Recentemente la Suprema Corte di Cassazione è tornata sulla questione relativa alla legittimità della notificazione diretta da parte dell'Agente per la Riscossione Tributi, ed ha sancito che "può affermarsi che nel caso di notifica della cartella di pagamento o di altro atto in via diretta non occorre l'invio di una seconda raccomandata (o, più precisamente, non occorre la prova della ricezione della stessa)".
La Corte di legittimità ha giustificato tale decisione ritenendo l'art.26 del D.P.R. 603/1972 norma speciale, costituzionalmente legittima per come stabilito con Sentenza della Corte Costituzionale n.175/2018, ed ha spiegato che in tal caso non si possa applicare la disposizione di cui alla L.n. 890/1982 che prevede l'obbligatorietà dell'invio della raccomandata informativa nel caso di mancata consegna al destinatario.
Ha infatti spiegato la Corte di Cassazione che la notifica ex L.n. 890/1982 riguarda la disciplina delle notificazioni a mezzo posta con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario, mentre la notifica diretta prevista dall'Art.26 del D.P.R. 603/1972 consente all'Esattoria un invio diretto anche a mezzo posta raccomandata.
Per la Cassazione, tra l'altro, "secondo il regolamento sul servizio postale ordinario non è prevista la comunicazione di avvenuta notifica" (Ndr: seconda raccomandata informativa di deposito).
La Decisione in commento ha scosso gli operatori del diritto operanti in campo tributario, che si sono fortemente preoccupati della conclusione così raggiunta, sintetizzata nel dispositivo dell'Ordinanza in questione "può affermarsi che nel caso di notifica della cartella di pagamento o di altro atto in via diretta non occorre l'invio di una seconda raccomandata (o, più precisamente, non occorre la prova della ricezione della stessa)".
In realtà, e lo si dice subito, la Cassazione non ha inteso affermare ciò che in realtà parrebbe dal superiore dispositivo, poiché il caso deciso dalla Suprema Corte riguardava l'ipotesi di "consegna a persona qualificatasi come genitore", che in premessa all'Ordinanza stessa viene ben specificata, non certo il caso di omessa consegna al destinatario momentaneamente assente.
Chiarito ciò, il presente contributo avrà come intento quello di chiarire il contesto decisionale analizzato dalla Suprema Corte in rapporto alle differenti circostanze involgenti la notificazione a mezzo posta raccomandata. Tanto per tentare di fugare interpretazioni fuorvianti, per il vero - e purtroppo - indotte dal dispositivo sovra riportato in "virgolettato" ove la Corte di Cassazione ha sfortunatamente dimenticato di specificare che, appunto, si trattava di un caso in cui il plico raccomandato era stato comunque consegnato a persona di famiglia.
La Cassazione fonda il proprio ragionamento su due perni argomentativi.
1.Il primo è quello riferibile alla Sentenza Costituzionale n.175/2018.
2. Il secondo è la considerazione che "secondo il regolamento sul servizio postale ordinario non è prevista la comunicazione di avvenuta notifica".
1a. La Sentenza Costituzionale n.175/2018 si è innanzitutto preoccupata di ritenere la legittimazione dell'Agenzia Riscossione (soggetto privato, ma svolgente una funzione pubblicistica) all'utilizzo della notificazione diretta ex Art.26 del D.P.R. 603/1972. La questione, infatti, era stata posta in primo luogo con riferimento alla possibilità, per un ente di natura privatistica (come le Esattorie) di procedere direttamente alle proprie notifiche. La Decisione non riguarda, pertanto, gli altri Esattori privati operanti in Italia, per i quali permane il dubbio che possano attuare le notificazioni ex Art.26 del D.P.R. 603/1972.
La Corte delle Leggi ha risposto positivamente, ulteriormente rispondendo all'ulteriore quesito posto dal rimettente, molto più pertinente all'analisi del caso di specie.
Si era anche chiesto, infatti, se fosse costituzionalmente legittima l'omissione della c.d. raccomandata informativa (cosiddetta CAN) nel caso di invio a mezzo posta ex Art.26 del D.P.R. 603/1972 presso il domicilio del destinatario. Il quesito, si badi bene, considerava l'ipotesi che la consegna fosse stata effettuata ai componenti del nucleo familiare (conviventi, collaboratori familiari, ma anche portiere).
La Corte Costituzionale ha rilasciato una risposta affermativa, con motivazione che va riportata per intero:
"Con riferimento, quindi, alla forma di notificazione "diretta", con consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, può dirsi che le modalità pur semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito - richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte " della «effettiva possibilità di conoscenza» dell'atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003). La disposizione censurata non viola i parametri evocati dalla CTR rimettente, sotto il profilo della ipotizzata violazione del diritto di azione e di difesa del notificatario (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) e del principio della "parità delle armi" integrato dal canone del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.) perché non è superato quel «limite inderogabile» che la giurisprudenza di questa Corte pone alla discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimento notificatorio, in particolare prevedendo ipotesi di conoscenza legale dell'atto da notificare".
"Le ipotesi di insufficienti garanzie per il notificatario, ritenute tali da questa Corte, sono relative a prescrizioni formali del procedimento notificatorio, integranti la conoscenza legale dell'atto, senza che l'atto sia stato consegnato a chi, per ragioni varie (riferibili a rapporti familiari, di convivenza, di servizio, di lavoro), sia chiamato a notiziarne il destinatario così realizzando una ragionevole presunzione di «effettiva conoscenza» dell'atto". Dunque: "Rispetto a tali ipotesi si ha invece che, nella fattispecie della notificazione "diretta" ex art. 26, primo comma, qui in esame, vi è un più elevato livello di conoscibilità - ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto " stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il «limite inderogabile» della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica, non diversamente - mutatis mutandis - da quanto accade nell'ipotesi di una notificazione, che anch'essa può dirsi semplificata, eseguita per posta elettronica certificata, ritenuta da questa Corte compatibile con il diritto di difesa del notificatario".
Per riassumere, la Corte delle Leggi ha ritenuto che nel caso di "consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo" non fosse violativa dei parametri costituzionali l'eventuale omesso inoltro della raccomandata informativa (c.d. CAN).
L'Ordinanza della Cassazione n.2823 del 9 febbraio 2026 coglie le indicazioni della Corte delle Leggi e le contestualizza al caso sottopostoLe in giudizio, ovverosia - appunto - all'ipotesi di "consegna a persona qualificatasi come genitore".
La Suprema Corte, dunque, ha ben tenuto distinti i differenti casi, decidendo per un caso nettamente dissimile rispetto alla mancata consegna al destinatario per temporanea assenza senza la raccomandata si sia potuta consegnare ad altro soggetto.
Cosicché, per il vero, il dispositivo "può affermarsi che nel caso di notifica della cartella di pagamento o di altro atto in via diretta non occorre l'invio di una seconda raccomandata (o, più precisamente, non occorre la prova della ricezione della stessa)", seppur non specificato, va senz'altro riferito solamente al caso di avvenuta consegna del plico raccomandato a persona di famiglia. La Decisione è conforme al pensiero della Corte delle Leggi, e non se ne discosta.
2a. Il secondo pilastro argomentativo della Cassazione è la considerazione che non sia previsto dal regolamento sul servizio postale ordinario la comunicazione di avvenuta notifica.
Su ciò non si può essere d'accordo, poiché - a parte la estrema genericità del riferimento al regolamento sul servizio postale ordinario, di cui la Cassazione comunque omette di riferirne gli esatti estremi - va intanto rilevato come sia sfuggita alla decisione in commento che i servizi di posta ordinaria, oltre ad essere assegnati a Poste Italiane Spa, possono essere espletati anche da società private che - in forza della direttiva n.2008/6/CE assunta in Italia con la L.124 del 2017 - sono autorizzati a curare la spedizione dei plichi raccomandati.
Ogni società privata, così come la stessa Poste Italiane Spa, ha uno o più regolamenti, sovente variabili nel tempo, in ipotesi non necessariamente omogenei né coincidenti, e dunque pare del tutto improprio fare riferimento al regolamento sul servizio postale ordinario, concetto evidentemente inutilizzabile, comunque non pertinente né decisivo.
Alla Cassazione, tra l'altro, inspiegabilmente sfugge che (oltre al Decreto del 09/04/2001 - Min. Poste, che nulla dispone in merito) il Codice Postale (D.P.R.156/1973), per come integrato dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 655/1982), nel regolare la materia della corrispondenza postale ha previsto che:
Art. 38 del D.P.R. 655/1982, comma 2°: "Le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari siano alloggiati o addetti".
Art.40 del D.P.R. 655/1982, comma 4°: "Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili".
In Italia operano circa venticinque società private che, autorizzate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgono servizi di posta privata al pari del precedente monopolista Poste Italiane Spa. Ognuna di loro ha un proprio regolamento (spesso nominato Carta dei Servizi) per il servizio postale svolto sotto il controllo di AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Ogni società privata, poi, utilizza disciplinari interni con cui assegna ai propri dipendenti le incombenze da svolgere in relazione ai servizi prestati.
L'Art.26 del D.P.R. 603/1972 prevede che la notifica semplificata possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ma non assegna a Poste Italiane Spa alcun monopolio, ben potendo l'Esattore affidarsi ad un servizio privato autorizzato dallo Stato (dal 29/08/2017, data di entrata in vigore della L.124 del 2017). La norma in questione fa un generico riferimento al "servizio postale ordinario", che difatti può essere diversamente affidato a soggetti diversi, così come differentemente organizzato e regolamentato.
L'assenza di un regolamento sul servizio postale ordinario, e la possibilità che lo stesso sia variamente regolamentato a seconda della società utilizzata, sconfessa - dunque - il secondo presupposto su cui si fonda la conclusione a cui giunge la Cassazione nel caso di specie, poiché non esiste una norma regolamentare la quale prescriva che se la corrispondenza non venga consegnata per qualsiasi ragione (assenza destinatario o persona abilitata a riceverla), non debba essere dato avviso della giacenza al destinatario della stessa. Anzi esiste una specifica norma, riferita a Poste Italiane Spa, ma applicabile per relationem anche alle società private autorizzate a decorrere dal 2017, che impone di dare comunque avviso della giacenza per le spedizioni raccomandate non andate a buon fine (Art.40 del D.P.R. 655/1982, comma 4°).
Sulle modalità di tale "avviso di giacenza" non esiste, purtroppo, una norma specifica, ed ogni soggetto operante nel settore delle spedizioni regolamenta il proprio servizio con modalità non necessariamente coincidenti ed uniformi.
L'avviso di giacenza può essere immesso in cassetta, oppure inviato a mezzo raccomandata, non vi è disposizione normativa e/o regolamentare che lo preveda.
Bisogna, allora, tornare alla Sentenza della Corte Costituzionale n.175/2018, su cui in punto di diritto poggia la decisione della Cassazione in commento, per capire bene come si sia pervenuti a ritenere legittima dalla Corte delle Leggi la notifica semplificata nel caso di consegna ad altro soggetto in luogo dell'effettivo destinatario.
Tanto, per la Corte delle Leggi, troverebbe copertura costituzionale in ragione di un "elevato livello di conoscibilità - ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto - stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il «limite inderogabile» della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica, non diversamente - mutatis mutandis - da quanto accade nell'ipotesi di una notificazione, che anch'essa può dirsi semplificata, eseguita per posta elettronica certificata, ritenuta da questa Corte compatibile con il diritto di difesa del notificatario (sentenza n. 146 del 2016)".
Ciò, dunque, varrebbe nel caso di consegna ad altro soggetto, situazione effettivamente ritenuta in premessa nell'Ordinanza n.2823 del 9 febbraio 2026, ma nel caso di una raccomandata che non abbia trovato il destinatario momentaneamente assente, per lavoro, per vacanza o per altro ancora, nemmeno seguita da un avviso di avvenuto deposito, nessun obbligo di dimostrazione di conoscenza nemmeno presuntiva dovrebbe essere richiesto al destinatario, semplicemente perché - usando una elementare logica - in tal caso il processo notificatorio non si è affatto concluso nel rispetto di alcuna norma di Legge né di alcun regolamento sul servizio postale ordinario.
Diverso, infatti, è il caso di irreperibilità (relativa), ovverosia l'ipotesi in cui il destinatario della notifica semplificata sia momentaneamente assente (e che, pertanto, la consegna non si sia potuta in alcun modo attuare, nemmeno nei confronti di altri soggetti) rispetto alla consegna ad altro soggetto (componenti del nucleo familiare, conviventi, collaboratori familiari, ma anche portiere).
Nel primo caso, la necessità di un "avviso di giacenza", in ossequio alla normativa sul servizio postale ordinario menzionato (Art.40 del D.P.R. 655/1982, comma 4°), non è affatto un optional ed è da tempo questione certa nella giurisprudenza della Suprema Corte, si direbbe sostanzialmente granitica, sin dagli anni '90 intoccata, se non rivisitata in senso apparentemente difforme solamente negli ultimi mesi.
Cosi inquadrato il precipuo contesto, risulta evidente che il dispositivo (si badi bene: solo il dispositivo, ma non la premessa né le effettive intenzioni) dell'Ordinanza della Cassazione n. 2823 del 9 febbraio 2026 non possa essere per nulla utilizzato per eludere le garanzie costituzionalmente assicurate al contribuente circa la concreta possibilità di conoscibilità dell'atto, mai messe in discussione né dalla Cassazione stessa né - tanto meno - dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2018, riferite entrambe - come detto - a casi ben differenti rispetto alla momentanea assenza sia del destinatario sia di altri soggetti che abbiano comunque ritirato la raccomandata.
In conclusione: né la Sentenza Costituzionale n.175/2018 né l'Ordinanza della Cassazione n. 2823 del 9 febbraio 2026, e nemmeno le Sentenze ivi richiamate, hanno affatto legittimato l'omesso invio della comunicazione informativa - nella forma di "avviso di giacenza" - nel caso di temporanea assenza del destinatario, ma solo nel caso di effettiva consegna del plico presso la residenza del destinatario ma a persona diversa.
Non è un caso che la normativa continui a prevedere le due modalità di notificazione a mezzo posta. Quella semplificata prevista dall'Art.26 del D.P.R. 603/1972 e quella ex L.n. 890/1982. Il mittente ha facoltà di scelta, nel primo caso affidandosi all'effettiva consegna del plico ed assumendosi il rischio dell'incompleta notificazione, nel secondo caso anche potendo contare sulla mera conoscibilità dell'atto così notificato anche prescindendo dalla concreta consegna del plico.
La scelta tra le due modalità non è affidata ad un capriccio, né può essere considerata impeditiva per l'altra soluzione, ma è dettata dal rispetto delle regole, anche quelle a tutela del Cittadino, che certo non sono minori dell'interesse esattoriale alla precettazione dei crediti fiscali. Se una notifica semplificata ex Art. 26 del D.P.R. 603/1972 non ha trovato il destinatario poiché assente, e dunque sia tornata indietro inesitata, il mittente potrà sempre optare per la notificazione ex L. n. 890/1982, assicurandosi del perfezionamento della notificazione anche qualora il destinatario sia perdurantemente assente.
Avv.Daniele Osnato
Notifica semplificata ex art.26 del D.P.R. 603/1972• Foto: 123rf.com








