Con la sentenza n. 135 del 3 febbraio 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto affronta un tema di crescente rilievo nel sistema dell'imposizione locale: i limiti entro i quali l'ente impositore può discostarsi dallo schema di atto sottoposto a contraddittorio preventivo.
La decisione, resa in materia di IMU su area edificabile, offre lo spunto per una riflessione più ampia sul rapporto tra procedimento e contenuto della pretesa fiscale, chiarendo come il contraddittorio non possa ridursi a mera formalità, ma incida in modo sostanziale sulla stessa delimitazione dell'oggetto dell'accertamento, in attuazione delle garanzie di difesa sancite dall'art. 24 Cost.
La cristallizzazione della pretesa nello schema di atto
Nel caso esaminato, il Comune aveva previamente notificato uno schema di atto nell'ambito del contraddittorio, senza includere nella base imponibile un determinato terreno. Solo con l'avviso definitivo l'ente aveva assoggettato a imposizione quel cespite, introducendo di fatto una pretesa nuova rispetto a quella prospettata in fase procedimentale.
Il Giudice ha ritenuto tale condotta illegittima, qualificandola come una forma di "imposizione a sorpresa". La mancata sottoposizione a contraddittorio del cespite poi tassato determina, infatti, una violazione del diritto di difesa del contribuente e integra un vizio suscettibile di annullamento.
Il principio che se ne ricava è di particolare rilievo: lo schema di atto non costituisce un passaggio meramente interlocutorio, ma delimita l'oggetto del confronto procedimentale e, conseguentemente, l'ambito entro cui può essere legittimamente esercitata la potestà impositiva. Una modifica peggiorativa che introduca elementi nuovi richiede, quindi, un rinnovato contraddittorio, pena la frustrazione della funzione partecipativa che l'ordinamento assegna al procedimento tributario.
Procedimento, affidamento e limiti al potere impositivo
La pronuncia si colloca nel più ampio contesto di progressiva valorizzazione del contraddittorio endoprocedimentale quale strumento di garanzia effettiva e non simbolica, espressione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost. Se è vero che l'amministrazione conserva il potere di riesaminare le proprie determinazioni, è altrettanto vero che tale potere incontra un limite nella coerenza del procedimento e nella tutela dell'affidamento ingenerato nel contribuente, espressione del principio di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 della L. 212/2000.
L'atto finale non può discostarsi in senso peggiorativo dal perimetro oggettivo delineato nello schema, senza riattivare il confronto. Diversamente, il contraddittorio si svuoterebbe di contenuto, trasformandosi in un adempimento formale incapace di incidere sulla formazione della volontà amministrativa.
In questa prospettiva, la decisione riafferma che la legalità dell'imposizione non si misura soltanto nella correttezza del quantum, ma anche nell'osservanza dei canoni procedimentali che governano la genesi della pretesa tributaria.
Conclusioni
La sentenza n. 135/2026 valorizza il contraddittorio quale momento di effettiva delimitazione della pretesa fiscale, escludendo la legittimità di ampliamenti successivi non previamente sottoposti al contribuente.
Il principio assume rilievo operativo per gli enti locali e per i difensori: l'eventuale scostamento in senso peggiorativo rispetto allo schema di atto non integra una semplice rimodulazione tecnica, ma richiede la riapertura del confronto, pena l'annullabilità dell'avviso.
In definitiva, la pronuncia contribuisce a chiarire che la potestà impositiva, pur ampia, non è libera di mutare unilateralmente i propri presupposti all'esito del confronto endoprocedimentale: il rispetto del contraddittorio, quale momento strutturale del procedimento, rappresenta condizione essenziale di legittimità dell'atto, nonché presidio concreto e ineludibile delle garanzie costituzionali del contribuente.
Avv. Lucio Scotti
Foro di Taranto
Studio Legale Scotti
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