Il superamento del modello di "Unità della Magistratura"
Il dibattito che precede il referendum del 22 e 23 marzo 2026 rappresenta il punto di approdo di una tensione dialettica decennale tra due visioni contrapposte dell'architettura costituzionale della giustizia.
La visione di questi due sistemi è prettamente tecnica e non ha una risposta "corretta", questa pubblicazione ha proprio lo scopo di sviscerare tutti i punti chiave della riforma e presentarli in maniera più terza possibile.
La possibilità di comprensione per i non avvezzi ai tecnicismi del diritto è fondamentale in quanto viviamo in un' era estremamente politicizzata che rischia di distogliere l'attenzione dai punti forti della riforma .
Analisi Tecnica: Il nuovo assetto degli organi di autogoverno
Il sistema che si verrebbe a delineare, analizzando il testo della riforma nella parte riguardante il nuovo assetto degli organi di autogoverno, può essere riassunto in questo modo:
CSM dei Magistrati Giudicanti: Presieduto dal Capo dello Stato, competente esclusivamente per i giudici.
Citando il testo della riforma che riguarderà entrambi gli organi (per giudicanti e requirenti): "Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge."
- CSM dei Magistrati Requirenti: Analogamente presieduto dal Capo dello Stato, competente per i PM. *Con la stessa composizione citata per il CSM dei magistrati giudicanti.
- L'Alta Corte Disciplinare: Organo terzo con giurisdizione esclusiva sui procedimenti disciplinari di entrambi i rami, volta a garantire che il controllo sul comportamento dei magistrati sia separato dalla gestione amministrativa delle loro carriere.
Composta da 15 membri:
- Tre di nomina presidenziale (nominati dal Presidente della Repubblica)
- Tre di nomina parlamentare (nominati dal parlamento in seduta comune, tra professori ordinari di università di materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di servizio)
- Nove estratti a sorte tra gli appartenenti alla magistratura ordinaria che abbiano i requisiti previsti per legge (es. anzianità di servizio)
L'imparzialità oggettiva e soggettiva:
Dal punto di vista tecnico-scientifico, si argomenta che la "terzietà" (diversa dall'imparzialità) non possa prescindere da una separazione delle carriere che parzialmente era già stata attuata anche se non in maniera definitiva.
Infatti è vero che sono stati apposti molti limiti alla possibilità di cambio carriera (grazie alla separazione delle funzioni) ma è anche vero che è rimasta la possibilità di farlo, remota ma una possibilità è rimasta, questa riforma avrebbe proprio l'obbiettivo di chiudere il cerchio di riforme riguardanti la separazione.
Per quanto sia vero, secondo i fautori del si, che un numero bassissimo di magistrati cambi il proprio ruolo è anche vero che la possibilità di farlo, seppure in condizioni particolari, mantenga quel rapporto di "fratellanza ed amicizia", rapporto diverso da quello professionale che dovrebbe esistere con i magistrati di ruolo diverso.
Questa riforma rappresenterebbe un primo tassello per ottenere la totale imparzialità del giudice e la separazione totale dello stesso dal magistrato requirente.
Più in generale la comune appartenenza all'ordine giudiziario, la condivisione di percorsi associativi e la medesima sede di autogoverno alimenterebbero una "prossimità culturale" tra giudice e accusa. Tale simbiosi, secondo i fautori del Sì, genera un pregiudizio latente che mina la parità delle armi.
Completamento del modello accusatorio:
Il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio (1988) presuppone un giudice che sia "terzo" rispetto alle parti.
In questa visione, il PM non è un "giudice della fase inquirente", ma una parte processuale a pieno titolo. La separazione delle carriere è dunque vista come il completamento logico del sistema Vassalli, eliminando l'anomalia di un PM che partecipa nella carriera di chi lo deve giudicare.
Riforma del CSM e il sorteggio:
Un punto nodale è la scomposizione del CSM in due organi distinti.
L'introduzione del sorteggio per la selezione dei componenti togati mira a spezzare il cosiddetto "correntismo".
Il disegno da comprendere, a cui i fautori del si tengono molto, è che durante gli ultimi vent'anni, se non più, all'interno della magistratura si sono creati vari rami comparabili a dei veri e propri partiti. Queste correnti , per farsi votare nel CSM hanno agito come partiti politici e pertanto una volta eletti erano necessariamente vincolati al loro dovere "politico" verso i magistrati che li avevano eletti. Un sorteggio eliminerebbe tale problematica rendendo il magistrato veramente libero e non legato a vincoli correntisti di qualunque tipo.
Per i fautori del si, nella riforma del CSM e nella creazione di due corti, non venendo modificato l'art 112 cost. (il quale sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale) non sarebbe possibile distogliere i PM dai loro doveri costituzionali e pertanto, così come il fatto che l'art 104 cost non esca dall'ordine costituzionale ma mantenga l'indipendenza dei due ordini, vengono mantenuti saldi dalla riforma i pilastri della nostra costituzione riguardanti l'indipendenza dal governo della magistratura rendendo estremamente improbabile (se non impossibile senza una ulteriore riforma costituzionale) una deriva antidemocratica come quella temuta dai fautori del no.
I fautori del sì vogliono uscire da una visione politica della riforma e vederla per come è nella tecnica e da questo punto di vista, per il si, non intacca l'indipendenza dei giudici.
Secondo i fautori del si, erano anni che si auspicava un intervento per eliminare il correntismo ed uno strumento per sancire la fine della questione sulla separazione delle carriere, unite proprio durante il periodo fascista (nel 1941 l'ordinamento giudiziario fu modificato sotto la guida di Dino Grandi per garantire, paradossalmente, un controllo gerarchico sull'apparato giudiziario maggiore).
La c.d. giustizia domestica superata:
I fautori del si infine si concentrano sul fatto che la creazione di un'Alta Corte Disciplinare possa evitare che il giudice debba giudicare un magistrato che poi magari dovrà giudicare il giudice stesso.
Il c.d. sistema della giustizia domestica, che per i fautori del sì, è stata la causa di mancate condanne per numerosi magistrati e che inoltre porta quotidianamente i magistrati a giudicarsi tra di loro, creando un sistema controproducente.
Per i fautori del sì una Alta corte con membri Laici (che comunque sarebbero estratti da una lista non scelta dalla maggioranza ma dal parlamento in seduta comune e gli altri nominati dal presidente della repubblica) e da membri togati estratti a sorte (e non legati a correnti) creerebbe le condizioni perfette per una giustizia imparziale sia tra i magistrati sia separata dal governo.
Infatti, rimarrebbero dei membri scelti dal parlamento, in seduta comune, e se venisse mantenuta dal legislatore la maggioranza qualificata per la scelta dei membri da estrarre, non rappresenterebbero la maggioranza parlamentare (o almeno non tutti senza contare l'altra metà di membri togati). Ricordano, i fautori del si, che prima di questa riforma già uno dei 5 membri era scelto direttamente dal parlamento.
Parentesi sull'utilità della riforma:
Secondo i fautori del no, è vero che vi sono maggiori problemi nel sistema giuridico italiano, ma le riforme sistemiche sono sempre state caratterizzate da paralisi legislative e le micro-riforme coordinate, invece, hanno portato a migliori risultati.
Portare a compimento tale riforma non esclude la produzione legislativa di altre riforme successive e per quanto questa potesse essere per alcuni secondaria rimane sterile criticarla, secondo i fautori del si, soltanto perché non è il principale problema attuale dell'ordinamento, in quanto rimane un problema dell'ordinamento che sarebbe bene risolvere.
L'Unitarietà della Giurisdizione:
Il cuore dell'argomentazione risiede nel concetto di "cultura della giurisdizione".
Il PM italiano, diversamente da quello di stampo anglosassone, è vincolato alla ricerca della verità e al dovere di oggettività (art. 358 c.p.p.).
L'integrazione con la magistratura giudicante garantisce che l'accusa non sia mossa da una logica punitiva o di efficienza statistica, ma dal medesimo rigore del giudice, una collaborazione anche a favore dell'imputato.
La riforma spezza formalmente l' unità e da fiducia ad un'altra corte che è in parte scelta tra membri selezionati dal parlamento che, per i fautori del no, non dovrebbe avere nulla a che fare con il potere giurisdizionale
Il rischio di sottomissione all'Esecutivo:
Uno dei timori tecnici principali riguarda l'isolamento del Pubblico Ministero. Una magistratura requirente separata e gerarchizzata diventerebbe un corpo autonomo privo di bilanciamenti, facilitando una futura attrazione sotto l'egemonia del potere esecutivo. Questo scenario comprometterebbe l'indipendenza del PM e, di riflesso, l'obbligatorietà dell'azione penale.
L'Alta Corte Disciplinare:
La creazione di un organo giurisdizionale esterno (l'Alta Corte) per giudicare gli illeciti disciplinari è vista come un vulnus all'autonomia della magistratura. La presenza di membri laici estratti a sorte in un organo di tale rilievo viene criticata per la potenziale politicizzazione del giudizio disciplinare, trasformandolo in uno strumento di pressione esterna sull'attività interpretativa del magistrato.
Difatti i fautori del no sostengono che senza modificare l'articolo 112 cost. L'obbligatorietà dell'azione penale sarebbe comunque bloccata dal timore di ripercussioni disciplinari anche molto gravi (come la perdita del proprio ruolo) inflitte dall'alta corte.
Mancanza del confronto parlamentare:
Il fatto che la riforma sia stata approvata senza modifiche e senza che vi sia stato un importante confronto parlamentare (per quanto seguendo l'iter previsto dalla costituzione) rappresenta il primo vulnus di questa riforma. Da alcuni commentatori viene dichiarata zoppa, senza l'appoggio del confronto parlamentare e con un testo blindato portato direttamente di fronte ai cittadini.
Mantenimento del correntismo:
Secondo alcuni fautori del no la riforma non eliminerebbe il correntismo ma con un sistema a sorteggio aumenterebbe la forza della pressione politica indebolendo la competenza ed autorevolezza dell'organo spostando la pressione dalle correnti interne direttamente alla pressione della politica esterna.
Utilità pratica della riforma:
La critica residuale dei fautori del no è legata all'utilità della riforma in quanto secondo tale fazione vi sono problemi quali la lentezza dei processi o il sovraffollamento carcerario che sarebbero di ben più grande pregnanza e che questa riforma non risolve in alcun modo.
Anzi vi è anche una parte dei fautori del no che sostiene che la riforma rallenterà ulteriormente i tempi della giustizia.
Il versante del SÌ: L'ontologia del "Giusto Processo" e la Terzietà del Giudice
La tesi a favore della riforma si fonda sulla necessità di armonizzare l'ordinamento giudiziario con il dettato dell'art. 111 Cost., come riformato nel 1999 (riforma c.d. del "giusto processo").
Il versante del NO: La "Cultura della Giurisdizione" e la Tenuta Democratica
La dottrina contraria alla separazione evidenzia come l'attuale modello garantisca la natura giurisdizionale dell'attività del Pubblico Ministero.
Conclusioni: Una riforma di sistema
In conclusione, la questione referendaria non riguarda solo lo status del magistrato, ma il sistema giuridico stesso, non v'è né una giusta o sbagliata ma vi sono due visioni opposte del sistema.
La decisione sul voto deve dipendere in primis dalla propria opinione del sistema in toto ed in secundis dalla valutazione di ogni cittadino , di questa riforma intesa in senso tecnico e non politico.
La vittoria del si o del no per ragioni politiche avrebbe ripercussioni sul sistema stesso, inficiando la credibilità di una delle due risposte e causando soltanto grande instabilità.
Pertanto è fondamentale votare con la massima consapevolezza possibile senza sentirsi estranei ad un argomento che riguarda tutti.
Matteo Indemini Tardy
Studente di giurisprudenza presso l'Università di Torino
Autore occasionale presso Studio Cataldi
Studente clinico presso clinica legale (carcere, diritti e vulnerabilità sociale)
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