La questione delle notifiche telematiche nel contenzioso tributario
Nel processo tributario telematico assume crescente rilievo il tema della validità delle notificazioni effettuate tramite posta elettronica certificata, soprattutto quando la prova della notifica venga contestata sotto il profilo delle modalità tecniche di documentazione. In tale contesto si inserisce la recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli (Sez. 22, 12 febbraio 2026, n. 237), la quale offre lo spunto per riflettere su un problema processuale tutt'altro che marginale: la qualificazione dei vizi della notifica telematica tra nullità e inesistenza.
La pronuncia ha dichiarato inammissibile il ricorso dei contribuenti per omesso deposito della ricevuta di avvenuta consegna della PEC in formato ".eml", ritenuto l'unico idoneo a dimostrare il perfezionamento della notificazione. La decisione appare tuttavia improntata a un formalismo particolarmente rigoroso, soprattutto se si considera che l'Agenzia delle Entrate si era regolarmente costituita in giudizio senza sollevare alcuna contestazione in ordine alla ricezione del ricorso.
La questione investe direttamente la qualificazione del vizio della notificazione telematica, dovendosi stabilire se le irregolarità relative alla documentazione della PEC incidano sull'esistenza stessa della notifica oppure integrino soltanto un vizio formale suscettibile di sanatoria.
Il contrasto giurisprudenziale: nullità o inesistenza della notifica digitale
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sviluppato due differenti linee interpretative, che riflettono un diverso modo di intendere il rapporto tra regole tecniche del processo telematico e principi generali in materia di invalidità degli atti processuali.
Un primo indirizzo, di carattere sostanzialistico, qualifica le irregolarità della notificazione telematica come ipotesi di nullità e non di inesistenza dell'atto. In questa prospettiva, la violazione delle regole tecniche relative alla documentazione della PEC non incide sulla stessa esistenza della notifica, ma costituisce un vizio formale suscettibile di sanatoria qualora l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
Il fondamento di tale orientamento si rinviene nel principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui è destinato. Questa disposizione esprime la più ampia regola della strumentalità delle forme nel processo. In tale prospettiva, la Suprema Corte ha più volte affermato che la costituzione in giudizio del destinatario dimostra l'avvenuta conoscenza dell'atto e determina la sanatoria di eventuali irregolarità della notificazione.
In questa direzione si collocano numerose pronunce, tra cui Cass. n. 8815/2020 e Cass. n. 20214/2021, nonché decisioni più recenti che valorizzano l'effettività del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa. Particolarmente significativa è l'ordinanza n. 1779 del 2026, con la quale la Corte di cassazione ha chiarito che l'inammissibilità del ricorso non può essere fondata su mere difformità formali relative al formato dei documenti prodotti a prova della notifica, laddove non sia in discussione l'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario (v. L. Scotti, Notifica a mezzo PEC e divieto di formalismo eccessivo nel processo tributario, in questa Rivista, 9 febbraio 2026).
Di segno diverso è invece l'orientamento più formalistico, secondo cui la mancata produzione delle ricevute di accettazione e consegna nei formati ".eml" o ".msg" comporterebbe l'inesistenza della notificazione. Secondo tale impostazione, il formato digitale non rappresenterebbe un semplice mezzo di prova, ma un elemento strutturale della notifica stessa, poiché soltanto il file originario consentirebbe di verificare con certezza il contenuto e il momento della consegna del messaggio PEC.
Tale indirizzo, pur presente in alcune pronunce della Corte di cassazione (tra cui Cass. civ. nn. 32316/2025, 28297/2025, 31879/2022 e 16758/2016), nelle quali si valorizza il carattere "nativo" del messaggio PEC, appare tuttavia progressivamente ridimensionato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che tende a restringere la categoria dell'inesistenza ai soli casi in cui manchi del tutto un'attività qualificabile come notificazione.
Il caso deciso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli
La decisione della Corte di Giustizia Tributaria partenopea si inserisce nel solco dell'orientamento più rigoroso, spingendosi tuttavia oltre le posizioni espresse dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto che la mancata produzione della ricevuta di consegna in formato ".eml" impedisse di considerare provata la notificazione del ricorso, dichiarandone pertanto l'inammissibilità ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
Una simile conclusione appare difficilmente conciliabile con il principio del raggiungimento dello scopo. Nel caso concreto, infatti, l'Agenzia delle Entrate non solo aveva ricevuto l'atto, ma si era anche costituita in giudizio, articolando compiutamente le proprie difese. La conoscenza dell'atto da parte del destinatario risultava dunque pacifica e incontestata.
In tale prospettiva, la qualificazione del vizio come inesistenza della notifica appare discutibile. L'inesistenza, infatti, presuppone la totale mancanza degli elementi essenziali dell'atto, mentre nel caso di specie la notificazione si era indubbiamente perfezionata sul piano sostanziale, avendo consentito alla controparte di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
La vicenda dimostra come, nel contesto del processo tributario telematico, la questione della prova della notificazione finisca spesso per sovrapporsi a quella della validità dell'atto, con il rischio di trasformare irregolarità meramente documentali in ostacoli all'esame del merito della controversia.
Il principio di proporzionalità e il rischio di formalismo eccessivo
La soluzione adottata dalla sentenza in commento solleva, più in generale, il problema del rapporto tra formalismo digitale e diritto di accesso alla giustizia.
La progressiva informatizzazione del processo non dovrebbe trasformarsi in un fattore di irrigidimento delle forme processuali. Al contrario, le tecnologie informatiche dovrebbero rappresentare uno strumento volto a semplificare e rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia.
In questa prospettiva si collocano anche le più recenti modifiche normative in materia di processo tributario telematico. Il legislatore, infatti, ha espressamente previsto che le violazioni delle norme tecniche relative al deposito telematico non comportano l'invalidità dell'atto, ma impongono soltanto la sua regolarizzazione entro il termine fissato dal giudice.
Tale scelta legislativa sembra confermare una chiara opzione per un modello processuale orientato alla conservazione degli atti e alla tutela effettiva del contraddittorio, in linea con i principi di proporzionalità, del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio.
Verso un necessario intervento nomofilattico
La decisione esaminata conferma come la disciplina delle notificazioni telematiche nel processo tributario sia ancora oggetto di applicazioni non sempre uniformi, soprattutto con riguardo alla qualificazione dei vizi derivanti dall'inosservanza delle regole tecniche.
Il contrasto tra orientamenti sostanzialistici e formalistici rischia infatti di generare soluzioni applicative divergenti, con possibili ricadute sul diritto di difesa delle parti e sulla stessa effettività della tutela giurisdizionale.
In tale scenario appare auspicabile un intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, eventualmente a livello di Sezioni Unite, che definisca in modo uniforme i confini tra nullità e inesistenza della notificazione telematica. Una simile pronuncia potrebbe contribuire a ricondurre la disciplina delle notifiche digitali entro il solco dei principi generali del processo, evitando che il rispetto delle forme tecniche si traduca in un ostacolo irragionevole all'accesso alla giustizia e alla decisione nel merito delle controversie.
Avv. Lucio Scotti
Foro di Taranto
Studio Legale Scotti
Email: lucioscotti@gmail.com
• Foto: 123rf.com







