La promessa di pagamento prevista dall'art. 1988 del codice civile comporta l'inversione dell'onere della prova e la presunzione dell'esistenza del debito

Cos'è la promessa di pagamento

[Torna su]

La promessa di pagamento è una dichiarazione con la quale un soggetto dichiara di voler pagare una determinata somma nei confronti di un altro soggetto.

Una dichiarazione di questo tipo viene fatta dal debitore con riferimento ad un rapporto obbligatorio già esistente, anche se di tale rapporto non si fa menzione nella promessa.

In altre parole, con la promessa di pagamento non si fa sorgere alcun obbligo giuridico, perché questo esisteva già prima della dichiarazione.

Art. 1988 c.c. e inversione dell'onere della prova

[Torna su]

L'effetto principale della promessa di pagamento è quello di comportare l'inversione dell'onere della prova relativa all'esistenza del credito.

Infatti, di regola, tale prova dovrebbe essere fornita da chi vanta un credito, in base alla norma generale stabilita dall'art. 2697 del codice civile, secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

Invece, l'art. 1988 c.c., che tratta proprio della promessa di pagamento, specifica che la promessa di pagamento "dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale".

In questo caso, pertanto, non sarà il creditore a dover provare l'esistenza del credito, ma il debitore a doverne provare l'inesistenza.

La prova contraria fornita dal promittente

[Torna su]

Chi ha effettuato la promessa di pagamento, in ogni caso, conserva la possibilità di fornire la prova contraria, cioè di dimostrare che il credito non esiste.

Tale prova può attenere a diversi aspetti: si può provare, infatti, non solo l'inesistenza del credito, ma anche la sua illiceità, invalidità o inefficacia.

Si pensi, ad esempio, ad una promessa fatta per pagare un debito fondato su un contratto di mutuo: l'eventuale dimostrazione dell'illiceità di tale contratto, ad es. per interessi usurari, è sufficiente per togliere ogni valore anche alla promessa, liberando il debitore.

È importante sottolineare, a questo proposito, che la promessa di pagamento non fa sorgere il debito, e quindi al debitore è sufficiente dimostrare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto sottostante.

Questo aspetto, ad esempio, è da tenere presente in tutti i casi in cui si ritenga di aver fatto una promessa avventata o errata nell'importo.

La Cassazione sulla promessa di pagamento

[Torna su]

Sul punto, è possibile citare la sentenza della Corte di Cassazione, pronunciata con riferimento all'affine istituto della ricognizione di debito, secondo cui il destinatario della promessa (o della ricognizione) è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto sottostante "che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (Cass. 20689/2016).

Parimenti interessante, con specifico riferimento alla possibilità di considerare i titoli di credito come promesse di pagamento, è la pronuncia con cui la Corte chiarisce che non sempre l'assegno può valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., "atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché (...) il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore" (Cass. civ. n. 31879/2019 e n. 15688/2013).


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: