Art. 2595
Limiti legali della concorrenza
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge.
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge.
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto.
Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.
Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.
Chi esercita un'impresa in condizioni di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.
Compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.
Salvo sempre il risarcimento dei danni.
I provvedimenti previsti dall'articolo precedente sono pronunciati su domanda dell'interessato.
Il risarcimento del danno è dovuto solo se gli atti di concorrenza sleale sono stati compiuti con dolo o con colpa.
I provvedimenti di cui all'articolo 2599 possono essere chiesti dalle associazioni professionali, quando gli atti di concorrenza sleale sono diretti contro i loro associati, salvo che i singoli interessati si siano opposti.
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Al contratto di consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro primo.
Il contratto deve essere fatto per iscritto e deve indicare:
1) l'oggetto del consorzio e gli obblighi assunti dai consorziati;
2) la durata del consorzio;
3) la sede dell'eventuale ufficio;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili, le maggioranze necessarie per le deliberazioni e le condizioni per la validità delle medesime;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso ed esclusione;
7) la parte di ciascun consorziato nelle spese e nelle eventuali perdite;
8) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
La durata del consorzio non può eccedere i dieci anni; ma il contratto può essere rinnovato.
Se è stipulato a tempo indeterminato, ogni consorziato può recedere dando preavviso di un anno.
Il contratto può prevedere l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività diretta al conseguimento dell'oggetto del consorzio.
In tal caso deve essere tenuto un registro delle imprese consorziate presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove ha sede l'ufficio medesimo.
Le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese a maggioranza, salvo che il contratto disponga diversamente.
Per le modificazioni del contratto è necessario il consenso di tutti i consorziati, se il contratto non stabilisce diversamente.
Le modificazioni del contratto devono essere iscritte nel registro delle imprese.
Il contratto può prevedere la nomina di uno o più amministratori.
Se non è diversamente stabilito, l'amministrazione del consorzio spetta a ciascun consorziato.
Nei casi previsti dal contratto ogni consorziato può recedere dal consorzio, dando preavviso nel termine stabilito.
L'esclusione di un consorziato può aver luogo per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto o dalla legge, nonché per le altre cause previste dal contratto stesso.
L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei consorziati ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione al consorziato.
Entro questo termine il consorziato può fare opposizione davanti al tribunale.
In caso di trasferimento dell'azienda, l'acquirente dell'azienda subentra nel contratto di consorzio, se questo non ha carattere personale.
I consorziati possono tuttavia, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, deliberare l'esclusione dell'acquirente.
Il consorzio si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
3) per volontà di tutti i consorziati;
4) per le altre cause previste dal contratto.
Può inoltre essere sciolto dal tribunale su istanza di uno dei consorziati per gravi motivi.
Il contratto di consorzio deve essere depositato per l'iscrizione, entro trenta giorni dalla stipulazione, a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede del consorzio.
Se il contratto non indica la sede, il deposito deve essere effettuato nel luogo dove il consorzio ha i suoi interessi principali.
La rappresentanza del consorzio nei rapporti con i terzi spetta agli amministratori.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.
Se è prevista la costituzione di un fondo consortile, i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo stesso.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei consorziati rispondono solidalmente verso i terzi il consorzio e i consorziati interessati all'operazione.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto del consorzio rispondono verso i terzi soltanto il consorzio e coloro che hanno agito in nome e per conto di questo.
Gli amministratori devono redigere annualmente la situazione patrimoniale del consorzio, osservando le norme relative al bilancio di esercizio della società per azioni, in quanto applicabili.
Le società costituite tra imprenditori per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese sono soggette alle disposizioni del titolo V.
A tali società si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 2614, primo comma, e dell'articolo 2615.
Gli articoli da 2616 a 2620 disciplinano i consorzi obbligatori e per l'ammasso dei prodotti agricoli, con disposizioni speciali su costituzione, approvazione del contratto consortile, controllo dell'attività ed estensione delle norme di controllo alle società.