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Divorzio

Il divorzio, disciplinato dalla legge n. 898/1970, è l'istituto giuridico che consente lo scioglimento del vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso quando tra i coniugi viene meno la comunione spirituale e materiale di vita. Può essere giudiziale o consensuale, anche tramite accordo raggiunto con negoziazione assistita o in Comune.

Indice della guida sul divorzio

Divorzio: cos'è

Il divorzio è un istituto giuridico previsto dal nostro ordinamento che consente di sciogliere il vincolo matrimoniale o di far cessare gli effetti civili derivanti dal matrimonio concordatario.

In Italia, l'istituto è stato disciplinato per la prima volta nel 1970 all'esito del referendum sul divorzio, a differenza di molti altri paesi europei, in cui il divorzio era ammesso e previsto già da tempo.

Legge divorzio

La prima legge sul divorzio è stata la legge n. 898/1970, entrata in vigore il 18 dicembre 1970. Il testo originario ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, da ultimo per effetto del D.Lgs. n. 21/2018. Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023), il rito processuale dei procedimenti di divorzio è stato profondamente riformato con l'introduzione del Titolo IV-bis del Codice di procedura civile (artt. 473-bis.1 e seguenti), mentre la disciplina sostanziale della L. 898/1970 resta in vigore.

Differenza tra separazione e divorzio

La separazione, sia essa consensuale che giudiziale, sospende il matrimonio e i conseguenti diritti e doveri. Il divorzio invece scioglie il vincolo matrimoniale e fa cessare, con alcune specifiche eccezioni, i diritti e i doveri che derivano dal vincolo matrimoniale.

Divorzio dopo la separazione

Il caso più frequente in cui si procede con la domanda di divorzio è quello che segue ad un determinato periodo di separazione. A stabilirlo è l'art. 3, lettera b) n. 2 L. 898/1970, il quale dispone che la separazione che legittima la successiva domanda di divorzio è quella pronunciata con sentenza passata in giudicato (separazione giudiziale), o quella consensuale omologata.

La separazione deve protrarsi per un periodo minimo stabilito per legge. Il divorzio può essere richiesto: se la separazione si è protratta senza interruzione per almeno 12 mesi in caso di separazione giudiziale, che decorrono dalla data di comparizione dei coniugi davanti al giudice; se la separazione consensuale (omologata in tribunale, in Comune o con negoziazione assistita) si è protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, che decorrono dalla data dell'accordo raggiunto con la negoziazione o dell'atto redatto davanti all'ufficiale dello stato civile.

Divorzio breve

Il divorzio breve, previsto dalla legge n. 55/2015, consiste nella riduzione dei termini della separazione giudiziale (12 mesi) e consensuale (6 mesi) decorsi i quali è possibile procedere alla presentazione del ricorso per sciogliere il vincolo matrimoniale o per far cessare gli effetti civili del matrimonio.

Divorzio consensuale

Il divorzio consensuale, definizione impropria del divorzio a domanda congiunta, è disciplinato dall'art. 4 della legge sul divorzio e, sotto il profilo processuale, dall'art. 473-bis.51 c.p.c. La domanda congiunta, che definisce i rapporti economici tra coniugi e le modalità di affidamento dei figli, si propone con ricorso al Tribunale competente. Il giudice decide con sentenza dopo aver sentito i coniugi, verificato la sussistenza dei presupposti di legge e appurato che i punti dell'accordo non contrastino con l'interesse dei figli.

Divorzio in Comune

Il divorzio in Comune (art. 12 D.L. n. 132/2014) permette ai coniugi di concludere un accordo per procedere allo scioglimento del matrimonio civile o per porre fine agli effetti civili del matrimonio religioso trascritto. Il Comune competente è quello di residenza di uno dei due coniugi o quello in cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. L'assistenza di un legale non è obbligatoria. A questa procedura i coniugi non possono ricorrere se vi sono figli minori, maggiorenni incapaci o non autosufficienti economicamente, ovvero portatori di handicap grave, né se si devono disporre trasferimenti patrimoniali.

Le dichiarazioni dei coniugi sul contenuto dell'accordo sono inserite in un atto, che viene compilato e sottoscritto immediatamente. Se invece l'ufficiale dello stato civile riceve le sole dichiarazioni dei coniugi li invita a comparire nuovamente innanzi a lui nel termine di 30 giorni. La mancata comparizione equivale a rinuncia dell'accordo.

Divorzio e negoziazione assistita

Un'altra modalità per divorziare consensualmente è quella che prevede il ricorso alla negoziazione assistita, originariamente prevista dall'art. 6 D.L. n. 132/2014 e significativamente rafforzata dalla Riforma Cartabia (artt. 473-bis.49 e seguenti c.p.c.).

Le parti devono essere assistite da almeno un avvocato per parte e l'accordo può riguardare i rapporti economici tra coniugi, le modalità di affidamento dei minori, il mantenimento, la determinazione degli alimenti e la modifica delle condizioni.

A differenza di quanto previsto prima della Riforma Cartabia, la negoziazione assistita è oggi possibile anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, incapaci o portatori di handicap grave. In tal caso, l'accordo viene trasmesso al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente, il quale verifica la conformità dell'accordo all'interesse dei figli e, se non rileva contrarietà, lo autorizza. In caso contrario, lo trasmette al Presidente del Tribunale, che ordina la comparizione delle parti.

In mancanza di figli nelle condizioni sopra indicate, l'accordo viene inviato al Procuratore che, se non rileva irregolarità, trasmette il nulla osta ai legali delle parti per l'invio all'ufficiale dello stato civile.

Divorzio giudiziale

Il divorzio giudiziale, a differenza del divorzio consensuale, in Comune o con negoziazione assistita, è una vera e propria causa che viene avviata affinché, in presenza di una situazione conflittuale, sia il giudice a stabilire le condizioni della vita dei coniugi e degli eventuali figli dopo la fine del matrimonio.

Procedura divorzio

Il divorzio giudiziale si avvia con ricorso da presentare al Tribunale competente ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. (tribunale dell'ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio). Se il coniuge convenuto è residente all'estero o è irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente. Il ricorso deve contenere fatti ed elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di divorzio e indicare se dal matrimonio sono nati figli. Se vi sono figli minori, al ricorso deve essere allegato il piano genitoriale previsto dall'art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c.

Alla prima udienza le parti compaiono personalmente, assistite dal difensore, dinanzi al giudice, che le sente e tenta la conciliazione. Fallita la conciliazione, il giudice può adottare i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. e fissa l'udienza di trattazione.

Durante le udienze successive il giudice acquisisce tutti gli elementi utili, prevalentemente ai fini della determinazione dell'assegno divorzile. Può disporre indagini, eventualmente anche con l'ausilio della polizia tributaria (art. 5, comma 9, L. n. 898/1970).

Il procedimento può condurre all'emanazione di una sentenza non definitiva sullo scioglimento del vincolo e proseguire per gli effetti restanti. Nel caso in cui uno dei coniugi appelli la sentenza, il giudizio si tiene in camera di consiglio.

La Riforma Cartabia e il divorzio

Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, operativa dal 28 febbraio 2023), il procedimento di divorzio è stato ricondotto al nuovo Titolo IV-bis del Codice di procedura civile (artt. 473-bis.1 e seguenti), che ha introdotto un rito unitario per tutti i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. I vecchi articoli processuali della L. 898/1970 relativi al rito (in particolare l'art. 4 per la parte processuale) sono integrati e in parte superati dalle nuove norme.

Tra le principali novità che incidono sul divorzio: il piano genitoriale (art. 473-bis.12, ultimo comma, c.p.c.), documento obbligatorio da allegare al ricorso quando vi siano figli minori, che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli e le modalità proposte per la loro realizzazione; l'ascolto del minore (art. 473-bis.4 c.p.c.), che il giudice deve disporre per il minore che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore se capace di discernimento; la mediazione familiare (art. 473-bis.10 c.p.c.), che il giudice può prospettare alle parti come facoltà, non come obbligo; la possibilità di cumulo delle domande di separazione e divorzio nello stesso procedimento (art. 473-bis.49 c.p.c.).

Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, previsto dal D.Lgs. 149/2022, che dovrebbe unificare le competenze oggi ripartite tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, non è ancora operativo.

Assegno di divorzio

Il mantenimento conseguente al divorzio, ossia l'assegno divorzile, è previsto dall'art. 5 della legge sul divorzio. Il Tribunale, quando pronuncia la sentenza che scioglie il vincolo matrimoniale, può disporre l'obbligo, a carico di un coniuge, di somministrare all'altro un assegno periodico, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.

Nel disporre il riconoscimento e la sua quantificazione il giudice deve tenere conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della fine del matrimonio, del contributo di tipo economico e personale che ogni coniuge ha dato alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio, il tutto anche in rapporto alla durata del matrimonio.

A questi criteri si sono aggiunti quelli indicati dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/2018, intervenuta poco dopo la sentenza Grilli n. 11504/2017, che ha eliminato il criterio del tenore di vita per la commisurazione dell'assegno divorzile, in favore di una valutazione composita a funzione assistenziale, compensativa e perequativa.

Divorzio con figli

Quando finisce un matrimonio e dallo stesso sono nati figli, in capo ai genitori permane l'obbligo di mantenere, educare, assistere moralmente e provvedere all'istruzione dei figli, ai sensi dell'art. 147 c.c. La norma di riferimento per i figli in caso di divorzio è l'art. 337-ter c.c., che prevede che il giudice debba prendere i provvedimenti relativi alla prole nel loro esclusivo e primario interesse.

Il giudice stabilisce le modalità di affidamento, preferendo quando possibile quello condiviso. In relazione al mantenimento, ogni genitore è tenuto a provvedervi in proporzione alle proprie capacità. Quando necessario il giudice pone a carico di uno dei due l'obbligo di corrispondere un assegno periodico, tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita di cui ha goduto, delle risorse economiche dei genitori, del tempo che trascorre con ciascuno e dei compiti di cura svolti.

Queste disposizioni valgono anche per i figli affetti da handicap grave, indipendentemente dall'età. I figli maggiorenni non indipendenti economicamente possono divenire titolari diretti dell'assegno di mantenimento (art. 337-septies c.c.).

Quanto costa un divorzio

Un divorzio ha un costo assai variabile. Si parte dai 16 euro per i diritti da versare all'ufficio dello stato civile per il divorzio in Comune senza avvocato, a un costo che varia dai 600 ai 2000 euro e oltre per il divorzio mediante negoziazione assistita e per quello a domanda congiunta, in base alle questioni da risolvere.

Il costo più elevato è quello del divorzio giudiziale. Poiché il legale deve affrontare una vera e propria causa, le attività richieste possono far lievitare di molto i costi. Chi non ha i mezzi economici necessari può fare domanda per accedere al patrocinio gratuito.

Approfondimenti sul divorzio:

Divorzio breve

Divorzio congiunto

Assegno di divorzio

Separazioni e divorzi davanti al Sindaco

Formula di ricorso per il divorzio

Appello contro la sentenza di divorzio

Il testo della legge sul divorzio

Negoziazione assistita