Art. 2060
Del lavoro
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
L'ordinamento delle categorie professionali e dei rapporti collettivi è determinato, per ciascun ramo della produzione, da leggi, da regolamenti, da norme corporative e dagli usi, secondo i principi generali stabiliti nel presente codice, nel codice della navigazione e nelle leggi speciali.
[Articolo abrogato]
[Articolo abrogato]
[Articolo abrogato]
[Articolo abrogato]
[Articolo abrogato]
[Articolo abrogato]
[Articoli abrogati]
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Se il contratto collettivo successivo al contratto individuale non dispone diversamente, le condizioni più favorevoli al prestatore di lavoro stabilite nel contratto individuale sono conservate in deroga al contratto collettivo.
[Articolo abrogato]
[Articolo abrogato]
Gli usi aziendali prevalgono sulle norme dispositive di legge, ma non su quelle del contratto individuale e del contratto collettivo.