Le regole per le costruzioni su fondi confinanti prevedono una disciplina particolare per il caso in cui sul confine si eriga il muro di uno dei proprietari

Comunione forzosa del muro

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Se sul confine tra due fondi è presente il muro di uno dei due proprietari confinanti, l'altro, ai sensi dell'articolo 874 c.c., può chiedere la comunione dello stesso, per tutta l'altezza o per parte di essa, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione.

I requisiti richiesti sono, innanzitutto, che la comunione riguardi tutta l'estensione della sua proprietà.

La comunione, inoltre, è subordinata al pagamento, da parte dell'interessato, della metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e della metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Tale indennità va determinata tenendo conto dei predetti valori al momento della richiesta di comunione.

Il proprietario del fondo contiguo al muro altrui che intenda avvalersi della possibilità offerta dall'articolo 874, inoltre, deve eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Nel rispetto di tali prescrizioni, la comunione forzosa del muro può essere acquistata mediante contratto scritto tra le parti o chiedendo una sentenza costitutiva.

Costruzione in aderenza al muro di confine

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In alternativa alla comunione del muro posto sul confine, il vicino può decidere di costruire sul confine stesso in aderenza e senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

La costruzione si intende in aderenza quando almeno un lato del nuovo edificio combacia perfettamente con l'edificio preesistente, il quale, tuttavia, rimane strutturalmente e funzionalmente autonomo (cfr. Cass., 11 agosto 1982, n. 4549).

Innesto sul muro

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Il proprietario fondo contiguo, infine, ha una terza possibilità: quella di innestare sul muro posto al confine un capo del proprio muro.

In tal caso egli non ha l'obbligo di renderlo comune secondo quanto previsto dall'articolo 874, ma è tenuto a pagare una indennità per l'innesto.

L'innesto, più nel dettaglio, è rappresentato dall'inserimento di un muro nel precedente, in maniera tale da formare, nel complesso, un'unica struttura portante, mentre non si ha quando manca il collegamento strutturale.

Esso tuttavia, come confermato anche dalla Cassazione con la sentenza numero 3425/2006, è vietato nelle zone sismiche dato che impedisce la libera oscillazione degli edifici.

Esclusioni dalla comunione

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Resta da dire che, in forza di quanto previsto dall'articolo 879 del codice civile, alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Con riferimento a tali immobili il vicino non può neppure decidere di avvalersi della facoltà di costruire in aderenza.

Innalzamento muro di confine

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Il muro comune può essere innalzato da ogni comproprietario. Chi esercita tale facoltà, tuttavia, deve farsi carico di tutte le spese di costruzione e di conservazione della parte sopraedificata.

Quest'ultima, peraltro, può essere oggetto di comunione forzosa, secondo le regole appena viste e tenendo conto (nel calcolarne il valore) delle eventuali spese sostenute da chi ha sopraedificato sia per la ricostruzione che per il rafforzamento del muro sul quale si è costruito.

A tale ultimo proposito occorre infatti sapere che, se l'originario muro comune non è atto a sostenere la sopraedificazione, chi la esegue deve ricostruirlo o rinforzarlo a proprie spese, ponendo l'eventuale maggiore spessore sul proprio suolo, salvo particolari esigenze tecniche.

Valeria Zeppilli

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