Utili extracontabili: il conflitto tra socio e società non è sufficiente a superare la presunzione di distribuzione


La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta compagine sociale costituisce, nel panorama giurisprudenziale tributario, uno dei principi più consolidati e di maggiore rilievo, spesso al centro di accesi dibattiti interpretativi.

Con l'ordinanza 2 dicembre 2025, n. 1524, la Corte di cassazione interviene nuovamente sul tema, affrontando un profilo specifico ma di rilevante impatto pratico: può il socio vincere la presunzione dimostrando di aver ottenuto un decreto ingiuntivo contro la società partecipata per il mancato pagamento di propri crediti" La risposta della Corte è negativa, e si inserisce in un orientamento ormai consolidato che richiede una prova contraria concreta e sostanziale.

La presunzione nelle società a ristretta base partecipativa

Come noto, quando nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale venga accertata l'esistenza di utili extracontabili, l'Amministrazione finanziaria può presumere che gli stessi siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote. La ratio risiede in una massima di esperienza: nelle realtà caratterizzate da pochi soci e da una gestione sostanzialmente concentrata, è logicamente probabile che gli utili non dichiarati siano ripartiti tra i partecipanti.

Si tratta di una presunzione semplice, non di un automatismo normativo. Essa è, dunque, superabile con prova contraria. La giurisprudenza ammette che il socio possa dimostrare la mancata percezione degli utili, il loro accantonamento o reinvestimento, ovvero - ed è il punto più delicato - la propria assoluta estraneità alla gestione societaria. È su quest'ultima ipotesi che si concentra la decisione in commento.

Il caso concreto e l'errore del giudice di merito

Nel caso esaminato, l'accertamento nei confronti della società era divenuto definitivo. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso avviso di accertamento IRPEF nei confronti del socio, titolare del 50% del capitale. Il giudice d'appello aveva ritenuto superata la presunzione valorizzando il deterioramento dei rapporti tra il socio e la società, sfociato nell'ottenimento, da parte del primo, di un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di emolumenti relativi all'attività lavorativa svolta in favore della società.

Secondo la Commissione, tale conflitto dimostrava una situazione di sostanziale esclusione del socio dalla gestione e, quindi, l'inverosimiglianza della percezione di utili extracontabili.

La Cassazione censura questa impostazione. Il decreto ingiuntivo, osserva la Corte, riguardava un credito personale connesso a un rapporto lavorativo. Esso non prova, di per sé, l'esclusione dalla compagine decisionale né l'impossibilità di esercitare poteri di controllo. Il conflitto tra socio e società può riguardare un piano distinto rispetto alla partecipazione societaria. Confondere i due livelli significa sovrapporre un deterioramento relazionale a una vera e propria estromissione funzionale.

La nozione di "estraneità" richiesta per vincere la presunzione

Il passaggio centrale dell'ordinanza chiarisce che l'estraneità idonea a superare la presunzione deve essere effettiva e oggettiva. Non basta dimostrare tensioni interne o contenziosi civili; occorre provare una concreta impossibilità di incidere sulla gestione o di esercitare i diritti informativi e di controllo.

In altre parole, l'onere probatorio gravante sul socio deve tradursi in una dimostrazione concreta e specifica, idonea a scardinare la plausibilità della massima di esperienza su cui la presunzione si fonda. Finché il socio conserva, almeno in astratto, poteri partecipativi e strumenti di controllo, la distribuzione degli utili extracontabili resta logicamente compatibile con la sua posizione. Solo una dimostrata esclusione sostanziale dalla vita sociale, adeguatamente provata dal contribuente, può alterare questo equilibrio presuntivo.

La decisione conferma dunque un approccio rigoroso: la presunzione è superabile, ma non attraverso elementi meramente sintomatici o indiretti.

Conclusione

L'ordinanza n. 1524/2025 si colloca in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e ribadisce, con apprezzabile chiarezza sistematica, che il conflitto non equivale a estraneità e non vale, di per sé, a invertire l'onere probatorio. Il decreto ingiuntivo ottenuto dal socio contro la società, specie se riferito a crediti personali, non dimostra automaticamente l'esclusione dalla gestione né l'impossibilità di controllo.

Per il difensore, il messaggio è netto: la presunzione non si supera sul piano indiziario, ma solo attraverso un impianto probatorio solido, specifico e coerente, idoneo a comprovare la perdita effettiva dei poteri partecipativi e di controllo.

In definitiva, nel diritto tributario delle società a ristretta base partecipativa, il conflitto non spezza la presunzione, perché non incide automaticamente sull'assetto dei poteri societari: solo la rigorosa dimostrazione della loro effettiva perdita può incrinare la tenuta logica dell'impianto presuntivo.


Avv. Lucio Scotti

Foro di Taranto


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