La procura speciale, per la cui disciplina occorre fare riferimento all'art. 1708 c.c., è l'atto con cui un soggetto conferisce ad un altro soggetto il potere di compiere determinati atti specifici in proprio nome e nel proprio interesse

Cos'è la procura speciale

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La procura è l'atto mediante il quale un soggetto conferisce ad un altro soggetto il potere di compiere atti giuridici in proprio nome e nel proprio interesse.

La procura speciale è, invece, l'atto con cui il rappresentato conferisce ad altro soggetto il potere di compiere determinati atti specifici in proprio nome e nel proprio interesse.

Fondamentale, in materia, è l'art. 1708 del codice civile, il quale prevede, al primo comma, che il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

Differenza tra procura speciale e procura generale

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In base all'oggetto specifico della procura, è possibile distinguere la procura generale dalla procura speciale.

Mentre la prima, infatti, ha ad oggetto tutti gli affari di colui che la conferisce, o comunque tutti gli affari appartenenti a una determinata categoria, la procura speciale ha ad oggetto il compimento di un unico, specifico, affare.

Secondo quanto chiarito da una giurisprudenza ormai consolidata, per distinguere una procura speciale da una procura generale, in ogni caso, non è sufficiente guardare alla denominazione formale che le parti danno all'atto con il quale la stessa è conferita: rilevante, piuttosto, è quanto in effetti l'atto disponga.

Limiti della procura speciale

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La differenziazione di una procura speciale rispetto a quella generale viene in rilievo, quindi, nella concreta definizione dei poteri che il rappresentante ha di compiere atti nei confronti dei terzi nell'interesse del rappresentato.

Infatti, nel caso in cui il rappresentante ecceda i limiti della procura, sarà definito falsus procurator e gli atti da lui compiuti saranno inefficaci, salvo ratifica del rappresentato.

Procura speciale e mandato

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La delimitazione dei compiti del procuratore speciale assume rilevanza, in particolare, alla luce dell'articolo 1708 del codice civile.

Si tratta, in realtà, di una norma scritta con espresso riferimento al mandato, ma che la dottrina prevalente ritiene applicabile anche alla procura.

Il primo comma dell'articolo 1708 c.c., più nel dettaglio, prevede che il mandato non si limita ad avere ad oggetto solo gli atti per i quali è stato espressamente conferito, ma si estende anche a tutti quelli necessari al compimento dei primi.

Spostandoci sul piano della procura, in particolare della procura speciale, ciò vuol dire che quando un negozio è identificato come tale diviene fondamentale individuare gli atti necessari al compimento di quelli espressamente indicati nella procura.

Quindi, nell'analisi dei confini di una procura speciale è imprescindibile una corretta individuazione degli atti strumentali, specie nel caso in cui, come non di rado accade, essi non sono indicati nell'atto di conferimento.

A tal fine occorre tener presente che sono strumentali sia gli atti preparatori che quelli consequenziali a quello oggetto della procura.

Tutti questi, poi, non devono essere meramente opportuni o utili, ma devono essere essenziali al compimento dell'atto principale.

Si pensi, ad esempio, al caso della compravendita: nella procura speciale a vendere deve ritenersi incluso anche il potere di stipulare il contratto preliminare di compravendita.

Solo con un'attenta individuazione degli atti strumentali, insomma, sarà possibile capire se la persona con la quale ci si sta relazionando nell'interesse di altri sia in effetti un rappresentante legittimato ad agire o un falsus procurator.

Forma della procura speciale

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La forma della procura speciale deve essere la stessa prevista per l'atto in relazione al quale è stata conferita. Per cui, se la procura speciale viene conferita per acquistare un immobile la procura dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Durata della procura speciale

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Per quanto riguarda invece la durata della procura, è bene precisare che la stessa non deve avere una durata stabilita per legge. Il mandato però può fissare un termine di durata.

In ogni caso le procure vengono meno per morte del rappresentante o per la revoca da parte del soggetto che l'ha conferita, che deve essere espressa e notificata al procuratore.

Procura specifica e procura speciale: differenze

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Dalla procura speciale deve essere distinta quella specifica, che è quella che prevede il conferimento di molte più attività rispetto a quelle che vengono conferite con la procura speciale.

Con la procura speciale infatti al procuratore viene conferito il potere di compiere un atto singolo. Con la procura specifica invece al procuratore vengono conferite tutta una serie di attività, che vengono specificamente elencate e che non lasciano al procuratore un margine ampio di scelta e decisione.

Procura speciale penale

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Un breve cenno, per dovere di completezza, merita la procura speciale penale.

Essa è disciplinata dall'art. 122 del Codice di procedura penale che prevede il conferimento della procura speciale al difensore nei casi consentiti dalla legge nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autentica a pena di inammissibilità. La stessa deve indicare nello specifico l'oggetto per il quale è conferita, i fatti a cui si riferisce e le indicazioni richieste nello specifico dalla legge.

Qualora la procura venga conferita al difensore con scrittura privata, l'autentica della sottoscrizione può essere effettuata dallo stesso difensore.

Il comma 3 dell'articolo dispone infine che "Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge".

Leggi anche:

- La procura nel processo penale

- La procura generale alle liti

- La procura speciale alle liti

Valeria Zeppilli

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