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Negoziazione assistita

La negoziazione assistita è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie con l'assistenza di avvocati, introdotto dal legislatore con il dl n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014

Cos'è la negoziazione assistita

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La negoziazione assistita è un istituto per la risoluzione alternativa delle controversie che consiste in un contratto (o convenzione) con cui le parti si impegnano a risolvere bonariamente una controversia con l'assistenza di avvocati.

Il nuovo istituto della negoziazione assistita, ispirato all'analogo modello francese, ha trovato ingresso nell'ordinamento giuridico italiano con il c.d. "decreto giustizia" (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014), finalizzato a dettare "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile".

Unitamente al trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti, la nuova procedura di negoziazione assistita mira, nelle intenzioni della riforma, a portare fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali, bloccando a monte l'afflusso dei processi costituendo un'alternativa stragiudiziale all'ordinaria risoluzione dei conflitti.

Il d.l. n. 132/2014 dedica alla disciplina della negoziazione assistita l'intero capo II rubricato, appunto "Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati", che acquisterà piena efficacia decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (a partire, quindi, dal 9 febbraio 2015).

La convenzione di negoziazione

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La negoziazione assistita consiste nell'accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono "di cooperare in buona fede e lealtà", al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all'albo ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni.

La convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia, che non può, come dispone expressis verbis la norma, riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro.

La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale.

Il procedimento

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L'iter procedimentale delineato dal legislatore d'urgenza comincia con l'informativa da parte dell'avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

La parte che sceglie di affidarsi alla nuova procedura invia alla controparte, tramite il proprio legale, invito a stipulare la convenzione di negoziazione. Tale invito deve essere debitamente sottoscritto e indicare l'oggetto della controversia e l'avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell'addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.

Altro effetto principale, decorrente dalla comunicazione dell'invito, è quello di interrompere il decorso della prescrizione (analogamente all'ordinaria domanda giudiziale) e la decadenza; quest'ultima però è impedita per una sola volta e, in caso di rifiuto, mancata accettazione dell'invito o mancato accordo, da questo momento ricomincia a decorrere il termine per la proposizione della domanda giudiziale.

Se l'invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest'ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel primo caso, invece, quando l'accordo è raggiunto, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che certificano sia l'autografia delle firme che la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

L'accordo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, 2° comma, c.p.c.

Leggi anche: Negoziazione assistita: il termine per l'azione giudiziaria

La negoziazione obbligatoria

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Accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria".

Nei suddetti casi, l'art. 3 del d.l. n. 132/2014 dispone che "l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".

L'improcedibilità deve essere eccepita, non oltre la prima udienza, dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice. Qualora, la negoziazione assistita sia già iniziata ma non conclusa, il giudice provvederà a fissare l'udienza successiva dopo la scadenza del termine fissato dalle parti per la durata della procedura di negoziazione e indicato nella convenzione stessa. Qualora, invece, la negoziazione non sia ancora stata esperita, il giudice, oltre a provvedere alla fissazione dell'udienza successiva assegna contestualmente alle parti un termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Va da sé che se l'invito è seguito da un rifiuto o da una mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione, ovvero quando è decorso il termine per la durata della negoziazione concordato dalle parti, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata.

Le novità della Riforma Cartabia

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La Riforma Cartabia (Legge delega n. 206/2021 e D.Lgs. 149/2022) ha significativamente potenziato la negoziazione assistita, estendendola a nuove ipotesi e rafforzando il processo di degiurisdizionalizzazione già avviato con il D.L. 132/2014.

L'obiettivo della riforma è duplice: da un lato ridurre il carico degli Uffici Giudiziari e accelerare i tempi di risoluzione delle controversie, dall'altro valorizzare l'autonomia negoziale delle parti e il ruolo degli avvocati, superando la logica della contrapposizione a favore della soluzione consensuale.

Estensione a nuove ipotesi

Il D.Lgs. 149/2022 ha modificato l'art. 6 del D.L. 132/2014, estendendo la negoziazione assistita a:

  • Figli nati fuori dal matrimonio: la convenzione di negoziazione assistita può ora essere utilizzata per definire le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, nonché per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate. Questa estensione, in vigore dal 28 febbraio 2023, unifica lo status di figlio anche sul piano processuale.
  • Assegno di mantenimento richiesto dai figli maggiorenni: i figli maggiorenni non autosufficienti possono ora richiedere direttamente ai genitori l'assegno di mantenimento tramite negoziazione assistita, agendo in via diretta e autonoma, senza necessità di intermediazione dei genitori.
  • Alimenti (art. 433 c.c.): la negoziazione assistita è stata estesa anche agli alimenti previsti dal codice civile e alla loro modifica, ampliando la platea dei soggetti che possono accedere a questo strumento.

Liquidazione una tantum dell'assegno divorzile

La Riforma Cartabia ha rafforzato la possibilità di prevedere nell'accordo di negoziazione assistita la liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile, modalità già prevista dalla legge sul divorzio ma che ora può essere inserita direttamente nell'accordo senza passare dal giudice.

In questo caso, la valutazione dell'equità prevista dall'art. 5 della L. 898/1970 viene effettuata direttamente dagli avvocati, che devono darne atto in modo espresso nell'accordo raggiunto (art. 6 comma 3-bis).

Trasferimenti immobiliari

La Riforma ha ammesso i trasferimenti immobiliari concordati tra le parti nell'accordo di negoziazione assistita, anche a favore dei figli.

Tuttavia, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1202/2020, qualora l'accordo di negoziazione assistita preveda il trasferimento di un bene immobile o di una sua quota, non basta la scrittura privata autenticata dagli avvocati, ma è necessario che venga redatto un atto notarile. Infatti, per procedere alla trascrizione dell'accordo contenente un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale da parte di un pubblico ufficiale autorizzato (notaio), ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.L. 132/2014. Ciò comporta che le parti dovranno successivamente rivolgersi al notaio per perfezionare il trasferimento della proprietà. Questa disposizione è entrata in vigore il 28 febbraio 2023.

Patrocinio a spese dello Stato

L'art. 11-bis della L. 162/2014, modificato dalla Riforma Cartabia, ha introdotto la possibilità per le parti di accedere al gratuito patrocinio anche nella negoziazione assistita.

Tuttavia, questa possibilità è limitata ai casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria (art. 3 comma 1) e solo se è raggiunto l'accordo, in quanto la fase senza accordo non è equiparata a un procedimento. La disposizione è entrata in vigore il 30 giugno 2023.

Istruttoria stragiudiziale

Gli artt. 4-bis e 4-ter del D.L. 132/2014, introdotti dalla Riforma Cartabia, prevedono la possibilità di svolgere un'istruttoria stragiudiziale durante la negoziazione assistita, con l'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi e la confessione stragiudiziale.

I verbali di tale istruttoria sono producibili in un eventuale successivo giudizio: la confessione stragiudiziale fa piena prova, mentre le dichiarazioni dei terzi sono liberamente valutabili dal giudice. Questa previsione ha suscitato alcune perplessità, in quanto potrebbe contrastare con la ratio della negoziazione assistita, volta alla risoluzione amichevole delle controversie.

Leggi anche: Negoziazione assistita in materia familiare: le novità della Riforma Cartabia

La negoziazione in materia di separazione e divorzio

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L'art. 6 del II capo del decreto giustizia è dedicato alla particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Profondamente modificata in sede di conversione, la disciplina prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.

La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Nel primo caso, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.

Nel secondo caso, invece, il pm, cui va trasmesso l'accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all'interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l'accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.

Una volta autorizzato, l'accordo, nel quale gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.

Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l'obbligo di trasmetterne copia autenticata munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all'ufficio anagrafe).

Il ruolo degli avvocati

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Il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari.

Oltre all'obbligatorietà dell'assistenza "di uno o più legali" (ex art. 2, comma 5, d.l. n. 132/2014), elemento cardine della stessa negoziazione, agli avvocati vengono attribuiti, infatti, poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Più pregnanti gli obblighi, previsti sia dall'art. 2, comma 7, il quale dispone che "è dovere deontologico per gli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita", sia dall'art. 9 (rubricato, appunto, "Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza") che fissa esplicitamente il dovere per gli avvocati (oltre che per le parti) di comportarsi secondo lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura, non potendole utilizzare nell'eventuale giudizio avente (in tutto o in parte) il medesimo oggetto, né potendo le stesse costituire oggetto di deposizione da parte dei difensori.

La violazione delle prescrizioni costituisce illecito disciplinare, mentre costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Non da ultimo, si segnalano gli obblighi procedurali di cui all'art. 11 (secondo il quale, i difensori sono tenuti a trasmettere, a fini di raccolta dati e monitoraggio, copia dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione al proprio Consiglio dell'ordine ovvero a quello del luogo dove l'accordo stesso è stato concluso), nonché soprattutto quelli di cui all'art. 6, comma 4, che obbliga l'avvocato della parte a trasmettere entro 10 giorni la copia dell'accordo di negoziazione in materia di separazione e divorzio all'ufficiale dello stato civile del Comune, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 2.000 a 10.000 euro. 

Modelli per la negoziazione assistita

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Ecco una serie di fac-simili per la redazione dell'invito alla negoziazione assistita, per la convenzione e l'accordo successivo, scaricabili gratuitamente anche in pdf: 

Leggi anche Negoziazione assistita: guida pratica alla stipula dell'accordo