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La transazione

Guida sul contratto

Cos'è la transazione, quando è pura o mista, oggetto, requisiti, funzione e procedimento, validità e fac-simile di atto di transazione

Cos'è la transazione

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La transazione è il contratto, regolato dall'art. 1965 c.c., attraverso il quale le parti si fanno delle reciproche concessioni per porre fine a una lite già iniziata oppure per prevenire una lite che potrebbe insorgere. 

Transazione pura e mista (art. 1965 c.c.)

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L'istituto disciplinato dal primo comma dell'art. 1965 c.c. è quello della c.d. "transazione pura" distinta dalla transazione c.d. "mista", configurata, invece, nel secondo comma dello stesso articolo, ai sensi del quale "con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti".

NB: Attraverso il contratto di transazione, strumento di agile e informale composizione delle liti attuali o future, si vuole in qualche modo superare il reale accertamento della ragione o del torto delle singole parti: ciascuna parte, infatti, modifica, in tutto o in parte, le proprie pretese in cambio di una reciproca concessione dell'altra; in sostanza, entrambe, dispongono liberamente dei propri interessi secondo il caratteristico principio dell'autonomia privata.

Il procedimento transattivo

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La funzione della transazione è insita nello stesso significato etimologico del termine "transigere" (derivante dal latino "trans" e "agere") che significa "cacciare attraverso", "venire a un accomodamento", "finirla": superare la lite è, pertanto, la funzione essenziale della transazione.

La risoluzione della lite basandosi, appunto, su concessioni reciproche, comporterà che ciascuna parte potrà ottenere il riconoscimento di diritti minori rispetto a quelli che avrebbe inteso conseguire attraverso un eventuale contenzioso, ma tali diritti saranno comunque maggiori rispetto a quelli che l'altra parte sarebbe stata disposta a riconoscergli.

Quando si parla di reciproche concessioni, non si fa riferimento però ad un'equivalenza di dare-avere. Possono essere diverse, infatti, le ragioni che inducono una parte a venire incontro, in una data misura, alle pretese dell'altra. Il percorso in base al quale le parti si fanno reciproche concessioni si definisce "procedimento transattivo" e può consistere anche in concessioni che non riguardano direttamente l'oggetto della controversia.

Come avviene, infatti, nella transazione mista, è possibile prevedere la modifica o l'estinzione di rapporti giuridici che non sono correlati ai diritti controversi. 

Requisiti soggettivi del contratto di transazione

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Affinchè il negozio transattivo possa essere validamente ed efficacemente compiuto, le parti devono possedere i requisiti generali di idoneità soggettiva a compiere atti giuridici: ovvero, la capacità giuridica e la capacità di agire. Con riferimento specifico al contratto di transazione, il codice disciplina solo la capacità di agire, che diventa capacità di transigere, all'art. 1966, 1° comma, c.c., secondo il quale "per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite", aggiungendo al secondo comma che "la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti".

Sono, pertanto, capaci di transigere le persone fisiche, che abbiano acquistato la capacità di agire, e le persone giuridiche. Il potere di transigere del minore, dell'interdetto, degli emancipati e degli inabilitati è regolato dagli artt. 320; 375; 394 e 424 c.c. 

Forma della transazione

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Secondo l'art. 1967 c.c., le transazioni "devono essere provate per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350". Tale norma prevede, pertanto, che il contratto di transazione debba essere redatto in forma scritta, ma tale requisito è posto "ad probationem", fatta eccezione per le transazioni che abbiano ad oggetto i rapporti giuridici menzionati nell'art. 1350, n. 1-11, c.c., che devono essere redatte per atto pubblico o scrittura privata, a pena di nullità. Inoltre, dal disposto di cui all'art. 2684, n. 4, c.c., per il quale "le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti" - riguardanti i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione; i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto e gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati - sono soggette a trascrizione, si può desumere che gli atti transattivi inerenti diritti reali immobiliari debbano essere redatti sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai fini, appunto, della trascrizione nei registri immobiliari. 

Oggetto della transazione

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Analogamente a quanto previsto dalla disciplina generale per gli altri contratti, l'oggetto della transazione, ex art. 1346 c.c., deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Si può affermare che costituiscono oggetto della transazione i diritti o il rapporto litigioso su cui vertono le pretese e le contestazioni delle parti, ma in merito, non vi è unanimità d'orientamenti.

Per parte della dottrina, è la lite l'oggetto della transazione, mentre la situazione giuridica litigiosa costituisce l'oggetto della lite stessa. Per la giurisprudenza, invece, "oggetto della transazione non è la lite in atto o che può sorgere - in quanto la lite ne è solo il presupposto ed in quanto ad essa non possono riferirsi i requisiti di cui all'art. 1346 c.c. - ma è la situazione giuridica controversa, cioè la cosa o il comportamento su cui vertono la pretesa e la contestazione delle parti con la precisazione che, poiché la transazione non importa una volizione retrospettiva, come invece nel contratto di accertamento, esso va considerato essenzialmente sul piano della situazione che alla transazione medesima consegue" (Cass. n. 5139/2003). Secondo altra tesi, invece, oggetto della transazione sono le reciproche concessioni.

Tuttavia, tale orientamento non è andato esente da critiche, anche in giurisprudenza, poiché se alcune pronunce propendono per la nullità della transazione in mancanza delle concessioni reciproche (Trib. Roma 23.3.2005; Cass. n. 1472/1937); altre affermano che l'assenza delle stesse non rende nulla la transazione (per mancanza dell'oggetto), ma viene ad identificare un negozio distinto, per il quale non si pone il problema della validità sul piano oggettivo (Cass. n. 2359/1941). 

Validità della transazione

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Il codice detta espressamente l'ipotesi di nullità di cui al comma 2 dell'art. 1966 c.c., secondo il quale la transazione è nulla se i diritti oggetto della stessa, "per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disciplina delle parti". Si tratta di diritti sui quali non c'è un potere dispositivo, come, ad esempio, il diritto alla libertà personale, il diritto al nome, il diritto alla vita (ecc.). Inoltre, alla stregua della disciplina generale dettata per i "vizi della volontà", con riferimento agli altri contratti, è suscettibile di annullamento la transazione conclusa per effetto di violenza e/o dolo nei confronti dell'altro contraente, mentre qualora il contratto venga stipulato da una delle parti in seguito ad un errore di diritto, si applica la norma speciale di cui all'art. 1969 c.c. secondo la quale "la transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti". Ex art. 1971 c.c. è poi annullabile la "transazione su pretesa temeraria", nel caso in cui al momento della stipula della transazione "una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa". 

Fac-simile atto di transazione

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E' disponibile nel formulario giuridico il fac-simile per la redazione di un atto di transazione. Il fac-simile può essere scaricato anche in pdf. 

Data: 15 gennaio 2020