stipulare un contratto vincolante tra le parti.

La legge però stabilisce alcuni limiti: ad esempio non è possibile fare una donazione con una scrittura privata. Questo perchè il legislatore ha previsto per le donazione espressamente l'utilizzo dell'atto notarile, in mancanza del quale, la donazione sarebbe nulla (si veda La forma della donazione).

Ci sono poi alcuni effetti che la scrittura privata non riesce a sortire. Ad esempio se due parti sottoscrivono un contratto di compravendita, o una promessa di vendita, tale contratto ha effetto vincolante tra loro ma non nei confronti dei terzi fino a che non intervenga una trascrizione (ad esempio del successivo atto notarile o di una successiva autenticazione della scrittura privata)

Se ad esempio le due parti si sono accordate per iscritto per la vendita di un immobile ma non c'è stato l'atto notarile, un terzo creditore di una delle parti potrebbe eseguire e trascrivere un pignoramento sul bene perchè l'effetto traslativo della proprietà non può essere loro opposto in mancanza di quella forma di pubblicità legale che è data dalla trascrizione.

L'efficacia probatoria della scrittura privata

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La scrittura privata, innanzitutto, non ha di per sé efficacia di prova legale.

Tuttavia, secondo quanto previsto dall'articolo 2702 del codice civile, essa può fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se essa rientra nelle ipotesi in cui è legalmente considerata come riconosciuta.

Alle condizioni viste, quindi, la scrittura privata può anche assumere l'efficacia di prova legale, pur limitatamente alla provenienza delle dichiarazioni e non anche con riferimento alla loro veridicità.

Il riconoscimento della scrittura privata

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In sostanza, quindi, l'efficacia di prova legale della scrittura privata è subordinata al ricorrere di una delle due seguenti condizioni: il riconoscimento o l'autenticazione.

Per quanto riguarda il riconoscimento, esso avviene nel processo civile non solo in maniera esplicita dalla parte contro la quale la scrittura è prodotta, ma anche tacitamente, ovverosia quando la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta è contumace ovvero, se costituita, non la disconosce nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione.

Il disconoscimento della scrittura privata

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La scrittura privata è, in sostanza, il documento che più di ogni altro stigmatizza la libertà di negoziazione tra le parti, ma che, per ciò stesso, si rivela anche assai vulnerabile dal punto di vista probatorio.

Basti pensare che ogni parte, in un giudizio civile, può disconoscere la propria sottoscrizione, con la conseguenza di obbligare l'altra parte che voglia avvalersi del documento non riconosciuto di chiederne la verificazione.

Oltretutto, anche nel caso in cui la scrittura privata sia stata riconosciuta, autenticata o verificata le parti hanno tra le mani uno strumento per poterne contestare la genuinità, ovverosia la querela di falso.

Vedi anche Il disconoscimento della scrittura privata

La scrittura privata autenticata

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Un ulteriore caso in cui il documento in analisi assume un inconfutabile carattere probatorio è, poi, quello dell'autenticazione, ossia dell'attestazione da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale che la sottoscrizione dei privati ha avuto luogo in sua presenza, previo accertamento dell'identità delle parti che sottoscrivono.

L'autenticazione ha una particolare forza in quanto non solo conferisce alla scrittura privata l'efficacia di prova legale circa la provenienza delle dichiarazioni in essa contenute ma serve anche a rendere certa la data della sottoscrizione.

La data certa della scrittura privata

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Come abbiamo avuto modo di spiegare in Documenti: come dare data certa, la data della scrittura privata la cui sottoscrizione non sia stata autenticata di norma non è certa ma lo diviene in certi casi: ad esempio dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o da quello della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica del sottoscrittore.

Più in generale la certezza della data può subentrare quando si verifica un evento che per sua natura rende certa l'anteriorità della formazione del documento.

Modello di scrittura privata

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Di seguito un modello di scrittura privata relativo ad un preliminare di compravendita:

Preliminare di compravendita

Tra

...................... nato/a il ................. a ........................e residente in ....................... via ............... n. .. (c.f.......................) (di seguito denominato promittente venditore)

e

...................... nato/a il ................. a ........................e residente in ....................... via ............... n. .. (c.f.......................) (di seguito denominato promissario acquirente)

Con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge, i predetti convengono e stipulano quanto segue:

Il promittente venditore è proprietario del seguente appartamento identificato anche nell'allegata planimetria:

.................. descrivere l'immobile indicando anche i dati catastali ...............

Il promittente venditore promette di vendere al promissario acquirente che promette di acquistare il sopra descritto appartamento al prezzo di Euro ..............

Il venditore dichiara che l'unità immobiliare verrà ceduta libera da qualsiasi vincolo, pignoramento o ipoteca e non occupata né oggetto di contratti di locazione.

L'unità immobiliare sarà venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e il trasferimento di proprietà avverrà con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il ...................... termine che le parti dichiarano essere essenziale.

La convocazione dinanzi a un notaio potrà essere fatta da una qualsiasi delle parti con un preavviso di almeno 20 giorni (...specificare se lo si desidera il nome di un notaio...)

Il pagamento del prezzo, la consegna del bene e l'immissione nel possesso avverranno al momento del rogito notarile.

Al momento della firma della presente scrittura viene versata una caparra confirmatoria di euro .......

Letto, approvato e sottoscritto

Città:.................

Data: ....................

Firma delle parti


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