Nel gennaio del 2025 il Tribunale d'Arrondissement del Lussemburgo ha pronunciato lo scioglimento e la liquidazione giudiziale della FWU Life Insurance Lux S.A. (FLL). L'operazione è nata dopo il fallimento del piano di risanamento predisposto per la compagnia, che a metà 2024 aveva perso i requisiti minimi di solvibilità. La sentenza ha posto fine all'attività assicurativa di FLL e fissato la data di cessazione dei pagamenti al 22 luglio 2024. Da allora la procedura concorsuale prosegue sotto la supervisione della giudice Anick Wolff e del liquidatore Maître Yann Baden.
Questo aggiornamento integra le novità emerse tra la seconda metà del 2025 e l'inizio del 2026, privilegiando fonti ufficiali come il sito della liquidazione, i comunicati IVASS e la stampa specializzata.
Invio dei moduli di insinuazione al passivo
Il liquidatore ha iniziato a ricostruire i database dei clienti, andati perduti quando FWU AG ha revocato a FLL l'accesso ai sistemi informatici il 31 gennaio 2025. La perdita dei dati ha rallentato l'emissione delle dichiarazioni di credito precompilate destinate ai titolari di polizza. Secondo il sito ufficiale della liquidazione, l'invio dei moduli è iniziato a fine luglio 2025 e si è concluso a settembre 2025.
L'IVASS, con comunicato del 1° dicembre 2025, conferma che "è stato completato l'invio ai creditori privilegiati dei moduli di insinuazione al passivo precompilati e delle note informative, ad eccezione di alcuni casi particolari".
I moduli contengono il valore del credito calcolato dal liquidatore e devono essere sottoscritti e restituiti entro il 31 gennaio 2028. Chi non ricevesse il modulo può richiederne l'invio tramite e-mail (info.it@fwulifelux.com) oppure attraverso il Customer Portal messo a disposizione del liquidatore. La restituzione del modulo è condizione essenziale per l'ammissione al passivo; gli assicurati che non inoltrano la dichiarazione entro la scadenza perderanno il diritto a partecipare alla ripartizione.
Apertura del Portale Clienti
All'inizio del 2026 la procedura ha compiuto un ulteriore passo avanti con l'avvio del Customer Portal. Il comunicato IVASS del 6 febbraio 2026 riferisce che il liquidatore invita i creditori a registrarsi e utilizzare il portale perché, dal 5 febbraio 2026, "la gestione delle richieste di insinuazione al passivo e tutte le informazioni sullo stato e sull'avanzamento delle pratiche" saranno accessibili esclusivamente tramite tale strumento. Il portale consente di consultare lo stato della domanda, comunicare con l'ufficio liquidazione e gestire eventuali richieste di correzione o di invio di moduli mancanti. La procedura invita inoltre a utilizzare il portale per inoltrare richieste di rinvio dei moduli precompilati, evitando così smarrimenti postali.
Ritardi e ricostruzione dei dati
L'attività di invio dei moduli è stata gravemente ostacolata dal blocco dei sistemi informatici da parte della capogruppo e dalla necessità di ricostruire i database da backup e documentazione cartacea. Come spiegato nella nota diffusa dal liquidatore l'11 luglio 2025, la perdita dei dati ha comportato significativi ritardi; il team ha dovuto creare "un sistema informatico funzionante e ripristinare le informazioni dei clienti e delle polizze" prima di poter contattare individualmente i creditori.
Il processo di ricostruzione ha ritardato la spedizione di circa 250.000 moduli. Il liquidatore ha precisato che, per alcune categorie di polizze (come quelle collegate a fondi ancora sottoposti a contenzioso), i moduli sarebbero stati spediti in ritardo. Fino a settembre 2025, il team ha ricevuto oltre 50.000 richieste da parte dei clienti, indicando la dimensione della procedura.
Valore dei rimborsi e tempistiche
Il liquidatore ha ripetutamente chiarito che, nonostante il triangolo di sicurezza garantisca un super privilegio sulle riserve tecniche segregate, non è garantito il rimborso integrale del capitale investito. In un aggiornamento di luglio 2025, FLL ha comunicato che "i beni realizzati consentiranno il rimborso di una parte sostanziale dei crediti dei preferiti, in particolare dei titolari di polizza". Tuttavia il pagamento avverrà in più riparti, richiederà verifiche su ciascun credito e dipenderà dal valore effettivo degli attivi segregati.
Il piano di rimborso non sarà definito prima del completamento della verifica dei crediti. Il liquidatore deve depositare elenchi trimestrali dei crediti ammessi e, una volta autorizzato dal Tribunale, procedere alla distribuzione dei dividendi. Di conseguenza, i primi pagamenti potrebbero iniziare solo dopo il 2027.
Indagini su possibili responsabilità
Un elemento rilevante emerso nel luglio 2025 riguarda le indagini interne avviate dal liquidatore: il comunicato FLL precisa che il liquidatore "ha iniziato indagini sulle possibili cause di attività criminale e/o responsabilità civili degli operatori coinvolti". Sebbene il sito non fornisca dettagli, la notizia conferma che la liquidazione sta valutando profili di responsabilità che potrebbero condizionare l'esito delle azioni risarcitorie.
In parallelo, il 27 ottobre 2025 FLL ha pubblicato un avviso secondo il quale il liquidatore non si avvale di consulenti esterni e invita i clienti a diffidare di soggetti che si offrono di gestire la procedura in nome del liquidatore.
Evoluzione delle azioni giudiziarie in Italia
Mentre la procedura lussemburghese procede, in Italia cresce l'attenzione verso la responsabilità degli intermediari che hanno collocato i prodotti FWU. La strategia dei consumatori consiste nello spostare il contenzioso dagli organi del Lussemburgo verso i distributori italiani, in ragione del loro dovere di informazione e corretta profilatura.
La prima causa presso il Giudice di Pace di Conegliano
La prima azione giudiziaria risulta stata promossa presso il Giudice di Pace di Conegliano. L'iniziativa ha coinvolto un gruppo di risparmiatori veneti e ha avuto come convenuta la OVB Consulenza Patrimoniale s.r.l.. La causa è stata intentata contro l'intermediario che aveva venduto le polizze.
Nel ricorso si sostiene che OVB, svolgendo di fatto funzioni di intermediario finanziario, fosse soggetta agli obblighi del Testo Unico della Finanza (TUF). I risparmiatori contestano alla società di non avere informato correttamente i clienti sulla reale situazione finanziaria del gruppo FWU e sui rischi connessi alle polizze unit linked. La richiesta al giudice è di condannare l'intermediario al risarcimento integrale delle somme investite, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. In particolare, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 21 TUF (diligenza, correttezza e trasparenza) e degli artt. 27 e seguenti del regolamento Consob n. 11690/2007, che impongono informazioni "corrette, chiare e non fuorvianti".
Azioni giudiziarie presso i Tribunali di Verona e Bergamo
Il 5 febbraio 2026 il portale VenetoEconomia ha riporta il deposito di un ricorso al Tribunale di Verona contro OVB Consulenza Patrimoniale s.r.l. per conto di dieci risparmiatori provenienti da diverse regioni (Treviso, Pordenone, Trieste, Venezia, Cremona, Brescia, Bolzano e Roma) con un valore complessivo delle polizze superiore a 186.000 euro. In parallelo, un secondo ricorso è stato depositato presso il Tribunale di Bergamo contro A1 Life, oggi ASSTOP S.r.l. in liquidazione, per cinque risparmiatori bergamaschi con contratti per oltre 643.000 euro.
La richiesta di danni agli intermediari non pregiudica i diritti nella procedura concorsuale trattandosi di due binari distinti.
I ricorsi si fondano sulla natura finanziaria delle polizze unit linked e sulla conseguente applicazione dei doveri di diligenza e correttezza previsti dal TUF e dalla normativa Consob. L'intermediario, come professionista abilitato, è obbligato a fornire al cliente informazioni complete sui rischi dell'investimento e a verificare l'adeguatezza del prodotto, a pena di responsabilità contrattuale e precontrattuale.
Class action e iniziative collettive
Nel febbraio 2026 sono emersi anche progetti di cause collettive promosse da associazioni di consumatori. Il quotidiano Tribuna di Treviso ha riportato che alle assemblee informativa di Pordenone hanno aderito oltre duecento ex clienti FWU e si stanno programmando altri incontri a Treviso e Vicenza. L'obiettivo è avviare azioni collettive contro gli intermediari che hanno collocato le polizze, ritenuti responsabili per aver venduto prodotti finanziari ad alto rischio come fossero polizze assicurative.
Le azioni individuali o collettive possono rappresentare uno strumento importante quando il recupero tramite la procedura di liquidazione appare incerto. Anche se l'aggregazione di posizioni omogenee consente di suddividere le spese, aumentare il potere negoziale e favorire possibili soluzioni transattive, non sempre tale strategia è processualmente ammissibile. E' pertanto necessario valutare caso per caso la posizione del contraente anche in relazione all'entità del danno.
La situazione italiana: numeri e criticità
Secondo fonti giornalistiche e associazioni consumatori, i risparmiatori italiani coinvolti sarebbero circa 120.000 con investimenti totali intorno ai 360 milioni di euro. Le polizze FWU sono state vendute in particolare in Lombardia e Veneto e rappresentano prodotti unit linked legati a fondi di investimento. A differenza di Eurovita, la rete distributiva non comprendeva banche ma società di consulenza finanziaria. La criticità principale riguarda la scarsa trasparenza: molti clienti avrebbero sottoscritto le polizze credendo di acquistare assicurazioni con rendimento garantito, mentre si trattava di investimenti ad alto rischio.
Riflessioni giuridiche e responsabilità degli intermediari
La recente giurisprudenza italiana conferma che le polizze unit linked, pur formalmente assicurative, sono in realtà prodotti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w bis TUF. Di conseguenza, la loro distribuzione è soggetta agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza previsti dagli artt. 21 e 23 TUF e dai regolamenti Consob. Le cause avviate dai risparmiatori mirano a dimostrare che gli intermediari non hanno informato correttamente i clienti sul rischio dell'investimento, violando la normativa e i doveri di buona fede ex art. 1337 c.c.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, quando si vendono polizze unit linked, non è rilevante il canale distributivo (agente assicurativo, promotore finanziario o broker), ma la natura finanziaria del prodotto. La tutela dell'assicurato investitore richiede che l'intermediario verifichi l'adeguatezza del prodotto rispetto al profilo del cliente e fornisca informazioni chiare e non fuorvianti. L'inosservanza di tali obblighi può comportare la nullità del contratto per vizio del consenso o la responsabilità risarcitoria dell'intermediario e della compagnia.
Nel quadro della crisi FWU, l'avvio di azioni giudiziarie contro gli intermediari assume quindi una funzione deterrente: solo dimostrando la responsabilità dei distributori sarà possibile recuperare il capitale non rimborsato dalla liquidazione. Inoltre, gli intermediari operanti nell'UE sono obbligati a stipulare polizze di assicurazione professionale; ciò rende solvibili i soggetti chiamati in giudizio e aumenta le probabilità di soddisfazione del credito.
Cosa possono fare i risparmiatori
La complessità della procedura lussemburghese e i tempi lunghi richiedono ai risparmiatori un approccio attivo. Le principali raccomandazioni sono:
Registrarsi al Customer Portal e controllare le comunicazioni. Dal 5 febbraio 2026 tutte le informazioni sullo stato della domanda e le eventuali rettifiche sono disponibili solo tramite il portale.
Restituire entro il 31 gennaio 2028 il modulo di dichiarazione di credito firmato, allegando la documentazione richiesta. Chi non riceve la lettera deve contattare il liquidatore e/o richiedere la modulistica tramite il portale.
Conservare tutta la documentazione (contratti, prospetti informativi, corrispondenza) per eventuali contestazioni sull'importo riconosciuto; in caso di divergenze con il calcolo del liquidatore è possibile indicare l'importo ritenuto corretto e allegare i giustificativi.
Diffidare da operatori non autorizzati che offrono servizi di recupero crediti o la vendita di nuove polizze: il liquidatore non collabora con terzi.
Valutare azioni legali in Italia. La procedura lussemburghese potrebbe coprire solo una parte del capitale; promuovere un'azione risarcitoria contro l'intermediario può consentire di recuperare la quota residua. È consigliabile rivolgersi ad avvocati specializzati o associazioni consumatori
Agire tempestivamente. Il termine di prescrizione per l'annullamento del contratto per dolo o errore è di cinque anni dalla scoperta, mentre l'azione risarcitoria si prescrive in dieci anni. Considerati i primi depositi di cause nel 2025 e 2026, i risparmiatori dovrebbero attivarsi entro pochi anni per non incorrere in decadenze.
Prospettive future
A poco più di un anno dall'avvio della liquidazione, la vicenda FWU conferma la complessità delle crisi transfrontaliere nel settore assicurativo. Da un lato, la procedura lussemburghese, pur garantendo un super privilegio agli assicurati, procede con ritmi lenti e non offre certezze sul rimborso integrale. Dall'altro, l'emergere di azioni giudiziarie in Italia mostra che i risparmiatori non intendono attendere passivamente. Le iniziative avviate presso i Tribunali evidenziano una nuova strategia di tutela: rivalersi sugli intermediari che hanno collocato prodotti ad alto rischio senza adeguata trasparenza.
Il liquidatore ha annunciato indagini per accertare eventuali responsabilità penali o civili degli operatori; tali accertamenti potrebbero portare a nuove azioni di recupero o a procedimenti disciplinari, rafforzando la posizione dei risparmiatori. Nel frattempo, l'apertura del Portale Clienti e il completamento dell'invio delle dichiarazioni segnano un passo avanti verso la fase di verifica dei crediti.
In conclusione, la crisi FWU è un caso emblematico che mette in luce la necessità di maggiore vigilanza sulle compagnie estere operanti in Italia e l'importanza di una corretta informazione nella distribuzione dei prodotti finanziari. La strada per il recupero integrale dei capitali resta incerta, ma i risparmiatori hanno ora più strumenti per tutelarsi: la procedura concorsuale in Lussemburgo, le azioni individuali o collettive in Italia e il supporto delle associazioni di consumatori. Mantenersi informati, rispettare le scadenze e attivare tempestivamente le tutele disponibili sono le chiavi per trasformare una crisi in un percorso di rivendicazione dei propri diritti.
Avv. Francesco Giordano
Studio Legale Lexopera
Firenze - Milano
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