Se uno pneumatico si stacca da un’automobile durante la circolazione e provoca un danno, la responsabilità per la mancata manutenzione del veicolo può rientrare nella copertura dell’assicurazione obbligatoria Rca.
Il principio è stato affermato dal Giudice di Pace di Reggio Emilia, sentenza 17 agosto 2026, n. 1033, con riferimento alla responsabilità prevista dall’art. 2054, quarto comma, c.c. e alla relativa copertura assicurativa disciplinata dall’art. 122 del Codice delle assicurazioni private.
Difetto di manutenzione e responsabilità del proprietario
L’art. 2054 c.c. attribuisce al proprietario del veicolo una responsabilità per i danni collegati a vizi di costruzione o carenze di manutenzione.
Il distacco di uno pneumatico durante la circolazione può quindi assumere rilievo come conseguenza di una carente manutenzione del mezzo. Quando il danno si verifica nell’ambito della circolazione stradale, tale responsabilità può essere coperta dalla Rca obbligatoria.
La responsabilità non riguarda necessariamente soltanto il proprietario: in base alle circostanze concrete, può essere coinvolto anche il conducente, qualora la condotta tenuta alla guida abbia contribuito alla causazione dell’evento.
Quando interviene l’assicurazione
La copertura assicurativa obbligatoria opera per i danni riconducibili alla circolazione del veicolo nei limiti previsti dalla disciplina dell’Rca.
La nozione di circolazione non coincide esclusivamente con il veicolo in movimento. Rilevano anche le situazioni in cui il mezzo viene arrestato o lasciato in sosta, purché sia utilizzato secondo la sua funzione ordinaria di trasporto di persone o cose.
Di conseguenza, ai fini dell'obbligo assicurativo assume rilievo l'uso del veicolo e non soltanto il luogo nel quale esso si trova.
La circolazione anche in aree private
Il principio assume particolare importanza per i veicoli utilizzati in spazi chiusi o aree non aperte alla normale circolazione stradale, come cantieri e capannoni.
Se il mezzo viene impiegato secondo la sua funzione abituale e si muove, si arresta o permane in sosta, l'obbligo assicurativo può operare anche in tali contesti.
La disciplina oggi trova un espresso riferimento nel novellato art. 122 del Codice delle assicurazioni private.
Il principio affermato dal giudice
La pronuncia del Giudice di Pace di Reggio Emilia collega quindi tre elementi: la responsabilità del proprietario per i difetti di manutenzione, la nozione di circolazione del veicolo e l'operatività dell'assicurazione obbligatoria.
Nel caso dello pneumatico che si stacca durante la circolazione, l'eventuale responsabilità per la manutenzione del mezzo non resta necessariamente a carico del proprietario o del conducente, ma può rientrare nella garanzia Rca, quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
La concreta attribuzione della responsabilità e l'operatività della garanzia devono comunque essere valutate sulla base delle circostanze del singolo sinistro.





