La riforma Cartabia ha potenziato la negoziazione assistita in materia familiare estendendola anche a nuove ipotesi e prevedendo l'applicabilità del gratuito patrocinio

Riforma Cartabia e negoziazione assistita in materia familiare

La Legge Delega 206/2021 ha potenziato il processo di degiurisdizionalizzazione già avviato con il DL 132/2014 conv. con modif. in L. 162/2014, valorizzando gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), non solo con l'obiettivo di accelerare i tempi di risoluzione delle stesse e di ridurre il carico degli Uffici Giudiziari, ma anche affinchè, concedendo più spazio all'autonomia negoziale delle parti e riconoscendo all'Avvocato un ruolo sempre più rilevante, si superasse la logica della contrapposizione tra le parti a favore della interazione tra loro, per la soluzione consensuale delle vertenze.

Negoziazione assistita estesa: innovazioni importanti e criticità

Per tale scopo la L.D. 206/2021(con il successivo D.lgs. 149/2022 di attuazione della stessa) ha colmato alcune gravi lacune del D.L 132/14, che ne limitavano l'accesso, prevedendo che la Convenzione di Negoziazione Assistita (N.A.) "da almeno un avvocato per parte" (ex art art 6 comma 1 bis D.L.132/2014 conv.in L.162/2014) sia estesa:

  • ai figli nati fuori dal matrimonio, se minori in ordine alle modalità di affidamento e di mantenimento; se maggiorenni non economicamente autosufficienti riguardo al mantenimento; e per la modifica delle condizioni già determinate. E' apprezzabile che sia stato unificato lo status di figlio anche sul piano processuale;
  • all'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente ed alla modifica di tale previsione, consentendo al figlio di fruire della N.A. in via diretta ed autonoma;
  • agli alimenti previsti ai sensi dell'art 433 c.c. e per la modifica degli stessi, con l'estensione della N.A. ad altri soggetti.

Tre ipotesi già entrate in vigore dal 22/06/2022.

  • Altra innovazione importante è stata la previsione della liquidazione una tantum dell'assegno divorzile nell'accordo di N.A.; si è stabilito che la valutazione della equità ex art. 5 L. 898/1970 sia effettuata dagli avvocati, che ne dovranno dare atto nell'accordo raggiunto in modo espresso (Art 6 nuovo comma 3 bis).
  • Una criticità, poi, del D.L.132/14 era l'impossibilità di disporre i trasferimenti immobiliari concordati tra le parti, anche a favore dei figli, all'interno dell'accordo di N.A., come avviene in sede giudiziale. Il comma 3 dell'art 6 DL 132/14 ha previsto che tali trasferimenti siano ammessi, ma possano avere solo efficacia obbligatoria (in vigore da giugno 2023). Ciò costringerà le parti a rivolgersi successivamente al notaio, con ulteriori costi e con il rischio di compromettere il raggiungimento di un accordo globale su tutti gli aspetti economici.

  • Inoltre l'art. 11 bis L.162/2014 ha previsto la possibilità per le parti di accedere al Patrocinio a Spese dello Stato, anche se solo nei casi di cui all'art 3 comma 1, cioè in cui la N.A. è obbligatoria, e"se è raggiunto l'accordo". Seppure la Relazione illustrativa della Riforma, della Corte di Cassazione sostiene che, nel silenzio della legge, le norme contenute nella disciplina generale sulla N.A si applichino anche alla disciplina prevista per la materia familiare, nel dubbio si dovrà aspettare il 30/06/23, sua entrata in vigore.
  • Si conclude con una nota critica in merito alla previsione di una istruttoria stragiudiziale (acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi e confessione stragiudiziale) di cui agli artt. 4bis e 4ter DL132/214, durante la N.A.,i cui verbali sono producibili in un eventuale successivo giudizio, e fanno piena prova, fatto che, ad avviso della scrivente, contrasta con la ratio della N.A. volta alla risoluzione in via amichevole delle controversie.

Anna Marinucci

Presidente Ami Sardegna

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