Art. 2041
Azione generale di arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Principio generale: nessuno può arricchirsi senza causa a danno altrui - actio de in rem verso
Carattere sussidiario: l'azione è esperibile solo in assenza di altri rimedi