Il DPR secondo l'art. 17 della l. n. 400/1988, è un atto normativo emanato dal presidente della Repubblica di rango immediatamente inferiore alla legge

Definizione di DPR

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DPR (o D.P.R. o d.P.R) è la sigla che viene utilizzata per abbreviare il Decreto del Presidente della Repubblica, ossia l'atto che viene emanato dal Presidente della Repubblica. Il sito del Governo definisce i DPR come "Atti normativi di rango immediatamente inferiore alla legge, che sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale."

Questa definizione è contenuta nell'art. 17 della legge n. 400/1988, che contiene la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Evoluzione storica del DPR

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La legge n. 400/1988 ha avuto il merito di portare chiarezza nella confusione esistente da tempo sulla nozione di DPR. Prima dell'entrata in vigore di questa legge infatti gli atti emanati dal Presidente della Repubblica venivano distinti in due categorie:

  • atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi, che erano quelli decisi dal Governo e a cui il Presidente si limitava a dare la veste formale del DPR;
  • atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, che invece venivano assunti ed emanati direttamente dal Presidente della Repubblica, come ad esempio gli atti di nomina dei giudici costituzionali.

A creare ancora più confusione, la normativa anteriore alla legge 400 prevedeva che dovessero avere la forma del DPR i testi unici (che in pratica erano decreti legislativi), i regolamenti governativi e i decreti legislativi. Tutti atti che quindi, anche se avevano una collocazione diversa nella gerarchia delle fonti possedevano la stessa veste formale del DPR. Il tutto solo per rispetto alla storia, visto che il DPR è stato introdotto per sostituire il Regio Decreto del Re.

Tipologie di DPR

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Alla luce di quanto detto finora è chiaro che i DPR vengono utilizzati per designare diversi tipi di atti emanati dal Presidente della Repubblica, ossia:

  • i regolamenti deliberati dal Consiglio dei Ministri;
  • le nomine dei funzionari e degli alti dirigenti dello Stato;
  • e tutti quegli indicati dalla legge, come la nomina del Presidente del Consiglio, dei Ministri o dei Giudici della Corte Costituzionale.

DPR: regolamenti governativi

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Come anticipato però, la Legge n. 400/1988 chiarisce una volta per tutte la confusione terminologica e sostanziale stabilendo:

  • ai sensi del comma 1 dell'art. 14 che: "I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di - decreto legislativo-";
  • e ai sensi del comma 1 dell'art. 17 che: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti ..."

I Regolamenti che hanno la forma del DPR assumono nella gerarchia delle fonti il rango di fonte secondaria. Questi, ai sensi del menzionato art. 17 della legge n. 400/1988 possono essere emanati per disciplinare:

  • l'esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari;
  • l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi contenenti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alle Regioni;
  • le materie in cui manca la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, a condizione che non si tratti di materie riservate alla legge;
  • l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche in base alle disposizioni dettate dalla legge.

Con i regolamenti emanati nel rispetto della procedura suddetta, il comma 4 ter dell'art. 17 dispone che "si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete."

Hanno parimenti forma di DPR, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e parere antecedente delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta:

  • i regolamenti emanati per disciplinare materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione e per le quali le leggi autorizzano il Governo ad esercitare la potestà regolamentare, delineando le norme generali regolatrici della materia e disponendo l'abrogazione delle norme in vigore, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
  • e in virtù del rinvio operato dal comma 4 bis dell'art. 17 anche i regolamenti emanati su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, che determinano l'organizzazione e gli uffici dei Ministeri.

Atti amministrativi con forma di DPR

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Assumono la forma di DPR anche gli atti amministrativi previsti ed elencati dalla legge n. 13/1991 "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica."

L'art. 1 di detta legge prevede in particolare che, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro competente, il Presidente della Repubblica adotta i seguenti atti:

  • nomina dei Sottosegretari di Stato;
  • nomina dei commissari straordinari del Governo;
  • nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;
  • nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;
  • nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;
  • nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;
  • nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;
  • destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
  • destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
  • nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato; nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;
  • nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;
  • nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;
  • nomina del comandante generale della Guardia di finanza;
  • scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;
  • concessione e revoca della cittadinanza italiana;
  • decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
  • provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;
  • conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
  • concessione del titolo di città;
  • atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;
  • atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;
  • tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

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