L'articolo 9 della Costituzione sostiene la cultura, la ricerca, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico e dal 2022 l'ambiente e gli animali

Il testo dell'articolo 9 Cost.

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L'articolo 9 della Costituzione stabilisce che:

  • La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
  • Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".
  • Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali."
Il terzo comma è stato introdotto nella formulazione, in virtù della modifica costituzionale approvata definitivamente dalle Camere in data 08 febbraio 2022.

Articolo 9 Costituzione: spiegazione

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L'articolo in commento delinea quella che è stata definita la "Costituzione culturale" e pone due principi fondamentali del nostro ordinamento:

  • la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca;
  • la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico italiano;
  • e dal 2022 anche la tutela dell'ambiente e degli animali.

Lo sviluppo della cultura e della ricerca

Con riferimento al primo principio, l'impegno che la Repubblica si è assunta tramite l'articolo 9 è quello di sostenere e incentivare il progresso culturale, scientifico e tecnico del paese, senza tuttavia contenere la libertà della cultura e della ricerca, ma limitandosi a promuovere il loro sviluppo con tutti gli strumenti a propria disposizione.

La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico

La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, invece, si estrinseca nella realizzazione di interventi che vanno oltre la semplice difesa degli stessi, prevedendone la promozione e il sostegno e ampliandone la fruibilità.

Articolo 9 Costituzione: la tutela dell'ambiente

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Spesso, la Corte costituzionale ha fatto riferimento all'articolo 9 anche per costituzionalizzare la tutela dell'ambiente, non limitandosi a riconoscerne il valore naturalistico, ma promuovendone anche gli aspetti culturali ed educativi.

Rileva in tal senso, in particolare, la sentenza

numero 641 del 1987, ove la Consulta, precisando che la protezione dell'ambiente assurge a valore primario e assoluto essendo imposta dagli articoli 9 e 32 della Costituzione, ha affermato che essa "non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti".

Da qui la modifica al testo dell'articolo 9, frutto anche delle sollecitazioni a livello europeo di procedere in tal senso. Modifiche che, come anticipato, si sono concretizzate con l'inserimento del comma 3, dedicato alla tutela specifica dell'ambiente e degli animali.


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Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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