Dal Dispatch CIA 1035-960 alla patologia kafkiana del diritto, come la neolingua trasforma la verità documentale in eresia e il cittadino sovrano in un suddito da sorvegliare

L'ontologia della parola come arma

Il diritto vive di parole. La precisione del lessico giuridico è la prima garanzia di libertà per il cittadino: se i termini sono vaghi, il potere è arbitrario. Nel presente contributo si documenterà per tabulas come l'attuale uso del termine "complottista" (o "teorico della cospirazione") non sia il risultato di un'evoluzione organica e spontanea del linguaggio, bensì il prodotto di un'operazione di ingegneria sociale e guerra psicologica (PsyOp), ufficiale, codificata ed esplicitamente finalizzata a neutralizzare il controllo democratico sugli atti di governo.

Il passaggio dalla democrazia partecipativa alla "democrazia recitativa" avviene nel momento in cui lo Stato non si limita a gestire la res publica, ma interviene attivamente nella psiche del consociato per inibirne la capacità critica. In questo saggio analizzeremo come una strategia nata negli uffici dell'intelligence statunitense nel 1967 sia diventata oggi la base per un sistema sanzionatorio extragiudiziale che colpisce i diritti costituzionali più profondi.

Il Dispatch 1035-960 della CIA: Genesi di un'arma di "distrazione di massa"

Il termine "complottismo", ovvero "teoria della cospirazione" non è nato come un insulto. Fino alla metà degli anni '60, la locuzione manteneva una neutralità descrittiva nei testi di sociologia e storia. La sua metamorfosi in arma di delegittimazione di massa ha una data e un mittente precisi: aprile 1967, CIA, Dispatch n. 1035-960 che rappresenta il "paziente zero" di una strategia di guerra psicologica.

In risposta al crescente scetticismo pubblico sui risultati della Commissione Warren riguardante l'assassinio di John F. Kennedy, l'intelligence statunitense non scelse la via della trasparenza, ma quella della PsyOp (Psychological Operation). Il documento suggeriva esplicitamente di utilizzare "asset" mediatici (ovvero giornalisti compiacenti e funzionalizzati alla narrativa istituzionale) per ridicolizzare i critici, etichettandoli come soggetti mossi da speculazione finanziaria o disturbi mentali. Sotto il profilo giuridico, questo segna il passaggio dallo Stato di Diritto allo "Stato di Propaganda", dove la verità processuale viene sostituita da una verità prefabbricata e difesa tramite la gogna sociale.

Sotto il profilo del diritto, rappresenta il primo caso documentato di sviamento di potere informativo: un apparato dello Stato che interviene nel mercato delle idee non per informare, ma per deformare il processo di formazione del convincimento pubblico.

L'intelligence americana ha quindi operato una vera e propria operazione di "neolingua" (cfr. 1984 di George Orwel), svuotando il termine della sua etimologia per trasformarlo in un marcatore patologico: chi contesta la versione ufficiale non è più un cittadino che esercita il dubbio, ma un soggetto affetto da "paranoia" o "irrazionalità".

Etimologicamente, "congiura" o "cospirazione" derivano dal latino con-spirare (respirare insieme). Nel diritto penale, l'associazione a delinquere o il complotto politico sono fattispecie concrete. Prima del 1967, ipotizzare una cospirazione era un esercizio logico-investigativo neutro.

La trasformazione del termine in "epiteto patologizzante" mira a svuotare il concetto di conspiracy della sua rilevanza giuridica per trasformarlo in un marcatore di esclusione sociale. È la creazione di un "reato di lesa maestà" modernizzato: chi dubita della versione ufficiale non è un critico, è un malato o un nemico dello Stato.

Paradossalmente il termine "complottismo" (teoria della cospirazione in USA), fu inventato proprio per coprire un palese complotto (cospirazione) degli apparati deviati ai danni del Popolo statunitense.

Il dispaccio della CIA non divenne di dominio pubblico immediatamente. La sua esistenza iniziò a trapelare grazie a richieste basate sul FOIA (Freedom of Information Act), ma la sua analisi sistematica e la sua diffusione massiccia all'interno del dibattito sul "complottismo" come arma linguistica avvennero molto più tardi (soprattutto dagli anni '90 in poi, con la spinta del JFK Records Act del 1992 e il lavoro di ricercatori come il Professor Lance deHaven-Smith dell'Università della Florida).

L'insostenibilità della verità ufficiale è stata infine sancita dalla storia: nel 1979, il Rapporto finale dell'HSCA (House Select Committee on Assassinations), l'atto conclusivo di un'indagine del Congresso degli Stati Uniti durata due anni, ammise la "probabile cospirazione", smentendo la Commissione Warren. Il dato inquietante è che questa ammissione arrivò dodici anni dopo il Dispatch 1035-960, perciò per oltre un decennio, lo Stato ha deliberatamente utilizzato un'arma psicologica per perseguitare cittadini che stavano semplicemente dicendo la verità, una verità che le istituzioni avrebbero poi dovuto parzialmente confermare.

L'insostenibilità della "verità ufficiale": il caso Garrison e il martirio dei dissidenti

L'esplosione del termine "complottista" nel 1967 non fu un vezzo accademico, ma una necessità di sopravvivenza per l'establishment. La versione ufficiale dell'omicidio JFK, cristallizzata nel Rapporto della Commissione Warren, appariva palesemente infondata anche a un occhio non esperto. Occorre quindi analizzarne dettagliatamente i singoli elementi più critici.

La fisica dell'impossibile: la "Magic Bullet Theory"

Il punto di rottura logico fu la cosiddetta "teoria del proiettile magico". Secondo la versione ufficiale, un unico proiettile avrebbe dovuto compiere traiettorie innaturali, attraversando due corpi (Kennedy e il governatore Connally), restando pressoché integro.

Qualunque cittadino dotato di senso comune poteva osservare nel filmato di Zapruder (reso pubblico solo anni dopo, ma i cui fotogrammi iniziarono a circolare da subito) che il movimento della testa del Presidente era incompatibile con un solo colpo sparato alle spalle.

Invece di rispondere ai dubbi balistici con perizie trasparenti, il sistema applicò il protocollo del Dispatch 1035-960: chiunque sottolineasse l'incongruenza fisica dei fatti veniva etichettato come "irrazionale" o "nemico dello Stato".

Accettare la "Magic Bullet Theory" non era un atto di fede, ma un test di obbedienza. Chi rifiutava di negare l'evidenza dei sensi veniva sanzionato socialmente. Qui nasce la violazione dei diritti umani: lo Stato non punisce un'azione, ma la fedeltà alla realtà.

Il diritto non può esistere nel vuoto. Ogni norma presuppone un fatto. Se il potere ha la facoltà di dichiarare "falso" un fatto vero (come l'impossibilità fisica della traiettoria di un proiettile), esso non sta solo mentendo: sta distruggendo la base cognitiva su cui poggia il contratto sociale. Se una perizia balistica razionale viene etichettata come "teoria della cospirazione", si sta negando al cittadino anche il diritto di produrre prove in sua difesa o a sostegno di una denuncia.

Il trattamento riservato al Procuratore Jim Garrison

L'esempio più lampante della illegittima violenza istituzionale fu il trattamento riservato a Jim Garrison, il Procuratore distrettuale di New Orleans che osò istruire l'unico processo per cospirazione nell'omicidio Kennedy.

Garrison non era un "agitatore di folle", ma un alto magistrato, un ex ufficiale dell'esercito e un uomo delle istituzioni. Il trattamento a lui riservato fu il prototipo delle moderne PsyOps:

a) Infiltrazione e sabotaggio: Testimoni chiave morirono in circostanze sospette o furono intimiditi.

b) Assassinio della reputazione (Character Assassination): I media mainstream, seguendo le linee guida della CIA, lo dipinsero come un megalomane ossessionato, un paranoico o un omosessuale latente (all'epoca usato come stigma sociale).

c) L'isolamento giudiziario: Garrison fu lasciato solo, ostacolato nel reperimento dei documenti (coperti da segreto di Stato) e infine ridicolizzato dalla stampa nazionale, nonostante fosse stato l'unico a evidenziare legami tra l'intelligence e gli ambienti dell'eversione.

Il messaggio intimidatorio alla collettività

Il "trattamento Garrison" servì da monito per l'intera magistratura e per l'opinione pubblica mondiale: se un Procuratore distrettuale può essere distrutto e umiliato per aver cercato la verità di fronte ad una versione ufficiale palesemente surreale, quale speranza può avere il semplice cittadino"

Questa è la radice del "furto di democrazia": lo Stato non si limita a nascondere il delitto, ma trasforma chiunque cerchi di denunciarlo in un "appestato" sociale. È lo stesso meccanismo che oggi vediamo applicato attraverso il de-banking o la censura algoritmica: la punizione non colpisce il reato (che non esiste), ma la "disubbidienza intellettuale".

L'evoluzione delle tecniche di "furto di democrazia" ha oggi trovato il suo approdo definitivo in una zona grigia del diritto dove la Sicurezza Nazionale viene invocata non per proteggere la comunità, ma per blindare l'azione amministrativa contro ogni possibile sindacato giurisdizionale.

Perciò, quando il Dispatch 1035-960 suggerisce di dipingere i critici come "mentalmente instabili", sta compiendo un salto autoritario enorme:

a) Passando dallo Stato di Diritto allo Stato Terapeutico: Il dissidente non è più un avversario politico con cui confrontarsi, ma un "paziente" da isolare o un "infetto" da cui proteggere la società.

b) Questa è la radice del "Chilling Effect" (effetto di congelamento): il cittadino, per paura di essere etichettato e perdere diritti civili o finanziari, smette di esercitare il dubbio critico. La sua mente non è più libera; è sotto sequestro preventivo.

L'interdipendenza sospetta: dal Modello CIA alla "Filiera della Verità" italiana

L'operazione nata nel 1967 con il Dispatch 1035-960 non sembra essere rimasta un fenomeno isolato d'oltreoceano. Si ravvisano analogie funzionali e sovrapposizioni procedurali che suggeriscono un recepimento de facto di modelli di gestione del dissenso originatisi in ambiti extragiudiziali:

a) Protocolli Standardizzati: L'adozione di termini identici ("fake news", "teorici della cospirazione", "disinformazione interna/esterna") in contesti geografici diversi suggerisce l'esistenza di un framework comune di gestione del dissenso.

b) L'Italia come laboratorio: Dalle strategie di copertura sui misteri della Prima Repubblica fino alle recenti "task force" governative contro le cosiddette fake news, l'Italia ha mostrato una ricezione acritica dei modelli di comunicazione strategica anglosassoni.

c) Il recepimento per via gerarchica: Spesso queste direttive filtrano attraverso i trattati di cooperazione tra servizi di informazione (intelligence sharing), dove la "protezione della narrativa comune" diventa un obbligo di sicurezza nazionale, sovrapponendosi e talvolta schiacciando la gerarchia delle fonti interna e la libertà di stampa garantita dall'Art. 21 della nostra Costituzione.

La violazione degli Artt. 3 e 21 della Costituzione: il diritto alla ricerca della verità

Nel nostro ordinamento, l'Articolo 21 della Costituzione garantisce la libertà di manifestazione del pensiero. Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale ha più volte chiarito che tale diritto include, in senso bidirezionale, il diritto a ricevere un'informazione corretta e non manipolata (cfr. Corte Cost. n. 105 del 1972).

La libertà di manifestazione del pensiero non è solo il diritto di emettere suoni, ma il diritto di fondare le proprie opinioni su fatti reali. Uno Stato che opera per inquinare i fatti viola il "diritto dei cittadini ad essere informati", che la Corte Costituzionale ha definito come presupposto per la democrazia.

Quando apparati istituzionali (siano essi nazionali o alleati in virtù di trattati internazionali) operano attivamente per inquinare il dibattito pubblico tramite la creazione di etichette dispregiative, si configura una forma di eccesso di potere per sviamento. L'autorità non usa i propri mezzi per il bene comune, ma per silenziare il controllo democratico. La "turlupinazione" del cittadino non è solo un atto immorale, ma una violazione del patto sociale: se il cittadino non può accedere a fatti nudi, il suo voto e la sua partecipazione politica risultano viziati alla base.

Si evidenzia altresì una palese violazione dell'Articolo 3 della Carta Costituzionale, giacché l'uso di epiteti istituzionali per delegittimare categorie di cittadini crea una discriminazione di fatto. Se lo Stato etichetta preventivamente ed ufficialmente come "irrilevante", "ridicolo" o "pericoloso" il pensiero di una parte della popolazione, viola il principio di pari dignità sociale.

Il profilo CEDU: la lesione degli Artt. 10, 13 e 17

A livello sovranazionale, la condotta descritta nel dispaccio 1035-960 e nelle sue moderne evoluzioni entra in rotta di collisione con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) è chiara nel sancire che lo Stato non ha il monopolio della verità.

Art. 10 (Libertà di espressione): La Corte EDU ha stabilito che la libertà di espressione costituisce uno dei pilastri fondamentali di una società democratica. La creazione di una "bolla di discredito" istituzionale attorno a chi contesta versioni ufficiali agisce come una forma di censura indiretta (chilling effect), scoraggiando la libera inchiesta. L'Art. 10 protegge infatti anche le informazioni che "offendono o turbano", dunque le operazioni di propaganda istituzionale (PsyOps) costituiscono un'interferenza sproporzionata. (cfr. Corte EDU Handyside c. Regno Unito, 1976)

Art. 13 (Diritto a un ricorso effettivo): Quando un "delitto di Stato" viene protetto da coperture istituzionali e tecniche di guerra psicologica, viene negato alla vittima (e alla società) il diritto di conoscere la verità e di ottenere giustizia in un processo equo. La verità storica diventa così un bene giuridico calpestato in nome della "ragion di Stato". (cfr. Corte EDU El-Masri c. "Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia", 2012)

Art. 17 (Divieto dell'abuso di diritto). Esso stabilisce che nessuna norma della Convenzione può essere interpretata nel senso di autorizzare un'attività volta alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa esposti. L'uso sistematico della propaganda (PsyOp) per coprire crimini di Stato è un abuso di diritto da parte delle istituzioni, poiché utilizza gli strumenti della "comunicazione pubblica" per distruggere la libertà di espressione e il diritto alla verità.

La "Guerra Psicologica" come illecito civile

L'utilizzo sistematico di strategie per indurre la popolazione a dubitare delle proprie facoltà logiche (una sorta di gaslighting collettivo) solleva interrogativi su possibili profili di responsabilità per danno all'integrità psichica della collettività. Le "coperture istituzionali" di delitti ai danni dello Stato e dei cittadini configurano un tradimento dei doveri di lealtà dei pubblici funzionari.

I fatti citati nel database della Mary Ferrell Foundation non sono semplici curiosità storiche, sono le prove di una "tecnica di difesa" che le istituzioni continuano a usare ogni qualvolta la realtà dei fatti minaccia la stabilità del potere.

La responsabilità civile dello Stato: il danno ingiusto da "induzione in errore collettiva"

Nel diritto civile italiano, la clausola generale dell'Art. 2043 c.c. definisce come risarcibile qualunque "fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto". Se applichiamo questo principio all'azione degli apparati istituzionali che operano mediante PsyOps (operazioni psicologiche), emerge una nuova e inquietante frontiera della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione.

Se è dimostrato per tabulas che lo Stato ha operato per manipolare la percezione della realtà, il danno non è solo ideale, ma si riflette sulla qualità delle decisioni politiche e sulla stabilità del sistema economico. Si potrebbe perciò ipotizzare in questi casi un'azione risarcitoria collettiva per la lesione dell'integrità del dibattito democratico.

La lesione di un interesse legittimo e del diritto soggettivo all'autodeterminazione

Il cittadino non è un mero spettatore delle decisioni pubbliche, ma il titolare della sovranità (Art. 1 Cost.). Per esercitare tale sovranità, egli deve poter contare su un processo di formazione della volontà che non sia viziato da dolo o manipolazione.

Quando lo Stato spende denaro pubblico per etichettare come "complottista" una verità documentata (o una legittima obiezione), compie un atto di sviamento di potere. Il danno ingiusto risiede nella lesione del diritto del cittadino a non essere ingannato dalle proprie istituzioni.

Si configura quindi un danno da "vizio del consenso politico", ovvero un danno non patrimoniale (esistenziale e politico) derivante dalla perdita di chance di partecipare consapevolmente alla vita democratica. Se il corpo elettorale viene indotto in errore tramite tecniche di "neolingua" codificate, l'intero processo democratico risulta alterato.

Il delitto di Stato ai danni dello Stato

Emerge con chiarezza che le "PsyOps" di copertura dei delitti di Stato non sono semplici errori comunicativi, ma violazioni sistemiche che producono un danno erariale e sociale incalcolabile.

Si configura quindi quello che può essere definito un "delitto di Stato ai danni dello Stato e dei cittadini". Quando le istituzioni utilizzano coperture istituzionali per indurre in errore la popolazione, violano il Dovere di lealtà Istituzionale. La trasparenza amministrativa non è un optional, ma un pilastro della democrazia. Le "PsyOps" documentate, che partono dal caso JFK e arrivano alle moderne tecniche di controllo dell'informazione, rappresentano una violazione dei diritti costituzionali in quanto impediscono al corpo elettorale di formarsi un'opinione consapevole.

Risulta in questo modo leso il principio dello "Habeas Mens", ovvero la libertà della mente come estensione dell'Habeas Corpus.

Quando apparati di intelligence utilizzano fondi pubblici per finanziare campagne di disinformazione volte a coprire responsabilità istituzionali (come nel caso JFK), commettono un reato contro la personalità dello Stato. Il cittadino è turlupinato due volte: come contribuente (che finanzia il suo stesso inganno) e come sovrano (cui viene sottratta la verità necessaria per votare).

Dal discredito alla sanzione patrimoniale: il caso UE

L'uso del concetto di "Sicurezza Nazionale" nel contesto informativo e finanziario moderno ricorda molto da vicino l'uso che se ne fece nel 1967 per proteggere i segreti dell'omicidio JFK.

Il salto di qualità repressivo avviene quando la delegittimazione semantica si traduce in coercizione economica. Recentemente, abbiamo assistito a episodi in cui l'Unione Europea, attraverso regolamenti restrittivi, ha proceduto al congelamento dei beni nei confronti di soggetti (giornalisti, analisti o enti) accusati di diffondere "disinformazione" o narrazioni contrarie agli interessi strategici dell'Unione (cfr. Regolamento (UE) 2022/350).

Constatiamo quindi il passaggio dalla violenza verbale alla sanzione patrimoniale. Questo salto evolutivo della repressione è allarmante.

Sotto il profilo giuridico, ciò configura una violazione della riserva di legge. Se il dissenso viene punito non tramite una legge penale chiara, ma tramite l'emarginazione sociale e il blocco dei flussi finanziari basati su valutazioni di "opportunità politica", il sistema democratico scivola verso un modello di credito sociale.

Più in particolare, appare grave l'assenza di reato tipizzato. La "disinformazione" non è infatti un reato definito dal codice penale. È un concetto fluido, interpretato politicamente. Perciò tanto più grave appare un provvedimento amministrativo inoppugnabile di congelamento dei beni e l'esclusione dai circuiti bancari che equivalgono alla morte civile, se si considera che nessun reato prevede simili forme di sanzione e l'assenza di vaglio preventivo o successivo di legittimità da parte dell'Autorità Giudiziaria. Si tratta dunque di una sanzione definitiva e terminale per chi ha osato resistere alla "verità ufficiale".

Inoltre, tali procedure realizzano un'inversione dell'onere della prova, in quanto il cittadino subisce il sequestro dei propri asset senza un processo preventivo, ma sulla base di un sospetto politico o di una narrativa sgradita.

Si ravvede inoltre una violazione del Diritto di Proprietà (Art. 17 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE) e del diritto a un giusto processo.

Il congelamento dei beni, nato come strumento eccezionale per il contrasto al terrorismo o alla criminalità organizzata, viene quindi oggi esteso a reati di opinione o, peggio, come visto, a "non-reati" definiti secondo criteri politici fluidi e non tipizzati penalmente.

Vi è allora una distorsione del fine, giacché la sicurezza dovrebbe tutelare l'integrità fisica dello Stato, non l'integrità della sua immagine o la tenuta delle sue narrazioni politiche. Quando il congelamento dei beni di un cittadino avviene perché la sua opinione è ritenuta "destabilizzante", non si sta proteggendo la nazione, ma si sta proteggendo l'esecutivo dal dissenso.

Tutto ciò comporta un superamento degli strumenti d'urgenza. Infatti, ad esempio, mentre il sistema cautelare (cfr. Art. 700 c.p.c.) nasce per evitare danni irreparabili ed è contraddistinto da un costante intervento dell'Autorità Giudiziaria, l'opposizione del segreto di Stato rende questi strumenti totalmente spuntati. Il cittadino rimane "congelato" civilmente e finanziariamente per tempi indeterminati, senza che un magistrato possa valutare il fumus boni iuris dell'operazione.

Questa prassi configura una violazione dell'Art. 113 della Costituzione, il quale recita che "contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi".

Creare una categoria di provvedimenti sanzionatori (finanziari o informativi) che sono, nei fatti, inoppugnabili perché basati su valutazioni di sicurezza nazionale non sindacabili, significa uscire dal perimetro dello Stato di Diritto per entrare in quello dello Stato di Polizia Amministrativa.

Dunque, in tale contesto, l'uso artato di epiteti come "complottista" mira a creare una categoria di "cittadini di serie B", i cui diritti civili possono essere sospesi perché la loro parola è etichettata come "pericolosa".

Case Studies: L'evoluzione del modello del Dispatch 1035-960 della CIA nel XXI secolo

L'analisi dei documenti della Mary Ferrell Foundation ci offre il "codice sorgente", ma per dimostrare la "metamorfosi del diritto" occorre esaminare alcuni esempi significativi di come questo codice sia stato eseguito in tempi recenti per limitare la libertà di informazione ed espressione dei cittadini.

Il caso "Twitter Files" e la simbiosi tra Intelligence e Big Tech

Uno dei casi studio più rilevanti per la dottrina giuridica moderna è emerso con la pubblicazione dei cosiddetti Twitter Files. Documenti interni hanno rivelato l'esistenza di una comunicazione sistematica e costante tra l'FBI, la CIA e i vertici dei social media.

Non si trattava di richieste formali basate su ordini giudiziari (procedura prevista per la repressione di reati), ma di "suggerimenti" per la rimozione di account o la limitazione della visibilità (shadow banning): un vero e proprio meccanismo giuridico deviato.

Questo fenomeno, definito Censorship-by-Proxy (censura per delega), permette allo Stato di aggirare i divieti costituzionali. Poiché la Costituzione vieta allo Stato di censurare il dissenso, lo Stato "invita" un ente privato a farlo. Giuridicamente, ciò configura una frode alla legge: si utilizza un mezzo lecito (la politica aziendale di un privato) per raggiungere un fine illecito (la soppressione del dissenso politico). La violazione del "First Amendment" USA e dell'Art. 21 della Costituzione italiana appaiono quindi evidenti.

Il Regolamento UE 2022/2065 (DSA) e la codificazione della "Disinformazione"

Il secondo caso studio riguarda l'architettura normativa europea. Il Digital Services Act (DSA) introduce il concetto di "rischio sistemico" legato alla diffusione di contenuti che, pur non essendo illegali, sono considerati "dannosi" o "disinformativi".

In diritto penale, il principio di tassatività impone che la condotta sanzionata sia descritta con precisione. Il termine "disinformazione", come abbiamo visto, è invece un concetto elastico, un "contenitore vuoto" che l'autorità politica può riempire a piacimento.

Tale impostazione entra inoltre in evidente collisione con i principi di legalità e proporzionalità così come formulati dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Il "Fact-Checking" come braccio secolare della Neolingua

Un altro pilastro della strategia moderna è la creazione di enti terzi di "certificazione della verità".

Si assiste perciò ad una metamorfosi del contraddittorio. Nel diritto processuale, il contraddittorio è il metodo per giungere alla verità. Nel sistema del fact-checking istituzionalizzato, il contraddittorio viene eliminato alla radice. Un'entità privata, spesso finanziata da gruppi di pressione o enti governativi, applica l'etichetta di "falso" o "fuorviante" (la versione moderna del "complottista" del 1967).

L'apposizione di queste etichette sui social media comporta una diminuzione immediata del valore economico del profilo (danno patrimoniale) e della reputazione (danno non patrimoniale), senza che il soggetto colpito abbia potuto difendersi davanti a un giudice terzo e imparziale.

Dal discredito all'esilio finanziario: il "De-banking" come moderno ostracismo

L'esito finale della strategia di etichettatura come "complottista" o "diffusore di disinformazione" non è più perciò solo la gogna mediatica, ma la morte civile per via economica. Il caso del "de-banking" rappresenta quindi la frontiera più avanzata della violazione dei diritti civili in Occidente, segnando il passaggio dalla sanzione penale (che richiede prove e giudici) alla sanzione amministrativa-privatistica (che richiede solo un sospetto politico). Analizziamo più in dettaglio questo processo.

Il modello occidentale di "Social Credit" mascherato

Mentre il sistema di Credito Sociale cinese è esplicito e gestito dallo Stato, il modello occidentale sta emergendo attraverso una "collaborazione pubblico-privata" opaca.

Casi recenti (come quelli avvenuti nel Regno Unito o in Canada durante le proteste dei camionisti del 2022) dimostrano che le banche possono chiudere unilateralmente i conti correnti di individui le cui opinioni sono state etichettate dalle autorità o dai media come "estremiste" o meglio esattamente come "complottiste".

Se l'accesso ai servizi finanziari essenziali (indispensabili per vivere) viene condizionato all'ortodossia del pensiero, il principio di pari dignità sociale di cui all'art. 3 Cost. viene annullato. Il cittadino "non allineato" diventa un homo sacer, un soggetto che può essere colpito nel suo patrimonio senza che ciò sia considerato un delitto.

La violazione del "Diritto al Dissenso" attraverso i criteri ESG e di Reputation Risk

Le banche giustificano queste azioni invocando il "rischio reputazionale". Tuttavia, sotto il profilo giuridico, se la "reputazione" viene definita in base alla vicinanza o lontananza dalle "verità ufficiali" (ad esempio quelle difese dal Dispatch 1035-960 della CIA), la banca si trasforma in un tribunale ideologico.

Gli istituti di credito operano in regime di oligopolio e forniscono un servizio di pubblica utilità. La risoluzione del contratto basata su opinioni politiche espresse dal cliente configura una violazione dell'ordine pubblico e del buon costume, oltre che un abuso del diritto: un vero e proprio abuso di posizione dominante, violando il principio di parità di trattamento nei contratti per adesione e l'obbligo di contrarre per chi esercita un servizio di pubblica utilità (le banche)

Queste procedure appaiono chiaramente carenti dal punto di vista della trasparenza. Spesso il cittadino non riceve una motivazione chiara, trovandosi nell'impossibilità di difendersi (violazione del diritto alla difesa, Art. 24 Cost.). È la prosecuzione della strategia della CIA: non confutare l'idea, ma distruggere l'individuo che la sostiene.

Conclusioni: La dignità del dubbio e della resistenza informativa

Possiamo quindi concludere che l'inchiesta su JFK, lungi dall'essere un capitolo chiuso della storia, è il paradigma del presente. Il dispaccio 1035-960 della CIA è la prova documentale di un delitto commesso ai danni della sovranità popolare.

Il viaggio che parte dal 1967 e arriva ai giorni nostri ci mostra una verità amara: la libertà di pensiero è fragile se non è protetta dalla verità dei fatti. La metamorfosi del diritto, che ha trasformato il dubbio in patologia e la sanzione in ostracismo finanziario, richiede una risposta giuridica ferma.

Occorre dunque che la giurisprudenza riconosca il "Diritto alla verità dei fatti" come un diritto soggettivo perfetto, la cui violazione da parte dello Stato deve comportare sanzioni severe per i funzionari coinvolti.

Serve poi garantire la trasparenza degli algoritmi e dei "Fact-Checkers", e perciò questi soggetti devono essere sottoposti alle stesse regole di responsabilità civile e penale degli organi di stampa, eliminando le immunità di fatto di cui godono le piattaforme tech.

È poi necessaria una legge che impedisca la chiusura dei conti correnti per motivi legati alla mera espressione delle opinioni.

In definitiva, essere definiti "complottisti" oggi è il segnale che si è toccato un nervo scoperto di un sistema che ha sostituito la legge con la propaganda. Difendere chi viene turlupinato da queste strategie non è solo un atto di giustizia per i singoli, ma l'unico modo per impedire che lo Stato di Diritto si trasformi definitivamente in uno Stato di Polizia Semantica in stile orwelliano.

In questo contesto, essere etichettati come "complottisti" cessa di essere un'offesa per diventare una certificazione di indipendenza intellettuale. Se la verità è oggetto di una strategia di occultamento documentata, il dubbio non è più una patologia, ma un atto di resistenza giuridica e civile. Come dimostrato dall'analisi giuridica, la difesa della Costituzione passa oggi, necessariamente, attraverso la decostruzione delle narrazioni imposte.

In un'epoca di "dissonanza cognitiva programmata" e neolingua imperante, il recupero dell'etimologia corretta e l'analisi dei documenti originali (per tabulas) non è solo ricerca storica, ma difesa legale. Essere etichettati con l'epiteto appositamente creato dal confessato complotto della CIA nel '67 è oggi il distintivo di chi rifiuta la sottomissione intellettuale e difende l'integrità del diritto contro la deriva autoritaria delle "verità ufficiali", trasformandosi in uno dei più grandi complimenti a cui si possa aspirare nel mondo moderno. Come evidente non siamo più nel campo della fisiologia del diritto, ma nella sua patologia kafkiana.


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