La Cassazione sull'omissione della collegialità qualificata nell'espletamento della consulenza tecnica nei procedimenti civili e penali

Principio di diritto

L'omissione della collegialità qualificata nell'espletamento della consulenza tecnica nei procedimenti civili e penali determina la nullità della consulenza stessa in quanto essa non soddisfa i requisiti minimi e indispensabili previsti dalla normativa vigente per il raggiungimento dello scopo legislativo.

Svolgimento del processo

Con sentenza resa in data 10 gennaio 2022, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in parziale accoglimento delle domande proposte da A.A. e B.B., quest'ultimo in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale su C.C.,D.D. e E.E. ed entrambi in proprio e in qualità di eredi di F.F., ha condannato gli Istituti clinici di Pavia e Vigevano a pagare in favore degli attori la somma di € 2.168,25 a titolo di risarcimento del danno biologico di natura temporanea subito da F.F. in conseguenza della relativa permanenza presso la struttura convenuta. Allo stesso modo la Corte d'appello ambrosiana ha confermato il rigetto della pretesa risarcitoria in relazione al decesso di F.F. avendo il primo giudice correttamente escluso che gli attori avessero adeguatamente fornito la dimostrazione di un nesso di causalità tra detto decesso e un fatto ascrivibile alla responsabilità delle strutture convenute.

A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evidenziato come, sulla base delle indagini tecniche eseguite, la causa del decesso della paziente era rimasta sostanzialmente incerta, dovendo ritenersi che l'unica ipotesi causale verosimilmente plausibile fosse quella riconducibile ad un'infiammazione post-operatoria e non già ad un'infezione batterica in relazione alla quale non era emerso alcun elemento probatorio di indole critica dotato di adeguata idoneità rappresentativa.

Avverso la sentenza A.B. e B.B. proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo con il quale censurano la violazione o falsa applicazione dell'art. 15 della legge n. 24/2017 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullità della consulenza tecnica disposta ed eseguita nel corso del giudizio, in considerazione del mancato affidamento di tale incarico a uno o più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento, in conformità a quanto previsto dal menzionato art. 15.

Considerazioni di diritto

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 34085/2025) il motivo è fondato.

I giudici osservano come la norma in questione, pur nulla dicendo sulle conseguenze in caso di non applicazione, è sufficientemente chiara da non lasciare particolari margini di discrezionalità o dubbi interpretativi circa il contenuto, richiamando il precedente Sez. 3, sentenza b. 15594

dell'11.06.2025).

Secondo gli Ermellini, la prescrizione normativa risulta assai chiara nel porre l'accento sulla necessità di prestare il giusto apporto professionale all'analisi di questioni complesse che non possono prescindere dalla collegialità, specie in casi in cui l'apporto di singoli professionisti specializzati risulta fondamentale per fare chiarezza sulla determinazione delle censure da sollevare.

La corte richiama altresì la risoluzione del C.S.M. del 25 ottobre 2017, relativa ai criteri per la selezione dei consulenti nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria là dove si legge che l'affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista sostanzia la garanzia di un collegamento tra il sapere giuridico e il sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell'accertamento peritale.

Dall'esame di queste e di precedenti pronunce, gli ermellini rilevano come non sia condivisibile l'orientamento, assai diffuso in dottrina e in giurisprudenza di merito, secondo il quale, anche a fronte del chiaro dettato normativo, dovrebbe ritenersi legittima e non sindacabile la valutazione del giudice di merito, il quale ritenga, quale peritus peritorum, la sufficienza e l'esaustività di un'eventuale consulenza tecnica espletata attraverso il solo apporto di un medico-legale (o di un medico specialista).

A contrario, le considerazioni richiamate conducono a ritenere che la mancata osservanza del requisito della necessaria collegialità qualificata della consulenza tecnica, disposta nei giudizi di responsabilità medica, costituisca causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base di essa;

nullità conseguente alla violazione di una norma processuale non derogabile, tale dovendo considerarsi quella disposta dall'art. 15, c. 1 della legge n. 24 del 2017.

Lo scopo della norma in materia di responsabilità sanitaria - come riconosciuto dallo stesso giudice costituzionale (Sent. Corte Cost. n. 102 del 20 maggio 2021) - è quello di garantire che la decisione della controversia sia il risultato di un confronto obbligatorio e inderogabile tra

competenze medico-legali e medico-specialistiche, secondo un modello tecnico-scientifico imposto dal legislatore.

Ne consegue che l'apporto peritale che non rispetti tale struttura viola una prescrizione funzionale al corretto accertamento della responsabilità.

Quanto alle conseguenze processuali, trova applicazione l'art. 156 c.p.c., in forza del quale la nullità dell'atto, pur non essendo espressamente prevista dalla legge, è configurabile quando manchino i requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo normativo; al contrario, la nullità deve escludersi solo qualora l'atto abbia comunque realizzato tale finalità.

Pertanto, l'assenza del necessario confronto interdisciplinare impedisce il raggiungimento dello scopo dell'atto tecnico e ne legittima la declaratoria di nullità.

La collegialità qualificata della consulenza tecnica in materia di responsabilità sanitaria costituisce un requisito formale essenziale dell'atto processuale, posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, espressamente valorizzato dal legislatore. Proprio in ragione di tale funzione,

la relativa osservanza non può essere rimessa alle scelte processuali delle parti.

Ne consegue che la nullità, derivante dalla violazione di tale requisito, è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e non soggiace al regime delle nullità relative ordinariamente applicabile ai vizi procedurali della consulenza tecnica d'ufficio.

Non trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui l'eccezione di nullità della CTU, se non sollevata nella prima difesa successiva al deposito, deve ritenersi sanata, trattandosi in questo caso di una nullità funzionale alla salvaguardia di un interesse pubblico e strutturale del processo.

Conclusioni

Nel settore della responsabilità medica il principio di necessaria collegialità dell'incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l'esigenza di perseguire una verifica dell'an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle legis artis. La violazione dell'art. 15, co. 1, della legge n. 24/2017, nella parte in cui prevede che "nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento", determina la nullità dell'atto di nomina dell'ausiliario (o degli ausiliari) e della conseguente consulenza tecnica, in quanto privi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, co. 2, c.p.c.


Avv. Rosanna Pedullà

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