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Il disconoscimento della scrittura privata

Una scrittura privata può essere disconosciuta dalla controparte, con la conseguenza che chi vuole avvalersene deve chiedere la verificazione

Ogni parte ha la facoltà di disconoscere una scrittura privata prodotta in giudizio dall'altra parte. Tale facoltà è espressamente riconosciuta dall'articolo 214 c.p.c., il quale dispone testualmente che "colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione".

Disconoscimento della scrittura privata: forma

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Deve ritenersi che il disconoscimento non sia vincolato al rispetto di determinati requisiti formali, essendo sufficiente che esso sia tempestivo al fine di evitare che la scrittura acquisti efficacia probatoria.

In ogni caso è opportuno che il suo contenuto sia chiaro e specifico, in maniera tale da rendere inequivocabile la volontà di rinnegare la genuinità del documento (cfr. Cass. n. 5461/2006).

Chi può effettuare il disconoscimento della scrittura privata

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Anche gli eredi o gli altri aventi causa possono tentare di perseguire il medesimo risultato, anche limitandosi a dichiarare di non conoscere la scrittura privata o la sottoscrizione del suo autore.

Va sottolineato che il disconoscimento della scrittura privata non è una facoltà che l'ordinamento riserva alle parti personalmente, ben potendo lo stesso essere posto in essere tramite i loro difensori, in quanto atto di natura processuale e non sostanziale.

Il riconoscimento tacito della scrittura privata

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Secondo quanto previsto dal successivo articolo 215, se la scrittura prodotta non viene tempestivamente disconosciuta, la si considera come tacitamente riconosciuta. Più precisamente, la parte è tenuta a disconoscerla entro il termine perentorio della prima udienza o della prima risposta successiva alla produzione.

L'eccezione di tardività del disconoscimento è, tuttavia, rimessa alla parte che ha prodotto il documento e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

La scrittura si ha per riconosciuta ovviamente anche quando la parte alla quale essa è attribuita o contro la quale è prodotta sia contumace.

In ogni caso restano salvi i casi ammessi dalla legge in cui la scrittura è prodotta in copia autentica, per i quali il giudice può decidere di concedere un termine per deliberare alla parte che ne faccia istanza.

La verificazione della scrittura privata disconosciuta

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Se un documento è stato formalmente disconosciuto, la parte che intende valersi della scrittura privata ha l'onere di chiederne la verificazione, presentando apposita istanza, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 216 c.p.c.

In sostanza, la richiesta deve essere corredata dell'indicazione dei mezzi di prova ritenuti utili e dell'indicazione o della produzione delle scritture che possono servire da mezzo di comparazione, come ad esempio altre scritture provenienti dalla medesima parte o un documento di riconoscimento da essa sottoscritto, o anche la procura alle liti conferita dalla parte al proprio difensore.

Ricevuta istanza di certificazione, il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio, generalmente un perito calligrafico, il quale deve necessariamente avvalersi delle scritture di comparazione indicate dal giudice o dalle parti in accordo. In caso contrario la CTU è nulla, pur se la nullità può essere sanata se non dedotta dalla parte che ne abbia interesse nella prima istanza o nella prima difesa immediatamente successive al deposito della consulenza.

Nonostante l'avvenuto disconoscimento, nulla preclude alla parte di provare altrimenti le circostanze riportate nella scrittura.

Le sanzioni

Se dalla verificazione, sulla quale si pronuncia sempre il collegio, emerge che la sottoscrizione o la scrittura provengono dalla parte che l'ha disconosciuta, quest'ultima può essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria compresa tra due e venti euro.

Proponibilità dell'istanza di verificazione in un autonomo procedimento

Si noti che l'istanza per la verificazione può anche essere proposta attraverso un autonomo atto di citazione, con il rischio, tuttavia, di vedersi addebitare le spese nel caso in cui all'esito la scrittura si abbia per riconosciuta.

La Cassazione sul disconoscimento della scrittura privata

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Ecco una serie delle massime più significative della Cassazione in materia di disconoscimento della scrittura privata: 

Cassazione civile Sezione VI ordinanza del 06/02/2019 n. 3540

La giurisprudenza di legittimità, al fine del disconoscimento della conformità agli originali delle fotocopie prodotte in giudizio, richiede la tempestività del disconoscimento e che lo stesso, sebbene non debba essere espresso in formule sacramentali, debba essere chiaro, circostanziato ed esplicito.

Cassazione civile Sezione VI ordinanza del 15/06/2018 n. 15780

Essendo ancorata la scadenza del termine per il disconoscimento alla celebrazione della prima udienza ovvero alla formulazione della prima risposta, occorre, perché il termine possa dirsi spirato, che una udienza ovvero una difesa, da parte dell'onerato del disconoscimento, abbiano avuto effettivamente luogo: di guisa che la decadenza non può essere fatta dipendere, salvo ad incorrere in evidente violazione tanto della lettera quanto della ratio dell'articolo 215 c.p.c., da una non difesa, in cui si risolve il mancato esercizio — come avvenuto nel caso in esame, a fronte del deposito della scrittura, da parte della banca, in uno con la seconda memoria di cui all'articolo 183 c.p.c. della facoltà di deposito della terza memoria prevista dal medesimo articolo 183.

Cassazione civile Sezione III sentenza del 30/06/2015 n. 13321
Il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell'art. 215 cpc e la verificazione della stessa ex art. 216 attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi.

Cassazione civile Sezione III sentenza del 31/10/2014 n. 23155
L'onere di disconoscimento della scrittura privata presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione. 

Cassazione civile Sezione III sentenza del 31/10/2014 n. 23155 
Non sussiste l'onere di disconoscere una scrittura privata laddove sia pacifico che il documento non proviene dalla parte contro cui la scrittura è prodotta dal che consegue che - ove venga, invece, effettuato il disconoscimento - non sussiste l'onere di proporre istanza di verificazione e la scrittura deve essere apprezzata - sul piano probatorio - quale atto proveniente da terzo, senza che possa determinarsi il diverso effetto dell'inutilizzabilità che consegue alla mancata proposizione dell'istanza di verificazione.

Cassazione civile Sezione III sentenza del 08/05/2014 n. 9971
Ai sensi dell'art. 216 c.p.c., poiché l'istanza di verificazione mira a ribadire l'autenticità della scrittura, l'accertamento non può che riguardare documenti originali che, in quanto tali, devono necessariamente essere prodotti in giudizio da parte del soggetto che intende avvalersi della scrittura. A nulla rileva, dunque, il disconoscimento effettuato nei confronti di una semplice copia fotostatica. 

Cassazione civile Sezione VI sentenza del 27/03/2014 n. 7267 
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.