Assegno di mantenimento
Cos'è l'assegno di mantenimento
Più che di assegno di mantenimento è più corretto parlare di assegni di mantenimento, prestazioni economiche che la legge italiana stabilisce che debbano essere riconosciute a soggetti che si trovano in stato di bisogno, nel rispetto del principio di solidarietà sancito a livello costituzionale.
Assegno per il coniuge separato
L'assegno di mantenimento per il coniuge separato scaturisce dall'impegno reciproco che i coniugi si assumono con il matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., di provvedere anche all'assistenza materiale.
Obbligo che viene ribadito anche dall'art. 156 c.c., che sancisce il diritto del coniuge a cui non viene addebitata la separazione di ricevere dall'altro quanto gli occorre per il suo mantenimento, se non dispone di adeguati redditi propri. Mantenimento che ovviamente viene commisurato ai redditi del soggetto obbligato, tenendo conto anche di altre ed eventuali circostanze.
Assegno divorzile per l'ex coniuge
In caso di divorzio, il mantenimento al coniuge assume più propriamente il nome di assegno divorzile, prestazione contemplata e disciplinata dall'art. 5 della legge n. 898/1970.
L'assegno di divorzio viene riconosciuto dal giudice tenendo conto di tutta una serie di elementi, come le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo apportato da ciascuno alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune e individuale, il reddito di entrambi e la durata del matrimonio.
L'assegno viene riconosciuto se il coniuge richiedente la misura non ha mezzi adeguati o non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Su comune accordo delle parti, l'assegno di divorzio può essere corrisposto anche in un'unica soluzione, purché il tribunale la ritenga equa. In questo caso però il coniuge che riceve la prestazione in questa modalità non può più avanzare richieste di contenuto economico all'ex coniuge.
L'assegno di divorzio, che viene adeguato automaticamente tenendo conto della svalutazione monetaria, viene meno quando il coniuge che lo riceve contrae nuove nozze.
Assegno di mantenimento figli
Il mantenimento dei figli è un obbligo sancito dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 del Codice civile. Quest'ultima norma impone ai due coniugi l'obbligo di mantenere, ma anche di istruire ed educare ed assistere moralmente i figli.
Quando il matrimonio entra in crisi e la coppia decide di separarsi il figlio conserva ai sensi dell'art. 337-ter c.c. il diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori.
Il giudice infatti, se i coniugi non si sono accordati, dispone che ciascuno debba provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito.
Se necessario, il giudice può anche determinare il riconoscimento di un assegno periodico per il mantenimento del figlio minore, al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
L'entità della prestazione viene determinata tenendo conto delle esigenze del figlio in quel momento, del tenore di vita di cui questo ha goduto quando i genitori erano sposati, dei tempi in cui lo stesso permane con ogni genitore e delle risorse economiche dei due obbligati.
Come per il mantenimento dovuto al coniuge, anche l'assegno di mantenimento per i figli è adeguato periodicamente al costo della vita.
Mantenimento figlio maggiorenne
Un'analisi particolare deve essere fatta in relazione al figlio maggiorenne.
L'art. 337-septies c.c. prevede infatti che il giudice, valutate anche le circostanze del caso di specie, possa disporre in favore dei figli maggiorenni che non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, il pagamento di un assegno periodico da corrispondere direttamente all'avente diritto.
Regole che non valgono per i figli maggiorenni se portatori di handicap grave, ai quali si applicano le regole analizzate e previste per i figli minori.
Assegno mantenimento figli: cosa comprende
Il mantenimento per i figli comprende le spese ordinarie e quelle straordinarie.
Nelle spese ordinarie, che sono quelle che il genitore deve sostenere per le esigenze quotidiane del figlio rientrano quelle per il vitto, l'alloggio, il vestiario, le tasse per la scuola, i biglietti per l'autobus, le ricariche per il cellulare e i farmaci per le cure e i malanni ordinari.
Sono invece spese straordinarie quelle che si devono sostenere per fare fronte a esigenze imprevedibili e quindi non determinabili dai genitori o dal giudice anticipatamente.
Pensiamo alle spese per le ripetizioni private in una materia in cui il figlio ha particolare difficoltà, il costo per l'abbonamento mensile e le attrezzature di uno sport praticato dal ragazzo o per visite private dall'oculista o dal dentista.
La Riforma Cartabia e il mantenimento
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), in vigore per i procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio 2023, ha inciso in modo significativo anche sulla disciplina processuale dell'assegno di mantenimento. Non sono mutati i criteri sostanziali per il riconoscimento e la quantificazione della prestazione — che restano quelli degli artt. 156 c.c. (separazione) e 5 della legge 898/1970 (divorzio), come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità — ma è cambiato il modo in cui le parti deducono e il giudice decide sulle questioni economiche.
Il piano genitoriale
L'art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c. impone che al ricorso introduttivo sia allegato un piano genitoriale, nel quale i genitori indicano gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Il piano non riguarda direttamente la quantificazione economica del mantenimento, ma fornisce al giudice il quadro concreto delle esigenze del minore, che costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dell'assegno ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
L'obbligo grava non solo sul ricorrente, ma anche sul convenuto, che deve allegare il proprio piano genitoriale alla comparsa di costituzione (art. 473-bis.16 c.p.c.). In caso di difformità tra i due piani, il giudice, in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, può formulare una propria proposta di piano genitoriale (art. 473-bis.50 c.p.c.). L'accettazione del piano proposto dal giudice vincola le parti e il mancato rispetto delle condizioni ivi previste può essere sanzionato ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.
Per approfondire: Piano genitoriale: cos'è e a cosa serve
Obblighi di disclosure patrimoniale
L'art. 473-bis.12, secondo comma, c.p.c. introduce un obbligo rafforzato di trasparenza patrimoniale. Al ricorso devono essere allegati le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Lo stesso onere grava sulla controparte.
Si tratta di una novità rilevante per il mantenimento: il giudice dispone fin dall'inizio di un quadro patrimoniale assai più completo rispetto al passato, riducendo la possibilità che le capacità economiche dell'obbligato restino opache.
Provvedimenti temporanei e urgenti
L'art. 473-bis.22 c.p.c. consente al giudice di adottare, alla prima udienza o anche prima, i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi, inclusa la determinazione provvisoria dell'assegno di mantenimento. Rispetto al precedente regime della fase presidenziale (art. 708 c.p.c., ora abrogato), il nuovo rito unificato prevede che tali provvedimenti siano adottati dal giudice relatore anziché dal Presidente del Tribunale.
Cumulo delle domande di separazione e divorzio
L'art. 473-bis.49 c.p.c. consente il cumulo nello stesso procedimento della domanda di separazione personale e di quella per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili. In presenza di questa opzione, il giudice può essere chiamato a pronunciarsi sia sull'assegno di mantenimento in separazione sia sull'assegno divorzile, con evidenti ricadute sulla pianificazione economica delle parti.
Sanzioni per l'inadempimento
L'art. 473-bis.39 c.p.c. rafforza gli strumenti a disposizione del giudice in caso di mancato rispetto dei provvedimenti sul mantenimento. Il giudice può: ammonire il genitore inadempiente; determinare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro dovuta per ogni violazione o giorno di ritardo; condannare l'inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 5.000 euro. In casi gravi, può anche modificare i provvedimenti vigenti in tema di affidamento.
Assegno di mantenimento e alimenti
Il mantenimento, come abbiamo visto, è una prestazione dovuta a moglie e figli quando il rapporto coniugale attraversa un momento di crisi se i soggetti destinatari non sono in grado di procurarsi da soli i mezzi necessari per soddisfare le proprie esigenze di vita.
Gli alimenti invece sono obblighi che la legge pone a carico non solo del coniuge, ma anche dei figli, dei genitori, dei generi e delle nuore, dei suoceri e dei fratelli germani e unilaterali.
Solo chi si trova in stato di bisogno e non può provvedere da solo al proprio bisogno può fare domanda per gli alimenti, i quali vengono riconosciuti in proporzione ai bisogni di chi li richiede, ma anche alle condizioni economiche di chi li deve corrispondere.
Gli stessi a differenza del mantenimento, non devono superare quanto "necessario" per la vita di chi ne beneficia, necessario che diventa "stretto" se gli alimenti sono dovuti da fratelli e sorelle.
A differenza del mantenimento infine, il soggetto che è obbligato a corrispondere gli alimenti ha la possibilità di scegliere in che modo adempiere, se con un assegno periodico o accogliendo e mantenendo nella propria casa il beneficiario.
Aspetti fiscali assegno di mantenimento
Dal punto di vista fiscale il mantenimento presenta vantaggi per chi lo eroga e svantaggi per chi lo riceve.
L'art. 10 del DPR n. 917/1986 che contiene il TU delle imposte sui redditi prevede la deduzione, in caso di deducibilità, dal reddito complessivo degli assegni che vengono erogati periodicamente al coniuge, esclusi quelli per il mantenimento dei figli, conseguenti alla separazione, all'annullamento o al divorzio, nella misura in cui gli stessi risultano dai provvedimenti giudiziali.
Per chi riceve il mantenimento invece, l'art. 50 del TU suddetto prevede alla lettera i) la tassazione degli assegni periodici, comunque denominati, perché assimilati al reddito da lavoro dipendente e come tali da indicare nella dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.
Giurisprudenza assegno di mantenimento
Vediamo ora quali sono le risposte che la giurisprudenza più aggiornata ha fornito ai quesiti più frequenti sul mantenimento nelle tipologie analizzate:
Ripetibilità del mantenimento in assenza dei presupposti ab origine
Le Sezioni Unite n. 32914/2022 hanno sancito che "opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile".
Determinazione assegno di mantenimento
Con l'ordinanza n. 22616/2022 la Cassazione ribadisce che "il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007)."
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Per approfondire:
- Mantenimento figli maggiorenni
- Mantenimento dei figli minori
- Rivalutazione dell'assegno di mantenimento
- Morte del coniuge obbligato al mantenimento
- Nuove nozze e assegno di mantenimento
- Quando si perde l'assegno di mantenimento
- Revisione dell'assegno di mantenimento
- Mancato pagamento dell'assegno di mantenimento
- Spese straordinarie per i figli
- Mantenimento diretto
- Mantenimento e matrimonio di breve durata
- Diritto agli alimenti
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Ultimo aggiornamento: aprile 2026
