CAPO I - Delle false comunicazioni sociali e degli atti fraudolenti
Art. 2621
False comunicazioni sociali
Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la società appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
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Falso in bilancio: reclusione 1-5 anni. Richiede dolo specifico (ingiusto profitto) e idoneità ingannatoria
Art. 2621-bis
Fatti di lieve entità
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
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Falso attenuato: reclusione 6 mesi - 3 anni per fatti di lieve entità o piccole società
Art. 2621-ter
Non punibilità per particolare tenuità
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale ai reati previsti dagli articoli 2621 e 2621-bis, il giudice valuta, in particolare, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui al primo comma dell'articolo 2621.
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Possibile non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
Art. 2622
False comunicazioni sociali delle società quotate
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Stato dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la società appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
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Società quotate: pena aggravata 3-8 anni di reclusione per maggior danno potenziale
Art. 2625
Impedito controllo
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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Impedito controllo: sanzione amministrativa, reclusione fino a 1 anno se c'è danno
CAPO II - Degli altri illeciti commessi mediante abuso di ufficio
Art. 2626
Indebita restituzione dei conferimenti
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.
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Tutela del capitale sociale: reclusione fino a 1 anno per restituzione indebita conferimenti
Art. 2627
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.
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Distribuzione illegale: arresto fino a 1 anno per utili/riserve non distribuibili
Art. 2628
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
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Operazioni su azioni proprie: reclusione fino a 1 anno se lesive del capitale
Art. 2629
Operazioni in pregiudizio dei creditori
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
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Tutela creditori: reclusione 6 mesi - 3 anni, reato estinto con risarcimento
CAPO III - Degli illeciti commessi mediante omissione
Art. 2629-bis
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza, il quale non comunica gli interessi che, per conto proprio o di terzi, ha in una determinata operazione della società, in violazione degli obblighi previsti dalla legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla mancata comunicazione deriva un danno per la società o per i terzi.
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Conflitto interessi: reclusione 1-3 anni per mancata comunicazione con danno
Art. 2630
Omessa comunicazione delle partecipazioni
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
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Omesse comunicazioni: sanzione amministrativa 103-1.032 euro
Art. 2631
Omessa convocazione dell'assemblea
Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.
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Omessa convocazione: sanzione amministrativa 1.032-6.197 euro
CAPO IV - Disposizioni generali
Art. 2635
Corruzione tra privati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché gli altri soggetti sottoposti per legge alle medesime disposizioni, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società svolge funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nei commi precedenti è punito con le stesse pene ivi previste.
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Corruzione tra privati: reclusione 1-3 anni (dirigenti), fino a 1,5 anni (subordinati)
Art. 2639
Estensione delle qualifiche soggettive
Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
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Amministratore di fatto equiparato a quello formale per i reati societari
Art. 2640
Responsabilità delle persone giuridiche
In relazione alla commissione dei reati previsti dal presente titolo si applicano alle persone giuridiche le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
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Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001
Art. 2641
Confisca
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
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Confisca obbligatoria del prodotto/profitto del reato e beni utilizzati
Art. 2642
Disposizioni finali
[Articolo abrogato dal D.Lgs. 61/2002]
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Disposizioni sulla comunicazione delle sentenze di condanna, ora disciplinate diversamente