CAPO I - Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
Art. 2575
Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
🎨
Opere tutelate: carattere creativo in qualsiasi forma espressiva
Art. 2576
Acquisto del diritto
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
✨
Diritto automatico: nasce con la creazione, senza bisogno di registrazione
Art. 2577
Contenuto del diritto
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
⚖️
Doppia tutela: diritti patrimoniali (cedibili) + diritti morali (inalienabili)
Art. 2578
Progetti di lavori
All'autore di progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
🏗️
Tutela speciale per progetti tecnici: diritto al compenso per l'esecuzione non autorizzata
Art. 2579
Interpreti ed esecutori
Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
🎭
Diritti connessi: tutela degli interpreti e degli esecutori oltre l'autore
Art. 2580
Soggetti del diritto
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
[Comma abrogato dalla L. 8 marzo 1975, n. 39]
Art. 2581
Trasferimento dei diritti di utilizzazione
I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.
📝
Forma scritta obbligatoria per il trasferimento dei diritti patrimoniali
Art. 2582
Ritiro dell'opera dal commercio
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.
🔒
Pentimento dell'autore: diritto di ritiro per gravi ragioni morali con indennizzo
Art. 2583
Leggi speciali
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
📚
Rinvio alla Legge 633/1941 sul diritto d'autore
CAPO II - Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Art. 2584
Diritto di esclusività
Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.
⚙️
Brevetto = monopolio temporaneo su invenzione e commercio del prodotto
Art. 2585
Oggetto del brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
🔬
Requisiti brevettabilità: novità, attività inventiva, applicazione industriale
Art. 2586
Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione
Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.
[Comma abrogato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198]
Art. 2587
Brevetto dipendente da brevetto altrui
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
🔗
Brevetti dipendenti: necessario consenso del titolare del brevetto principale
Art. 2588
Soggetti del diritto
Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.
👤
Titolarità originaria dell'inventore, trasferibile ai suoi aventi causa
Art. 2589
Trasferibilità
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.
🔄
Diritti patrimoniali trasferibili, diritto morale di paternità inalienabile
Art. 2590
Invenzione del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.
👷
Invenzioni del dipendente: diritto morale al dipendente, diritti patrimoniali regolati da leggi speciali
CAPO III - Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli
Art. 2592
Modelli di utilità
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
🔧
Modelli di utilità: "piccoli brevetti" per miglioramenti pratici di oggetti esistenti
Art. 2593
Modelli e disegni
Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali.
🎨
Tutela del design: diritto esclusivo su disegni e modelli con carattere individuale
Art. 2594
Norme applicabili
Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
📚
Rinvio al Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005)