Art. 2028
Obbligazioni del gestore
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
Il gestore non può farsi sostituire da altri, se non in caso di necessità urgente.
Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato, anche se non ha la capacità di obbligarsi.
Se l'affare è stato utilmente intrapreso, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.
Questa disposizione non si applica agli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal gestore, se l'interessato è un incapace.
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte, nonché risarcirgli i danni che questi abbia subito a causa della gestione.
Il giudice, tenuto conto delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi si sia esposto per sua colpa.
Se la gestione non è stata utilmente iniziata, l'interessato deve rimborsare al gestore le spese necessarie o utili che l'esercizio della gestione richiedeva secondo le circostanze di fatto esistenti al tempo in cui sono state fatte.
Chi, senza esservi obbligato, gestisce un affare comune a più persone, di cui una sia lui stesso, è soggetto verso i partecipanti alle stesse obbligazioni del gestore di affari altrui.