Omissione di atti d'ufficio per il medico di guardia che trascura l'età avanzata della paziente, la sua impossibilità a muoversi e le gravi difficoltà respiratorie e non si reca a visitarla

Reato per il medico di guardia che non si reca dalla paziente anziana

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Confermata dalla sentenza della Cassazione n. 44057/2022 (sotto allegata) la condanna del medico di guardia per il reato di omissione di atti d'ufficio. Nel caso di specie, l'età della paziente e le sue condizioni di salute, comportavano l'obbligo del medico di recarsi dalla paziente per una visita. Non rileva il codice bianco assegnato dalla centralinista e la non gravità della paziente accertata dal medico che invece si è recato dalla donna per la visita domiciliare, prescrivendo anche idonea terapia.

Omissione di atti d'ufficio per il medico di guardia

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Un medico di guardia viene ritenuto responsabile del reato di atti di ufficio perché si è rifiutato di recarsi presso una paziente anziana, impossibilitata a muoversi e con gravi problemi respiratori, come segnalato nella chiamata del figlio al 118.

Il medico contesta l'addebito non sussistendo a suo carico l'obbligo della visita al domicilio del paziente. Trattasi di decisione rimessa alla discrezionalità del medico la cui correttezza è stata confermata dal codice bianco assegnato anche all'esito della visita da parte del collega, a fronte della assenza di gravi rischi per la salute della donna.

Il medico contesta inoltre l'addebito per l'assenza di dolo richiesto invece ai fini della integrazione del reato di omissione di atti d'ufficio.

L'età e le condizioni della paziente richiedevano la visita domiciliare

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La Cassazione però dichiara il ricorso inammissibile

Vero che, come affermato dal medico, la visita domiciliare è un'opzione, è però anche vero che il medico deve valutare caso per caso l'opportunità o meno di recarsi presso il domicilio del paziente per una visita. Nel caso di specie, remano contro la decisione del medico, l'età della paziente, le sue condizioni di salute e la manifesta non disponibilità della guardia anche a un consulto telefonico.

Nel caso di specie la visita presso il domicilio rappresentava per la Cassazione l'unica strada da percorrere.

L'urgenza dell'intervento, non sussistente a parere del medico di guardia, era invece evidente. A nulla rileva l'assegnazione del codice bianco da parte centralinista e la non urgenza confermata dal collega al termine della visita domiciliare.

Sul punto infatti il medico trascura di riferire che il codice bianco è stato assegnato dal collega che, contrariamente all'imputato, si è recato a visitare la donna, prescrivendo anche idonea terapia.

Infondata quindi anche la doglianza sul dolo perché l'urgenza della visita e quindi l'atto da compiere era evidente già al momento della telefonata. L'imputato pertanto non poteva non essersi rappresentato la indefettibilità dell'atto.

Scarica pdf Cassazione n. 44057/2022

Foto: 123rf.com
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