Delle promesse unilaterali

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TITOLO IV
DELLE PROMESSE UNILATERALI

Art. 1987.


(Efficacia delle promesse).


La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.

Vedi anche:

Promesse unilaterali

Art. 1988.


(Promessa di pagamento e ricognizione di debito).


La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e' fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

Vedi anche:

La promessa di pagamento

Art. 1989.


(Promessa al pubblico).


Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, e' vincolato dalla promessa non appena questa e' resa pubblica.


Se alla promessa non e' apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.

Vedi anche:

Promessa al pubblico

Art. 1990.


(Revoca della promessa).


La promessa puo' essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purche' la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.


In nessun caso la revoca puo' avere effetto se la situazione prevista nella promessa si e' gia' verificata o se l'azione e' gia' stata compiuta.

Art. 1991.


(Cooperazione di piu' persone).


Se l'azione e' stata compiuta da piu' persone separatamente, oppure se la situazione e' comune a piu' persone, la prestazione promessa, quando e' unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.

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