CAPO I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Art. 2643
Atti soggetti a trascrizione
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
- i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
- i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
- i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
- gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
- i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari;
- gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
- i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
- gli atti di costituzione di rendite perpetue o vitalizie, salvo il disposto dell'articolo 1872;
- gli atti di costituzione dei diritti di godimento sopra beni immobili per un tempo eccedente i venti anni o per un tempo indeterminato;
- gli atti di anticresi;
- le convenzioni matrimoniali e gli atti relativi al fondo patrimoniale;
- le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
- le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
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Articolo cardine della pubblicità immobiliare: elenca gli atti che devono essere trascritti per essere opponibili ai terzi
Art. 2644
Effetti della trascrizione
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.
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Principio "prior tempore, potior iure": prevale chi trascrive per primo, non chi acquista per primo
Art. 2645
Altri atti soggetti a trascrizione
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.
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Clausola generale: estende la trascrizione a tutti gli atti con effetti analoghi a quelli dell'art. 2643
Art. 2645-bis
Trascrizione di contratti preliminari
I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente.
La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
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Tutela del promissario acquirente: il preliminare trascritto "prenota" l'effetto del definitivo
Art. 2645-ter
Trascrizione di atti di destinazione
Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novant'anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione.
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Vincoli di destinazione: separazione patrimoniale per finalità meritevoli (disabilità, enti pubblici, etc.)
Articoli 2646-2650 - Divisioni, fondo patrimoniale, successioni
Art. 2646-2650
Disposizioni specifiche
Art. 2646 - Trascrizione delle divisioni
Art. 2647 - Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni
Art. 2648 - Accettazione di eredità e acquisto di legato
Art. 2649 - Cessione dei beni ai creditori
Art. 2650 - Continuità delle trascrizioni
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Disposizioni specifiche per divisioni, diritto di famiglia e successioni
CAPO II - Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
Art. 2673
Pubblicità dei registri
I registri immobiliari sono pubblici.
Chiunque può prenderne visione e ottenerne estratti, salve le limitazioni stabilite dalla legge.
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Principio di pubblicità: chiunque può consultare i registri immobiliari
Art. 2674
Responsabilità del conservatore
Il conservatore dei registri immobiliari è responsabile dei danni arrecati alle parti per la mancata esecuzione delle trascrizioni e iscrizioni richieste a norma di legge, o per errori od omissioni nelle trascrizioni e iscrizioni.
È responsabile altresì dei danni derivanti dal rilascio di certificati non corrispondenti alle risultanze dei registri.
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Responsabilità professionale del conservatore per errori nella tenuta dei registri
CAPO III - Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
Art. 2683
Navi e aeromobili
Gli atti di trasferimento della proprietà delle navi maggiori e degli aeromobili devono essere trascritti nei rispettivi registri.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.
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Estensione della trascrizione ai beni mobili registrati (navi e aeromobili)
Articoli 2684-2696 - Autoveicoli e disposizioni finali
Art. 2684-2696
Disposizioni sui beni mobili registrati
I restanti articoli disciplinano:
- Art. 2684-2687 - Autoveicoli e loro trasferimenti
- Art. 2688-2692 - Modalità di trascrizione per i beni mobili
- Art. 2693-2696 - Disposizioni finali e coordinate
Le norme estendono i principi della trascrizione immobiliare ai principali beni mobili registrati, garantendo la certezza dei traffici giuridici anche per questa categoria di beni.
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Completamento del sistema: trascrizione per tutti i beni mobili registrati