La questione, che ha diviso i giudici di merito, arriva per la prima volta in Cassazione. La Suprema corte esclude qualunque equivalenza

Multe autovelox

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Nulla la multa per eccesso di velocità fatta con un Autovelox solo approvato ma non omologato. La Cassazione (ordinanza n. 10505/2024 sotto allegata), affronta per la prima volta una questione che ha diviso i giudici di merito, e la risolve escludendo qualunque equivalenza tra omologazione ministeriale e approvazione.

La Suprema corte respinge così il ricorso del Comune di Treviso che affermava la validità del verbale con il quale era stato accertato un eccesso di velocità da parte dell'automobilista che viaggiava a 97 km orari in una strada con limite a 90. A "fotografare" l'infrazione era stato un apparecchio Red & Speed-Evo-L2, non omologato ma approvato. Per il Tribunale di Treviso, che in prima battuta aveva escluso l'equipollenza tra omologazione e approvazione, l'accertamento non era valido.

La differenza tra approvazione e omologazione

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Una conclusione che la Suprema corte considera condivisibile. Correttamente - sottolineano i giudici di legittimità - la sentenza impugnata ha fatto una distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, che hanno caratteristiche, natura e finalità diverse. L'omologazione ministeriale autorizza, infatti, la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al ministero per lo Sviluppo economico, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa, al pari dell'approvazione - ha anche natura necessariamente tecnica. Una specifica connotazione finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato. Requisito, questo alla base dell'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento.

La rilevanza della questione

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La Cassazione sottolinea che, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa sull'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate. Puntualizzando che la prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento. La Corte chiarisce inoltre che sono ininfluenti sul piano interpretativo, le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, che sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.

I giudici di legittimità compensano le spese, in virtù della novità della questione, sottoposta, in modo diretto ed approfondito, per la prima volta all'esame della Cassazione, e del contrasto osservato nella giurisprudenza di merito. Nella decisione pesa anche il rilevante impatto pratico nella materia generale della circolazione stradale.


Si ringrazia la Globoconsumatori ODV per il commento

Scarica pdf Cass. n. 10505/2024

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