La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio 2026 n. 10 (sotto allegata) ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale in ordine al reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (da ora in poi c.d.s.), come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177 (recante interventi in materia di sicurezza stradale), promosse con tre diverse ordinanze emesse, rispettivamente, dai Giudici per le Indagini Preliminari del Tribunale di Macerata, del Tribunale di Siena e del Tribunale di Pordenone i quali, a vario titolo e per molteplici ragioni, hanno censurato la novella nella parte in cui ha previsto la punizione di «chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope», senza connessione alcuna tra il tempo dell'assunzione e la guida nonché con i perduranti effetti di alterazione dovuti a tale assunzione.
La modifica normativa apportata dalla legge n. 177/2024 ha suscitato dubbi di costituzionalità già dal dato letterale dei commi 1 e 1-bis dell'art. 187 c.d.s., che ora incriminano la condotta di chi si ponga alla guida ovvero cagioni un incidente in qualsiasi momento successivo all'assunzione di una sostanza stupefacente, pur qualora sia accertato o non sia possibile accertare né che in tali circostanze il conducente fosse «sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, né quando le stesse siano state assunte» (cfr. ord. GIP Macertata).
L'evoluzione normativa e la ratio della novella del 2024
La versione originaria dell'art. 187 c.d.s. introdotta nel 1993 contemplava la fattispecie di reato di «Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti» che puniva chiunque infrangeva il divieto di guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel susseguirsi degli anni la fattispecie è stata affinata dal legislatore e, dopo sei aggiornativi normativi, con la legge 29 luglio 2010 n. 120, l'art. 187 c.d.s. veniva modificato nella versione "consolidata" in vigore sino al 31 dicembre 2024, la quale per oltre quattordici anni ha punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque «Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti».
Con l'entrata in vigore della legge n. 177/2024 si è codificata l'intentio legislatoris -per quanto emergerebbe dai relativi lavori preparatori del disegno di legge A.C. n. 1435 presentato il 28 settembre 2023 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini - di «porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell'illecitodella guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti», superando in tal modo la probatio diabolica dello «stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilità di condotte particolarmente pericolose per l'incolumità pubblica».
Ancora più chiara è stata l'intenzione espressa nel dossier 29 aprile 2024 dei lavori preparatori all'emanazione della legge 177/2024 svolti al Senato della Repubblica (A.S. n. 1086), in cui si è osservato che la modifica dell'art. 187 c.d.s. comporta «la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida "dopo" aver assunto sostanze stupefacenti. In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico [...]. Il dichiarato intento della modifica - pertanto - è di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione».
Non è perciò revocabile in dubbio che la ratio della novella, lungi dall'intervenire per "migliorare la fase di accertamento" di condotte capaci di porre in pericolo la sicurezza per la circolazione e l'incolumità degli utenti della strada, ha avuto l'intento di «correggere» il malcostume dell'assunzione di droghe attraverso l'espansione della sanzione penale (reato e sequestro della vettura) e amministrativa (sospensione o ritiro della patente) all'interno della disciplina del codice della strada.
I motivi delle ordinanze di rimessione
È chiaramente intellegibile l'enorme differenza intercorrente tra le due versioni del reato di cui all'art. 187 c.d.s. ante e post riforma del 2024, la seconda delle quali è stata pensata per applicarsi anche a condotte prive di pericolo per la circolazione (ad esempio per chi abbia assunto stupefacenti con effetti svaniti o assenti seppure con tracce nelle urine della precedente assunzione) in chiara violazione del principio di proporzionalità (Corte Cost., sent. n. 74 del 2025; sent. n. 104 del 2025; sent. n. 143 del 2025; sent. n. 193 del 2025; sent. n. 5 del 2023; sent. n. 14 del 2023; sent. n. 184 del 2023; sent., n. 97 del 2020; sent. n. 20 del 2019; sent. n. 1 del 2014) e del principio di necessaria offensività del reato desumibile dall'art. 25, co. 2 Cost., che esige che il fatto descritto dalla legge penale sia una condotta umana che abbia leso o almeno posto in pericolo un bene giuridico tutelato dalla norma penale (Corte cost. sent. n. 116 del 2024;sent. n. 139 del 2023; sent. n. 211 del 2022; sent. n. 249 del 2010; sent. n. 225 del 2008; sent. n. 265 del 2005; sent. n. 354 del 2002).
La nuova fattispecie che punisce chi guida "dopo" aver assunto sostanze stupefacenti è perciò apparsa ai giudici a quoquantomai irrazionale e inammissibilmente generica in assenza di qualsiasi delimitazione temporale dell'assunzione rispetto alla guida, nonché in carenza della astratta descrizione intellegibile di «connotati precisi» della condotta (Corte. Cost. sent. n. 96 del 1981), la cui punibilità è stata anticipata dalla novella del 2024 a quelle «condotte prive di ogni possibile rilevanza a porre in pericolo» il bene tutelato dalla norma penale (ord. GIP Macerata).
La mera punizione dell'assunzione di sostanze stupefacenti indipendentemente dallo stato di alterazione psico-fisica o dalla messa in pericolo della sicurezza per la circolazione ha sollevato dubbi di costituzionalità anche in relazione al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. rispetto alla analoga fattispecie di cui all'art. 186 c.d.s. che punisce la «guida in stato di ebbrezza» - come pure quella al successivo art. 186 bis che punisce chi guida «dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste» -, che presuppongono comunque il necessario accertamento, in concreto e/o in astratto, della sussistenza di una "alterazione" dovuta all'assunzione ritenuta a monte pericolosa per la circolazione (si pensi alle soglie legali di presunta ebrezza alcolica previste dalle lettere a, b, c del comma 2 dell'art. 186 c.d.s.).
Evidentemente la ratio della modifica dell'art. 187 c.d.s. ha spostato il focus della politica di tutela della sicurezza stradale in favore di nuove politiche a tutela della morale e dell'ordine pubblico contro la particolare forma di "colpa d'autore" o, come meglio descritto nell'ordinanza di rimessione del GIP senese, per «incriminazioni d'autore» riferita al "modo di essere" del reo per una sua mera «qualità personale» (Corte cost. sent. n. 249 del 2010; sent. n. 354 del 2002) o per un suo mero «status» di assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope (Corte cost. sent. n. 116 del 2024; sent. n. 211 del 2022) che viene punito in occasione o nel momento in cui si pone alla giuda di una vettura anche dopo molto tempo dall'assunzione (in termini di ore, giorni, settimane, mesi o addirittura anni) in piena lucidità psico-fisica e senza costituire nemmeno in astratto "pericolo" per la circolazione.
Tutti i sospetti di illegittimità costituzionale rimessi alla Consulta sono stati condivisi anche dall'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) e dall'Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) che, con due pareri amicus curiae, hanno auspicato che la Corte costituzionale, nell'accogliere le questioni, si spingesse addirittura oltre i limiti del devoluto, estendendo lo scrutinio anche alla parte della legge n. 177/2024 che ha eliminato le parole «in stato di alterazione psico-fisica» dal comma 1-bis dell'art. 187 c.d.s. (concernente l'ipotesi in cui il conducente, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, provochi un incidente stradale) non espressamente denunciata dalle ordinanze di rimessione.
Le ragioni della decisione
La Corte costituzionale non ha condiviso nessuno dei dubbi sollevati dai tribunali di merito e dalle autorevoli società della scienza giuridica del settore, alla luce del fatto che sarebbe stato comunque possibile giungere ad una «interpretazione restrittiva conforme a Costituzione» delle norme censurate in grado di ricondurre la scelta di incriminazione del legislatore nell'alveo del principio di proporzionalità e di necessaria offensività del reato.
La Consulta, invero, nel riconoscere che la punizione dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope senza connessione con lo stato di alterazione alla guida condurrebbe in effetti «a risultati incompatibili con i principi di proporzionalità e necessaria offensività del reato», ha obiettato ai remittenti l'adozione di una interpretazione "chiusa" della fattispecie nell'attribuire rilevanza a qualsiasi condotta di guida di un veicolo dopo l'assunzione di droghe.
Invece, per la Corte, una interpretazione costituzionalmente orientata non potrebbe che partire dal presupposto -indiscutibile ed ineccepibile- che le disposizioni censurate mirano a tutelare il bene giuridico della sicurezza stradale che involge diritti di spiccato rilievo costituzionale (vita, integrità fisica e beni patrimoniali degli utenti), suscettibili di essere posti in grave pericolo da chi si ponga alla guida di un veicolo in condizioni psico-fisiche alterate dall'uso di sostanze stupefacenti, senza però che tale interpretazione possa espandersi sino ad intercettare in modo sovrainclusivo quelle condotte inidonee a creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
La sentenza in commento, dunque, ha faticosamente cercato un punto di caduta contenitivo dell'impatto «sulla libertà e gli stessi diritti costituzionali dei destinatari della norma, ed eguale efficacia in termini di tutela dei beni giuridici in gioco» derivante dall'applicazione di una disposizione penale pensata, scritta e introdotta per limitare la stessa libertà di circolazione e il diritto al lavoro, il cui concreto esercizio in presuppone solitamente la possibilità di guidare un veicolo (Corte cost. sent. n. 246 del 2022; sent. n. 68 del 2021).
Per riuscire in tale operazione interpretativa costituzionalmente orientata il Giudice delle leggi ha evocato i c.d. reati di pericolo, in particolare le endiadi del reato di pericolo concreto e del pericolo presunto (o astratto), riconducendo nella prima categoria quei reati per i quali si richiede l'accertamento, caso per caso, di un reale pericolo per il bene giuridico protetto (tra i quali l'art. 187 c.d.s. ante riforma ove si richiedeva sussistere «in stato di alterazione psico-fisica»), mentre nella seconda categoria sussumere quei reati in cui tale accertamento non è richiesto dalla stessa disposizione incriminatrice (tra i quali l'art. 187 c.d.s. post riforma ove è sufficiente guidare «dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»).
Si legge nella sentenza 10/2026 che l'area della rilevanza penale delle norme censurate dovrà «intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all'assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida».
Commento e conclusioni
Interpretate nel modo prospettato dalla sentenza in commento le disposizioni censurate sembrano effettivamente sottrarsi al dubbio di compatibilità con il principi di tassatività, offensività, proporzionalità e uguaglianza denunciato dai remittenti, la cui sovrainclusività interpretativa dei remittenti è stata corretta dalla Corte mediante una contro operazione di restringimento delle maglie applicative del reato alle sole ipotesi in cui la condotta di guida risulti in concreto idonea a cagionare un pericolo ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice e, dunque, allorquando qualsiasi persona, consapevole della possibilità di essere sottoposto a sanzione penale, si ponga alla guida di un veicolo in un momento successivo all'assunzione di sostanze stupefacenti allorché risulti ancora influenzato dagli effetti droganti, pur sapendo che avrebbe dovuto astenersi dalla condotta per non creare pericoli alla circolazione e agli altri utenti della strada.
È parimenti evidente però come, per giungere a tale restringimento della portata applicativa della disposizione incriminatrice censurata, la Corte costituzionale abbia dovuto superare con un balzo logico e interpretativo sia il dato letterale inequivocabilmente chiaro della norma sia l'espressa intentio legislatoris sottesa alla modifica normativa, manipolando macroscopicamente il senso della legge attraverso uno sforzo interpretativo (pur concesso dalla Corte cost. sent. n. 113 del 2025; sent. n. 107 del 2025; sent. n. 98 del 2021), che si è spinto sino a forgiare una nuova fattispecie incriminatrice "non scritta" e scollata dalla ratio normativa e dal significato letterale del testo.
In virtù di tale singolare operazione salvifica portata a compimento dalla sentenza n.10/2026, nell'art. 187 c.d.s. nuovo conio la preposizione "dopo" avrebbe un significato più gergale di collocare nel tempo due presupposizioni della stessa condotta: al riguardo la Corte porta l'esempio della frase "vengo a prenderti dopo cena", secondo cui tale affermazione non potrebbe essere certo interpretata come possibilità di presentarsi in ogni momento successivo alla cena, implicando comunque un minimo rapporto di contiguità temporale tra la "cena" e la "venuta".
Esempio questo senza dubbio suggestivo, ma totalmente inadeguato con una tecnica normativa dignitosamente chiara e, peraltro, insufficiente ad escludere le diverse possibilità di "presentazioni" estemporanee, eccessivamente tardive o notturne e, comunque, lasciate al libero arbitrio della persona.
Inoltre francamente di difficile comprensione appare la proposta interpretativa fornita dalla sentenza 10/2026 rispetto alle intenzioni del legislatore del 2024 che ha espressamente inteso, con la modifica dell'art. 187 c.d.s., eliminare la prova del nesso eziologico tra l'assunzione della sostanza e l'effetto di alterazione ma, prima ancora, dello stesso stato di alterazione psico-fisica: in pratica, a dire della Corte, non si può prescindere dall'accertamento dello "stato di alterazione" per non incappare nelle denunciate violazioni costituzionali, seppure tale prova è ora affidata alla sensibilità e all'apprezzamento dell'organo accertatore (e del giudice) nell'identificare fattori quali la «generica idoneità» della condotta, la «prossimità temporale» tra assunzione e guida, la «matrice biologica» dell'assuntore, la «quantità e qualità» della sostanza assunta, le «attuali conoscenze scientifiche» e la resilienza di un «utente medio», con buona pace del rispetto dei principi di tassatività, determinatezza, proporzionalità e offensività della fattispecie incriminatrice.
In conclusione, la Corte costituzionale, con la sentenza 10/2026 ha ritenuto infondate le questioni prospettate «a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell'agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale», ma ha contestualmente evitato di dichiarare illegittimo l'art. 187 c.d.s. -come ogni elemento di senso, logica e diritto conduceva a dichiarare- nella parte in cui non si prevede più che venga accertato «la sussistenza di uno stato di alterazione psico-fisico di chi si pone alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope».
Come oramai d'abitudine della Corte costituzionale italiana, non sussiste più alcun limite ai poteri di interpretatio legis delle sentenze additive di rigetto, che si spingono sino alla possibilità di «creare» con un artificio interpretativo una nuova fattispecie - identica a quella modificata dalla norma censurata - che nonostante sia incompatibile con il dato letterale e con la ratio legis incostituzionale nella sua espressa formulazione, lascia in vita l'ennesima norma penale incerta e indeterminata, per la cui configurazione la Corte reintroduce un elemento costitutivo univocamente espunto dal legislatore con la riforma del 2024.
Avv. Angelo Di Lorenzo
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