CAPO I - Disposizioni generali
Art. 2240
Norme applicabili
I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
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Rinvio alle norme sui rapporti di lavoro nell'impresa per compatibilità
CAPO II - Del lavoro domestico
Art. 2241
Norme applicabili
Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.
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Disciplina speciale per colf, badanti, babysitter, giardinieri
Art. 2242
Periodo di prova
Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.
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Presunzione di patto di prova per 8 giorni (non necessaria forma scritta)
Art. 2243
Vitto, alloggio e assistenza
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in denaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
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Diritti del lavoratore convivente: vitto, alloggio, assistenza medica
Art. 2244
Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.
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La Corte Costituzionale (sentenza n. 16/1969) ha eliminato il requisito "dopo un anno di ininterrotto servizio"
Art. 2245
Recesso
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.
Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.
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Preavviso minimo: 8 giorni (15 se anzianità > 2 anni)
Art. 2246
Indennità di anzianità
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dell'ultima retribuzione in denaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.
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Calcolo indennità: 8 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio
Art. 2247
Certificato di lavoro
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.
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Diritto al certificato di lavoro per attestare mansioni e periodo