La procura è l'atto con il quale un soggetto conferisce a un altro soggetto il potere di rappresentarlo giuridicamente, ovverosia di compiere atti giuridici in suo nome e per suo conto

Procura: l'oggetto

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La procura, a seconda dei casi, può avere a oggetto il compimento di uno specifico atto giuridico o di più atti giuridici.

Procura speciale

Nel primo caso si parla di procura speciale, che è l'atto mediante il quale il rappresentato delega il rappresentante a compiere uno specifico affare in suo nome e per suo conto.

Ad esempio, è speciale la procura con la quale il procuratore viene incaricato di concludere una compravendita, partecipare a una procedura di mediazione, presentare una determinata domanda amministrativa per la quale sono richieste specifiche formalità e così via.

Leggi Contratti: la procura speciale

Procura generale

La procura generale, invece, è quella con la quale il rappresentato delega il rappresentante a compiere in suo nome e per suo conto tutti gli atti giuridicamente rilevanti che, di volta in volta, possono venire in rilievo.

In genere è rilasciata da chi risiede all'estero ma ha diversi affari in Italia o da chi è malato o debilitato e quindi impossibilitato a provvedere autonomamente alle diverse incombenze che si possono rendere necessarie.

Leggi Contratti: la procura generale

Forma della procura

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Per il conferimento della procura non è prescritto un vincolo di forma assoluto, con la conseguenza che la stessa può essere conferita non solo in forma scritta ma anche verbalmente o con comportamenti concludenti.

Tuttavia, l'articolo 1392 del codice civile prevede che "La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere".

Di conseguenza, non è ad esempio valida una procura verbale per la stipula di un contratto di compravendita, ma essa andrà necessariamente conferita mediante atto notarile.

Falsus procurator

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Chi contratta come rappresentante di un terzo senza aver ricevuto procura (o eccedendo i limiti delle facoltà che gli sono state conferite) è denominato falsus procurator.

Egli, per tale suo comportamento, deve risarcire il danno subito dal terzo contraente che ha confidato senza colpa nel contratto in tal modo stipulato.

Tuttavia, è possibile che l'interessato decida di ratificare, con effetti retroattivi, il contratto concluso dal falsus procurator. Restano comunque salvi i diritti dei terzi.

Modifica o estinzione della procura

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La procura speciale si estingue con la conclusione dell'affare. Sono cause estintive della procura, sia speciale che generale, poi, la morte del rappresentante o del rappresentato, la revoca da parte del rappresentato, la rinuncia da parte del rappresentante, il fallimento del rappresentato.

L'articolo 1396 del codice civile prevede che la revoca della procura, così come ogni sua modificazione, deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, pena la sua inopponibilità superabile solo se si riesce a dimostrare che comunque i terzi ne erano consapevoli.

La medesima disposizione stabilisce, poi, che le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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