Assegno bancario: la firma rafforza il diritto del creditore
L'assegno bancario non svolge soltanto la funzione di strumento di pagamento, ma può assumere anche il valore di promessa di pagamento. Lo ha ribadito la Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 4631 del 15 giugno 2026, richiamando l'art. 1988 del codice civile.
Secondo i giudici, nei rapporti tra chi emette l'assegno e il beneficiario, il titolo fa presumere l'esistenza del credito fino a prova contraria.
L'onere della prova ricade sul debitore
La decisione conferma che il creditore, per chiedere il pagamento, deve semplicemente esibire l'assegno. Sarà invece il debitore a dover dimostrare che il rapporto da cui nasce il credito non esiste, è invalido oppure si è estinto.
Questa regola rende più agevole la tutela del beneficiario dell'assegno, che non è tenuto a provare il rapporto sottostante salvo specifiche contestazioni supportate da prove.
L'assegno resta collegato al rapporto originario
La Corte ricorda che l'assegno viene normalmente emesso per adempiere un'obbligazione derivante da un precedente rapporto giuridico o economico tra le parti. Per questo motivo il titolo rafforza la posizione del creditore e può essere utilizzato anche come base per ottenere un decreto ingiuntivo, anche quando l'azione cartolare sia prescritta, purché il debitore non riesca a superare la presunzione prevista dall'art. 1988 c.c.
Il semplice possesso dell'assegno non basta
Diversa è la situazione di chi è soltanto in possesso dell'assegno senza risultarne beneficiario o giratario. In questo caso il titolo, da solo, non legittima la richiesta di pagamento.
Il possessore dovrà dimostrare di essere effettivamente titolare del credito, poiché la presunzione prevista dall'art. 1988 c.c. opera esclusivamente nei confronti del soggetto al quale la promessa di pagamento è stata rivolta.




