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Assegno divorzile

Guida sul divorzio

L’assegno divorzile (art. 5 della legge n. 898/1970) è la prestazione economica che il giudice può porre a carico di un ex coniuge in favore dell’altro quando quest’ultimo non dispone di mezzi adeguati o non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive, all’esito di una valutazione complessiva delle condizioni delle parti.

Cos’è l’assegno divorzile

L’assegno divorzile è una misura di carattere assistenziale che, secondo l’evoluzione giurisprudenziale, può assumere anche una funzione compensativa e perequativa, volta a riequilibrare gli effetti economici delle scelte di vita condivise durante il matrimonio.

Non si tratta quindi di una automatica prosecuzione del tenore di vita matrimoniale, ma di uno strumento che tiene conto della situazione concreta degli ex coniugi al momento del divorzio.

Differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile

L’assegno di mantenimento opera nella fase della separazione, quando il vincolo coniugale non è ancora sciolto.

L’assegno divorzile, invece, presuppone la pronuncia di divorzio e la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, a differenza della separazione, nel divorzio non è più decisivo il criterio del tenore di vita matrimoniale, superato a partire dalla nota sentenza n. 11504/2017.

Quando spetta e quando può cessare

L’assegno divorzile può essere riconosciuto quando il coniuge richiedente dimostri:

  • di non disporre di mezzi economici adeguati;
  • di non poterli procurare per ragioni oggettive.

La legge prevede espressamente che l’assegno cessa automaticamente in caso di nuove nozze del beneficiario.

La convivenza stabile con un nuovo partner può incidere sul diritto e sulla misura dell’assegno, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza più recente, che distinguono tra componente assistenziale e componente compensativa.

I criteri dopo la Cassazione a Sezioni Unite

Con la sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 18287/2018, i giudici di legittimità hanno ridefinito i criteri dell’assegno divorzile, imponendo una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

In particolare, il giudice deve tenere conto:

  • della durata del matrimonio;
  • del contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio;
  • delle eventuali rinunce o sacrifici professionali;
  • dell’età e delle condizioni personali;
  • delle effettive possibilità di autosufficienza economica.

Decorrenza e modifica dell’assegno

L’assegno divorzile decorre secondo quanto stabilito nella sentenza di divorzio ed è soggetto a revisione qualora sopravvengano giustificati motivi, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970.

È quindi sempre possibile chiedere al giudice la rideterminazione dell’importo in caso di mutamenti rilevanti delle condizioni economiche di una delle parti.

Ultimo aggiornamento: dicembre 2025

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